IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997, relativo a
talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;
  Vista  la  legge  17  dicembre 1997, n. 433, "Delega al Governo per
l'introduzione dell'euro;
  Visto  il  regolamento  CE  n.  974/98  del  3 maggio 1998 relativo
all'introduzione dell'euro;
  Visto  il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, "Disposizioni
per  l'introduzione  dell'euro  nell'ordinamento  nazionale,  a norma
dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433";
  Vista  la  raccomandazione  della  Commissione  del  23 aprile 1998
(98/287/CE)  relativa  alla  doppia indicazione dei prezzi e di altri
importi monetari;
  Tenuto  conto  dei  compiti  affidati a questo Comitato dal decreto
legislativo  5  dicembre  1997, n. 430, in materia di regolazione dei
servizi di pubblica utilita';
  Considerato  che  la Commissione europea e il Consiglio economico e
finanziario  dei  Ministri del 5 giugno 2001 hanno invitato gli Stati
membri  a  sorvegliare  le  tariffe  pubbliche per verificare che gli
eventuali aumenti non coincidano con l'entrata in vigore dell'euro;
  Ritenuto  che l'arrotondamento delle cifre decimali successivo alla
conversione  in  euro  di  prezzi  e  tariffe, secondo i criteri e le
modalita'  previste  dalle norme sopra richiamate, deve approssimarsi
quanto piu' possibile al valore gia' espresso in lire;
  Ritenuto  necessario  predisporre  una iniziativa tesa ad impedire,
nelle  more  dell'introduzione  del  nuovo  sistema di conto, aumenti
ingiustificati di prezzi regolamentati e delle tariffe;
  Ritenuto   indispensabile   uniformare   il   comportamento   delle
amministrazioni  centrali,  delle  Authority  e degli enti locali nel
determinare prezzi e tariffe nella fase di passaggio da lire ad euro;
  Considerata  l'opportunita'  di  regolamentare  i  casi  in  cui il
pagamento  di  prezzi  e  tariffe nei settori di pubblica utilita', a
seguito   della   mera   conversione   delle   lire   in  euro,  puo'
rappresentare,  per  l'utente  e  per  l'erogatore,  un ostacolo alla
velocizzazione e all'efficienza del servizio reso.

                              Delibera:

  1.  La ridenominazione in euro degli importi monetari che esprimono
i corrispettivi unitari relativi a tariffe e prezzi regolamentati nei
settori  di pubblica utilita' deve avvenire nel rispetto delle regole
comunitarie  di conversione e arrotondamento di cui agli articoli 4 e
5 del regolamento (CE) n. 1103/1997, come recepiti dagli articoli 3 e
4 del decreto legislativo n. 213/1998.
  In  particolare per la conversione in euro di corrispettivi in lire
relativi  ai calcoli intermedi per la definizione dell'importo finale
di  tariffe  e prezzi regolamentati nei settori di pubblica utilita',
occorre  utilizzare  almeno  cinque cifre decimali, ferma restando la
facolta'  di  adottarne  anche  un numero maggiore, per consentire il
raggiungimento  di  un  grado  di  precisione  accettabile ed evitare
significativi  scostamenti percentuali tra gli importi espressi nelle
due monete.
  L'importo  finale  deve  essere  formulato e pagato in centesimi di
euro.
  2.  Per ragioni di semplificazione delle operazioni di esazione dei
prezzi e delle tariffe del settore, un arrotondamento successivo alla
mera  operazione  di  conversione di cui nel precedente punto 1, puo'
essere effettuato a condizione che sia a favore dell'utente ovvero in
modo  da  conseguire  un  effetto  di  neutralita' della spesa per la
generalita'   degli   utenti   del   servizio.   A   tal  fine  detti
arrotondamenti potranno essere in eccesso, se l'unita' di riferimento
e'  pari  o  superiore  a  cinque,  ovvero in difetto, se l'unita' di
riferimento risultante dall'operazione di conversione e' compresa tra
zero  e  quattro.  Per unita' di riferimento si intendono i decimali,
quando il valore in lire e' gia' espresso in migliaia di lire, ovvero
i  centesimi,  quando  il  controvalore  in  lire e' gia' indicato in
centinaia di lire.
  3.  Nei casi in cui l'esazione del servizio offerto avviene tramite
emissione  nel tempo di fatture e conseguenti bollettazioni, non sono
ammessi  gli  arrotondamenti di cui al punto 2 e la differenza tra il
valore riscosso e valore accertato deve conteggiarsi nella successiva
fatturazione.
  Per  la  rappresentazione  in  fattura o bolletta dei risultati dei
calcoli intermedi nonche' dei corrispettivi singolarmente considerati
(canone  mensile, quota fissa, componente fiscale), si fa riferimento
ad   un  valore  arrotondato  almeno  alla  seconda  cifra  decimale.
L'importo  finale e' il risultato della somma degli importi intermedi
come sopra richiamati.
  4.  Al  fine di rendere trasparente il processo di sostituzione dei
valori  espressi  in  lire di prezzi e tariffe, e' necessario evitare
aumenti  tariffari  disposti  in  concomitanza  con  le operazioni di
conversione.  Laddove  una norma esistente nell'ordinamento nazionale
preveda  un  aumento  da  effettuarsi  con  l'inizio dell'anno, e che
pertanto   coincide  con  l'introduzione  dell'euro,  e'  ammesso  di
procedere   comunque   ai   predetti   aumenti   in  occasione  della
ridefinizione  in  euro  degli importi tariffari. In tal caso occorre
comunicare alle competenti autorita', secondo le modalita' proprie di
ogni  settore,  che  si  tratta  di aumenti non imputabili o connessi
all'introduzione  dell'euro.  A  tal  fine  e'  opportuno indicare la
percentuale   di   aumento  sull'importo  in  euro  risultante  dalla
conversione dell'originario importo in lire, evidenziando le distinte
operazioni nei prospetti di calcolo.
  Di   tali  operazioni  dovra'  essere  data  trasparente  e  chiara
informazione all'utenza.

                             Raccomanda

alle  Authority e agli enti locali di adottare, nella regolazione dei
servizi   e   nella  definizione  delle  relative  tariffe  e  prezzi
regolamentati,  disposizioni  in  conformita' con quanto indicato nei
precedenti  punti  della  presente  delibera  circa  i  criteri  e le
modalita'  da  applicare  per l'arrotondamento finale nel processo di
conversione da lire ad euro.
    Roma, 15 novembre 2001
                                     Il Presidente delegato: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2002
Ufficio   di   controllo  atti  sui  Ministeri  economico-finanziari,
registro 1 Economia e finanze, foglio n. 4