IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409
in  data  28 giugno  1995  con  la  quale  il presidente della giunta
regionale  e'  stato  nominato,  ai  sensi  dell'art.  5  della legge
24 febbraio  1992  n.  225,  commissario  governativo per l'emergenza
idrica in Sardegna;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424
in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche
ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
16 giugno  2000 con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato
di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;
  Vista  l'ordinanza  commissariale  n.  198 del 9 giugno 2000 con la
quale  l'assessore  regionale  dei  lavori pubblici e' stato nominato
sub-commissario  governativo con compiti di istruttoria e di proposta
degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della
programmazione   degli   interventi   necessari   a  fronteggiare  la
situazione di emergenza;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  240 del 27 marzo 2001 con cui e'
stata  disposta la programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa
derivabili fino alla data del 30 settembre 2001;
  Atteso che in data 25 settembre 2001 si e' tenuta, presso l'ufficio
del   commissario   governativo,  una  riunione  tecnica  finalizzata
all'aggiornamento  della  predetta  ordinanza n. 240/2001, alla quale
hanno  preso  parte  l'assessorato regionale dei lavori pubblici ed i
componenti  di  espressione  regionale  della commissione scientifica
nominata  a  supporto  del  commissario  governativo  per l'emergenza
idrica in Sardegna:
  Atteso   che  in  tale  riunione  e'  stata  esaminata  una  scheda
predisposta  dall'assessorato  regionale  dei  lavori  pubblici nella
quale  e'  contenuta  un'analisi delle risorse idriche disponibili al
15 settembre  2001  ed una ipotesi di assegnazione ai vari usi per il
periodo dal 1 ottobre 2001 al 28 febbraio 2002;
  Atteso  che  il  volume invasato al 15 settembre 2001 consente, con
l'ipotesi   di  assegnazione  formulata  nella  suddetta  scheda,  il
mantenimento  della  scorta  fissata  con la sopracitata ordinanza n.
240/2001 (42,8 Mmc quale scorta potabile pari al fabbisogno civile di
circa  9  mesi)  anche  nel  caso di afflussi nulli nel periodo dal 1
ottobre 2001 al 28 febbraio 2002;
  Atteso che l'assessore regionale dei lavori pubblici con nota prot.
n.  18766  del  9  ottobre  2001  ha comunicato di aver provveduto ad
inviare la suddetta scheda all'ente gestore dell'invaso, il quale non
ha formulato richieste al riguardo;
  Considerati  gli  esiti  della  riunione  e  la  proposta formulata
dall'assessore regionale dei lavori pubblici;
  Ritenuto   di   dover   reiterare  i  vincoli  disposti  per  l'uso
idropotabile  dalla  sopracitata  ordinanza  n.  240/2001, al fine di
garantire  al  28  febbraio  2002  una  scorta  idropotabile  pari al
fabbisogno civile di circa 9 mesi;
                               Ordina:
                               Art. 1.
              Disposizioni relative al Sistema Coghinas
  Con  effetto immediato, un volume di risorsa idrica pari a 42,8 Mmc
delle  risorse  disponibili nel Sistema Coghinas e' vincolato fino al
28 febbraio 2002.