IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visto l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che prevede l'emanazione del regolamento per la disciplina delle modalita' di trasmissione, rettifica ed aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio previsto dal comma 1 del medesimo articolo, nonche' le modalita' con cui la Banca d'Italia provvede al trattamento dei dati trasmessi e ne consente la consultazione; Visto l'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che prevede che, con distinto regolamento emesso entro trenta giorni dall'adozione del regolamento ministeriale di cui al comma 2, la Banca d'Italia disciplina le modalita' e le procedure relative alle attivita' previste dal medesimo regolamento ministeriale; Visto il decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458, adottato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante il regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento; Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); Visto l'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, secondo il quale la Banca d'Italia provvede altresi' a determinare i criteri generali per la quantificazione dei costi per l'accesso e la consultazione dell'archivio da parte delle banche, degli intermediari finanziari vigilati e degli uffici postali; Ritenuta l'opportunita' di provvedere, nel medesimo regolamento adottato ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, alla determinazione dei criteri generali per la quantificazione dei costi per l'accesso e la consultazione dell'archivio da parte delle banche, degli intermediari finanziari vigilati e degli uffici postali; Sentito il garante per la protezione dei dati personali; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni Nel presente regolamento, si intende per: a) "archivio": l'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari di cui all'art. 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, composto dalla sezione centrale e dalle sezioni remote di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale; b) "assegni e carte bloccati": assegni e carte di pagamento dei quali l'ente trattario ovvero emittente abbia disposto, di iniziativa ovvero su richiesta, il divieto di utilizzo; c) "decreto ministeriale": il decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458; d) "ente responsabile": ente concessionario del servizio di gestione dell'archivio e responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386; e) "enti segnalanti privati": le banche, gli uffici postali e gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento; f) "fase temporale": ciclo di funzionamento dell'archivio, secondo gli orari indicati nell'allegato "Tempi di funzionamento"; g) "giorno operativo": giorno lavorativo bancario secondo il calendario nazionale; h) "manuale operativo": manuale comprendente, per ciascun segmento, documenti nei quali sono indicate le istruzioni tecniche per il funzionamento del segmento medesimo; i) "preavviso di revoca": la comunicazione di cui all'art. 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386; j) "revoca di sistema": la revoca di cui all'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386; k) "revoca aziendale": la revoca disposta dal trattario fuori dai casi di revoca di sistema; l) "segmento": parte dell'archivio contenente i dati relativi alle medesime fattispecie di segnalazione; m) "segnalazione completa": il flusso informativo reso dagli enti segnalanti alla sezione centrale dell'archivio, quando tutti i dati che lo costituiscono sono inseriti negli appositi campi in modo conforme a quanto previsto dal manuale operativo; n) "sezione centrale": la sezione dell'archivio presso la Banca d'Italia ovvero presso l'ente responsabile; o) "sezione remota": la sezione dell'archivio esistente presso gli enti segnalanti privati e presso i prefetti.