IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche agroalimentari
               Dipartimento delle politiche di mercato
                           di concerto con
                       L'ISPETTORATO CENTRALE
                          REPRESSIONE FRODI
                                  e
                       L'AGENZIA DELLE DOGANE

  Visto   il   regolamento   (CE)   n.  2719/1992  della  Commissione
dell'11 settembre  1992, modificato dal regolamento (CE) n. 2225/1993
della  Commissione del 27 luglio 1993, recante disposizioni in merito
all'utilizzo  del  documento  amministrativo di accompagnamento per i
prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio
1999  relativo all'organizzazione comune nel mercato vitivinicolo, in
particolare,  l'art. 27 che prevede l'obbligo della distillazione dei
sottoprodotti   della   vinificazione   e   l'allegato  I,  punto  14
riguardante la definizione del vino liquoroso;
  Visto   il   regolamento  (CE)  1623/2000  della  Commissione,  del
25 luglio 2000, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE)
1493/99   per   quanto   riguarda  i  meccanismi  di  mercato  e,  in
particolare, le disposizioni contenute al titolo III, capo I;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 162 del 12
febbraio  1965  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  73  del 23 marzo 1965) recante norme per la repressione
delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;
  Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura n. 452 del 15 giugno
1989  (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  29  del  5 febbraio  1990)  recante  disposizioni nazionali sulla
distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione;
  Visto il decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 279 del 29
novembre  1995)  recante  testo  unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni penali ed amministrative;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210,
modificato  dal decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1997, n.
148,  relativo  all'approvazione  del  regolamento  recante norme per
estendere  alla  circolazione  interna  le disposizioni relative alla
circolazione   intracomunitaria   dei  prodotti  soggetti  al  regime
dell'accise;
  Visto il parere espresso dalla Commissione CE con nota n. 45890 del
13  ottobre  1999  circa  l'obbligo  di consegnare alla distillazione
anche  le fecce provenienti dalla filtrazione dei prodotti utilizzati
nell'elaborazione  di  vini  liquorosi ottenuti a partire da mosti ai
quali e' stato aggiunto alcool prima della filtrazione;
  Considerato  che  la  circolazione  delle  fecce  cosi' ottenute e'
sottoposta  a  vincoli  fiscali  e  che,  pertanto,  e' soggetta alla
garanzia dell'accisa su di esse gravante;
  Considerato  che  la  denominazione  del  tipo  di sottoprodotto da
distillare  deve  essere indicata nel documento fiscale che ne scorta
il  trasporto  dal  deposito  del  produttore  di vini liquorosi alla
distilleria ove viene distillato il sottoprodotto stesso;
  Considerato  che  le  norme  comunitarie  relative all'utilizzo del
documento  di  accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa sono
vincolanti  ed  inderogabili solo per quanto riguarda i trasferimenti
intracomunitari  e  che  le stesse norme sono state rese efficaci nei
confronti della circolazione dei beni, della circolazione delle fecce
cosi' ottenute, in ambito nazionale attraverso regolamenti interni;
  Considerato  che la concessione dell'aiuto comunitario previsto per
la  distillazione  dei sottoprodotti in causa riguarda esclusivamente
la quota parte di alcool residuo della fermentazione;
  Considerata  la  necessita'  di adottare disposizioni specifiche al
fine di agevolare i controlli e gli adempimenti dei produttori;
  Considerato  che la Conferenza dei servizi, tenutasi ai sensi della
legge  n.  241/1990  in  data  28 maggio  2001,  ha  espresso  parere
favorevole sulle disposizioni del presente provvedimento ad eccezione
dell'art.  3  riguardante  la tassazione dei prodotti in questione il
cui  testo sarebbe stato redatto sulla base delle indicazioni fornite
dalla Commissione U.E.;
  Considerato  il  parere  espresso  dalla  Commissione  UE,  in data
11 giugno  2001,  in  merito  all'applicabilita' ai prodotti in esame
della tassazione a grado piuttosto che quella sul prodotto finito;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  Fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti che
disciplinano  gli  obblighi  in  materia  di ottenimento, detenzione,
circolazione,  destinazione  dei sottoprodotti della vinificazione, i
produttori  di  vini  liquorosi  consegnano  in  distilleria le fecce
provenienti  dalla  filtrazione  dei  mosti  di uve ai quali e' stato
aggiunto  alcool  prima  della  filtrazione,  secondo le disposizioni
previste dal presente provvedimento.