IL GOVERNATORE
                        DELLA BANCA D'ITALIA
  Visto l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n.  507,  che  prevede l'emanazione del regolamento per la disciplina
delle  modalita' di trasmissione, rettifica ed aggiornamento dei dati
da inserire nell'archivio previsto dal comma 1 del medesimo articolo,
nonche'   le   modalita'  con  cui  la  Banca  d'Italia  provvede  al
trattamento dei dati trasmessi e ne consente la consultazione;
  Visto l'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507, che prevede che, con distinto regolamento emesso entro trenta
giorni  dall'adozione del regolamento ministeriale di cui al comma 2,
la  Banca  d'Italia  disciplina  le modalita' e le procedure relative
alle attivita' previste dal medesimo regolamento ministeriale;
  Visto  il  decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n.
458, adottato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre  1999,  n.  507, recante il regolamento sul funzionamento
dell'archivio  informatizzato degli assegni bancari e postali e delle
carte di pagamento;
  Visto  l'art.  146 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
  Visto l'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n.  507,  secondo  il  quale  la  Banca  d'Italia provvede altresi' a
determinare  i  criteri generali per la quantificazione dei costi per
l'accesso  e  la  consultazione  dell'archivio da parte delle banche,
degli intermediari finanziari vigilati e degli uffici postali;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  provvedere,  nel medesimo regolamento
adottato  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre  1999,  n.  507, alla determinazione dei criteri generali
per  la  quantificazione  dei  costi per l'accesso e la consultazione
dell'archivio  da  parte  delle banche, degli intermediari finanziari
vigilati e degli uffici postali;
  Sentito il garante per la protezione dei dati personali;
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Nel presente regolamento, si intende per:
    a) "archivio": l'archivio degli assegni bancari e postali e delle
carte  di  pagamento  irregolari  di  cui all'art. 10-bis della legge
15 dicembre  1990,  n.  386,  composto dalla sezione centrale e dalle
sezioni remote di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale;
    b) "assegni  e  carte bloccati": assegni e carte di pagamento dei
quali l'ente trattario ovvero emittente abbia disposto, di iniziativa
ovvero su richiesta, il divieto di utilizzo;
    c) "decreto   ministeriale":   il   decreto  del  Ministro  della
giustizia 7 novembre 2001, n. 458;
    d) "ente  responsabile":  ente  concessionario  del  servizio  di
gestione dell'archivio e responsabile per il trattamento dei dati, ai
sensi  dell'art.  10-bis,  comma  2, della legge 15 dicembre 1990, n.
386;
    e) "enti segnalanti privati": le banche, gli uffici postali e gli
intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento;
    f) "fase   temporale":   ciclo  di  funzionamento  dell'archivio,
secondo gli orari indicati nell'allegato "Tempi di funzionamento";
    g) "giorno  operativo":  giorno  lavorativo  bancario  secondo il
calendario nazionale;
    h) "manuale   operativo":   manuale   comprendente,  per  ciascun
segmento,  documenti  nei  quali sono indicate le istruzioni tecniche
per il funzionamento del segmento medesimo;
    i) "preavviso  di revoca": la comunicazione di cui all'art. 9-bis
della legge 15 dicembre 1990, n. 386;
    j)  "revoca  di sistema": la revoca di cui all'art. 9 della legge
15 dicembre 1990, n. 386;
    k) "revoca aziendale": la revoca disposta dal trattario fuori dai
casi di revoca di sistema;
    l) "segmento":  parte  dell'archivio  contenente  i dati relativi
alle medesime fattispecie di segnalazione;
    m) "segnalazione completa": il flusso informativo reso dagli enti
segnalanti  alla  sezione centrale dell'archivio, quando tutti i dati
che  lo  costituiscono  sono  inseriti  negli  appositi campi in modo
conforme a quanto previsto dal manuale operativo;
    n) "sezione  centrale":  la sezione dell'archivio presso la Banca
d'Italia ovvero presso l'ente responsabile;
    o) "sezione  remota":  la  sezione dell'archivio esistente presso
gli enti segnalanti privati e presso i prefetti.