IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
  Vista  l'ordinanza del Presidente del Cosiglio dei Ministri n. 2409
in  data  28  giugno  1995  con  la  quale il presidente della giunta
regionale  e'  stato  nominato,  ai  sensi dell'art. 5 della legge 24
febbraio  1992 n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica
in Sardegna;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424
in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche
ed integrazioni alla predetta ordinanza 24 settembre 1995;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
giugno  2000 con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato di
emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;
  Vista  l'ordinanza  commissariale  n.  198 del 9 giugno 2000 con la
quale  l'assessore  regionale  dei  lavori pubblici e' stato nominato
sub-commissario  governativo con compiti di istruttoria e di proposta
degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della
programmazione   degli   interventi   necessari   a  fronteggiare  la
situazione di emergenza;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  234 del 27 marzo 2001 con cui e'
stata  disposta la programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa
derivabili fino alla data del 30 settembre 2001;
  Atteso che in data 25 settembre 2001 si e' tenuta, presso l'ufficio
del   commissario   governativo,  una  riunione  tecnica  finalizzata
all'aggiornamento della predetta ordinanza 234/2001, alla quale hanno
preso   parte  l'assessorato  regionale  dei  lavori  pubblici  ed  i
componenti  di  espressione  regionale  della commissione scientifica
nominata  a  supporto  del  commissario  governativo  per l'emergenza
idrica in Sardegna:
  Atteso   che  in  tale  riunione  e'  stata  esaminata  una  scheda
predisposta  dall'assessorato  regionale  dei  lavori  pubblici nella
quale e' contenuta un'analisi delle risorse idriche disponibili al 15
settembre  2001 ed una ipotesi di riparto delle stesse nel periodo da
1 ottobre 2001 al 28 febbraio 2002;
  Atteso  che  il  volume invasato al 15 settembre 2001 consente, con
l'ipotesi   di  assegnazione  formulata  nella  suddetta  scheda,  il
mantenimento  della  scorta  fissata  con la sopracitata ordinanza n.
234/2001   (1,7   quale  scorta  potabile  valutata  sulla  base  del
fabbisogno  civile  invernale  di  circa  6  mesi)  anche nel caso di
afflussi nulli nel periodo dal 1 ottobre 2001 al 28 febbraio 2002;
  Atteso  che  l'assessore  regionale  dei  lavori pubblici, con nota
protocollo  n.  18766  del  9  ottobre  2001  ha  comunicato  di aver
provveduto   ad   inviare   la   suddetta   scheda  all'ente  gestore
dell'invaso,  il  Consorzio  di  bonifica della Sardegna centrale, il
quale  ha chiesto, in variazione, una assegnazione irrigua pari a 1,5
Mmc nel periodo ottobre - febbraio 2002;
  Atteso  che  l'assessore  regionale  dei  lavori  pubblici,  con la
medesima    nota   sopracitata,   ha   espresso   parere   favorevole
all'accoglimento   della  richiesta  di  assegnazione  formulata  dal
Consorzio di bonifica della Sardegna centrale;
  Atteso che nel corso della riunione tenutasi in data 9 ottobre 2001
presso   l'ufficio  del  commissario  governativo,  i  componenti  di
espressione  regionale  della commissione scientifica hanno condiviso
il suddetto parere;
  Considerati  gli  esiti  della  riunione  e  la  proposta formulata
dall'assessore regionale dei lavori pubblici;
  Ritenuto   di   dover   reitirare  i  vincoli  disposti  per  l'uso
idropotabile  dalla  sopracitata  ordinanza  n.  234/2001, al fine di
garantire  al  28  febbraio  2002  una  scorta  idropotabile  pari al
fabbisogno civile invernale di circa 6 mesi;
                               Ordina:
                               Art. 1.
         Disposizioni relative al Cedrino a Pedra e' Othoni
  Con  effetto  immediato, un volume di risorsa idrica pari a 1,7 Mmc
delle  risorse  disponibili  nel sistema Cedrino a Pedra e' Othoni e'
vincolato fino al 28 febbraio 2002 quale scorta per l'uso potabile.