IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visti  gli  articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300,  concernenti  la  istituzione  del Ministero dell'economia e
delle finanze;
  Visto  l'art. 76, commi 7-bis e 7-ter del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917, cosi' come sostituiti dall'art. 1, comma 1,
lettera b), n. 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  Visto  l'art.  9, comma 16, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001
(legge  finanziaria  2002),  il  quale ha modificato l'art. 76, comma
7-ter, del testo unico delle imposte sui redditi;
  Visto  il  decreto  21  novembre  2001 del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 273 del 23
novembre  2001,  con  il  quale  sono  stati  individuati gli Stati o
territori  a  regime  fiscale  privilegiato  di cui all'art. 127-bis,
comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi;
  Considerato  che  il  citato  comma  7-bis dell'art. 76, cosi' come
sostituito,  prevede  che,  per  le  finalita'  previste  dalla norma
stessa,  si  considerano  privilegiati  i  regimi  fiscali di Stati o
territori,  non  appartenenti  all'Unione  europea,  individuati  con
decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, in ragione del
livello  di  tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in
Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni,
ovvero di altri criteri equivalenti;
  Ritenuto  che,  ai  fini  della  predetta  normativa,  e'  presa in
considerazione  la  categoria  dei  redditi da impresa e che, ai fini
medesimi,  la  misura  dell'imposizione  applicata  in Italia include
l'imposta sul reddito delle per-sone giuridiche e l'imposta regionale
sulle attivita' produttive;
  Considerato,  altresi', che la lista degli Stati e territori aventi
un regime fiscale privilegiato ai fini dell'art. 76, comma 7-bis, del
testo  unico  delle  imposte  sui redditi e' comunque suscettibile di
modifiche  e  integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di
ulteriori elementi conoscitivi sulla legislazione fiscale degli Stati
esteri;
  Considerato,   infine,   che   il  comma  7-quater,  dell'art.  76,
stabilisce  che le disposizioni del comma 7-bis non si applicano alle
operazioni   intercorse   con  soggetti  non  residenti  cui  risulti
applicabile l'art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  Ai  fini dell'applicazione dell'art. 76, comma 7-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, quale risulta modificato
dall'art.  1,  comma  1, lettera b), della legge 21 novembre 2000, n.
342,  si  considerano  Stati  e  territori  aventi  un regime fiscale
privilegiato:
    Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi,
Aruba,  Bahamas,  Barbados,  Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro,
Filippine,  Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala,
Guernsey  (Isole  del  Canale),  Herm  (Isole del Canale), Hong Kong,
Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e
Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey
(Isole  del  Canale),  Kiribati  (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia,
Liechtenstein,  Macao,  Maldive,  Malesia,  Montserrat,  Nauru, Niue,
Nuova  Caledonia,  Oman,  Polinesia  francese,  Saint  Kitts e Nevis,
Salomone,  Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena,
Sark  (Isole  del  Canale),  Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex
Isole Ellice), Vanuatu.