IL DIRETTORE CENTRALE
                  per le concessioni amministrative
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,
recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;
  Visto  in  particolare  l'art.  4,  comma  3,  del predetto decreto
ministeriale  31 gennaio  2000,  n.  29, che rinvia ad un decreto del
Ministero delle finanze l'approvazione della disciplina relativa alle
mobilita'   ed   agli   elementi   del   gioco,   alla  stampa,  alla
distribuzione,   alla   vendita   e   all'uso  delle  cartelle,  alle
apparecchiature  per l'estrazione delle palline, alle caratteristiche
all'uso  delle palline, il prezzo di vendita delle cartelle, ai premi
e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite,
ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco
e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco;
  Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,   recanti   disposizioni   relative   all'individuazione   della
competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
  Vista  la  direttiva  12  settembre 2000 con la quale l'incarico di
controllore  centralizzato  del  gioco  del  Bingo  e' stato affidato
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto   il   decreto  direttoriale  16  novembre  2000  concernente
l'approvazione  del regolamento di gioco ed, in particolare, l'art. 4
che fissa il prezzo di vendita delle cartelle;
  Visto  il  decreto  direttoriale  7  agosto  2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 17 agosto 2001, n.
190,  recante  integrazione  e  modifica  del decreto direttoriale 16
novembre 2001 in materia di prezzo di vendita delle cartelle;
  Visto  il  decreto  direttoriale 20 dicembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2001 con
il  quale  e'  stabilito  che  i prezzi di vendita delle cartelle del
gioco  del  Bingo per partite ordinarie e partite speciali, di cui al
decreto  direttoriale  7  agosto  2001,  hanno decorrenza dalla data,
comunque  anteriore al 28 febbraio 2002, da stabilire con decreto del
direttore centrale per le concessioni amministrative;
  Considerata  la  opportunita'  di  stabilire  tale decorrenza dal 4
febbraio  2002,  in  considerazione  del livello di smaltimento delle
scorte  delle cartelle con il prezzo stabilito dall'art. 4 del citato
decreto direttoriale 16 novembre 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  l. I prezzi di vendita delle cartelle per il gioco del Bingo pari a
Euro  1,50  (cartelle  ordinarie)  e  a Euro 3,00 (cartelle speciali)
fissati  con  decreto  direttoriale del 7 agosto 2001, sono applicati
con decorrenza dal 4 febbraio 2002.
  2.  Gli  ispettorati  compartimentali  dei  Monopoli  di  Stato e i
concessionari  della gestione del gioco possono continuare la vendita
delle  cartelle  con  il  valore  facciale  di  L. 3.000  - Euro 1,55
(cartelle  ordinarie)  e di L. 6.000 - Euro 3,10 (cartelle speciali),
eventualmente  in  rimanenza  alla  data  di  cui  al  comma  1, fino
all'esaurimento  delle  cartelle stesse e, in ogni caso, non oltre il
28 febbraio 2002.
  3.  I  concessionari  della  gestione  del gioco devono esaurire le
scorte  di  cartelle  con  i  vecchi  prezzi  prima di immettere alla
vendita quelle con i nuovi prezzi, fatta salva l'osservanza di quanto
disposto nel comma 4.
  4.  L'applicazione  di  quanto  previsto ai commi 1, 2 e 3 non deve
comportare  che  per  una  medesima  partita  siano  vendute cartelle
ordinarie o speciali con prezzi diversi.
    Roma, 30 gennaio 2002

                                    Il direttore centrale
                              per le concessioni amministrative
                                           Rispoli