(CIRCOLARE n. S/650002)

  Conformemente  a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  si  comunicano  le  modalita'  secondo  le  quali il
Ministero   delle   attivita'   produttive  (di  seguito:  Ministero)
concedera' i contributi finanziari sulle spese sostenute dai consorzi
multiregionali  per il commercio estero costituiti da piccole e medie
imprese.
  In  particolare,  la  circolare stabilisce le modalita' riguardanti
l'approvazione dei programmi da realizzare nel 2002 e la liquidazione
dei contributi per i programmi realizzati nel 2001.
  Considerato  che  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha
attribuito  alle  regioni  la  gestione  dei  contributi destinati ai
consorzi  monoregionali  e  che  con  il  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  26 maggio  2000  sono  state  trasferite le
risorse  alle sole regioni a statuto ordinario, la presente circolare
riguarda   la   gestione   dei   contributi   destinati  ai  consorzi
multiregionali, nonche' di quelli destinati ai consorzi monoregionali
delle  regioni  a  statuto  speciale fino a quando anche per esse non
avverra'  il  relativo  trasferimento di risorse. In relazione a tale
evento la presente circolare potra' subire modifiche.

                              Sezione I

               Scopo della concessione dei contributi.

  1.  Secondo  quanto  previsto  dall'art.  22,  comma 1, del decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  143  (Disposizioni  in  materia di
commercio  con  l'estero),  i  contributi concessi dal Ministero sono
finalizzati  ad  incentivare  lo  svolgimento di specifiche attivita'
promozionali   e  la  realizzazione  di  progetti  volti  a  favorire
l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

              Definizione di consorzio multiregionale.

  2.  Sono considerati multiregionali i consorzi di cui almeno il 25%
delle  imprese associate abbiano la sede legale in una o piu' regioni
diverse  da quella delle restanti imprese. Per i consorzi che abbiano
piu'  di  60  imprese associate, il requisito minimo e' fissato in 15
imprese aventi sede legale in una o piu' regioni diverse da quella in
cui hanno sede le restanti imprese.

                     Destinatari dei contributi.

  3.  Possono  accedere  ai  contributi  i  consorzi  e  le  societa'
consortili  multiregionali,  anche  in forma cooperativa, aventi come
scopi  sociali  esclusivi,  anche  disgiuntamente, l'esportazione dei
prodotti   delle   imprese  consorziate  e  l'attivita'  promozionale
necessaria  per realizzarla. Nello statuto deve essere specificato il
divieto di distribuzione degli utili anche in caso di scioglimento. I
contributi  possono  essere  riconosciuti  esclusivamente sulle spese
relative  all'attivita'  promozionale.  In  attesa  del trasferimento
delle   competenze  alle  regioni  a  statuto  speciale,  i  consorzi
monoregionali  ubicati  in  tali regioni possono inoltrare domanda al
Ministero.
  4.  Il  consorzio  deve  essere  costituito  da almeno otto imprese
ovvero  da  non meno di cinque imprese nei casi previsti dall'art. 2,
comma  3,  della  legge  n.  83/1989  (qualora  operi  nelle  regioni
dell'obiettivo  1:  Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e
Sardegna   o   in  settori  merceologici  specializzati,  oppure  sia
costituito  da  imprese  artigiane).  Le  consorziate devono avere la
natura di PMI come definite dai decreti ministeriali del 18 settembre
1997  (Gazzetta  Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997), del 27 ottobre
1997  (Gazzetta  Ufficiale  n.  266  del  14  novembre 1997) e del 23
dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1998).

                             Sezione II

                    Presentazione delle domande.

  5.  Le  domande  devono  essere  redatte  in  bollo  e inoltrate al
Ministero  delle  attivita'  produttive,  Direzione  generale  per la
promozione  degli  scambi  e l'internazionalizzazione delle imprese -
Div.  III, viale Boston n. 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere
fatta  via  raccomandata  o per corriere entro e non oltre le date in
seguito  specificate.  Le domande spedite successivamente non saranno
prese  in  esame.  Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro
postale,  mentre  per  l'inoltro  via  corriere  fa  fede  la data di
consegna  allo  stesso  o,  in mancanza, la data di ricezione apposta
sulla  busta  dal  Ministero.  La  firma sulle domande e' apposta dal
rappresentante   legale   ai  sensi  dell'art.  38  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  6.   Nelle   domande   deve   essere   specificato   il  nominativo
dell'eventuale referente, appositamente incaricato dal rappresentante
legale di intrattenere rapporti con il Ministero.

                             Sezione III

Presentazione   della   domanda   di   approvazione   del   programma
                         promozionale 2002.

  7.  I consorzi che intendono accedere al contributo sulle attivita'
promozionali  da  realizzare nel 2002, devono presentare il programma
al  Ministero  per  l'approvazione.  La  domanda di approvazione deve
essere  redatta secondo il modello A allegato ed inviata al Ministero
entro e non oltre la data del 15 marzo 2002. Il programma si articola
in  progetti  annuali  redatti  in  schede  contenenti  gli  elementi
indicati nel modello B.
  8.  Alle  domande  deve  essere allegata la seguente documentazione
dalla   quale   risulti  l'idoneita'  del  consorzio  a  chiedere  il
contributo:
    fotocopia  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto  vigente  al
momento  della  domanda; qualora gli stessi siano stati presentati in
passato al Ministero, e' sufficiente l'invio di copia delle eventuali
modifiche intervenute;
    certificato  camerale  del  consorzio,  rilasciato  in  data  non
anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione al Ministero,
attestante  che  il  consorzio  risulta  svolgere  attivita' e non e'
soggetto  a  procedure  concorsuali;  tale certificazione puo' essere
sostituita  da una dichiarazione resa dal legale rappresentante sotto
la propria responsabilita';
    elenco  delle  imprese  consorziate  redatto  secondo  lo  schema
sottoindicato:
=====================================================================
                   |                    |Settore di attivita'|
                   |                    |   (industriale,    |
  Denominazione e  |                    |    commerciale     |
    sede legale    |n. iscrizione Camera|  artigianale, di   |
    consorziate    |    di Commercio    |      servizi)      |Regione
=====================================================================
       ....        |        ....        |        ....        | ....
---------------------------------------------------------------------
       ....        |        ....        |        ....        | ....
---------------------------------------------------------------------
       ....        |        ....        |        ....        | ....

  9.   Le  domande,  le  dichiarazioni  e  le  schede  devono  essere
sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio, il quale con la
propria firma attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali
previste per le dichiarazioni mendaci.
  10.   Conformemente   al  principio  dell'annualita'  del  bilancio
statale,  sono  ammessi  soltanto i progetti che hanno esecuzione nel
2002.  I progetti di durata pluriennale dovranno essere articolati in
sotto-progetti  annuali  per  consentire il finanziamento della quota
parte di spese corrispondente.
  11. Il programma deve riportare il piano finanziario che specifichi
le  spese  da  sostenere  e  la  relativa  copertura,  suddivisa  tra
contributo  atteso  dal  Ministero,  risorse proprie del consorzio ed
eventuali risorse di terzi.
  12.  La presentazione del programma promozionale comporta l'obbligo
della  sua  esecuzione;  l'eventuale  rinuncia deve essere motivata e
comunicata immediatamente al Ministero.
  13.  Sono  ammissibili al contributo le spese strettamente connesse
all'esecuzione   delle   azioni  promozionali  contenute  in  ciascun
progetto.  A titolo esemplificativo si indicano qui di seguito alcune
tipologie di progetti:
    a) partecipazione a fiere estere;
    b) partecipazione a fiere internazionali in Italia;
    c) realizzazione, stampa e distribuzione materiale pubblicitario;
    d) pubblicita'  estera  su cataloghi, riviste specializzate, spot
radio e televisivi;
    e) workshop e incontri promozionali con operatori esteri;
    f) ricerche di mercato;
    g) corsi   professionali   per   operatori  esteri  in  Italia  e
all'estero;
    h) creazione o aggiornamento di portale o di sito Internet.
  14. Sono escluse dal contributo le spese relative ad azioni dirette
a sostenere le vendite o la rete di distribuzione e in generale tutte
le spese relative ad azioni aventi natura commerciale.
  15.  Oltre  alle  spese direttamente sostenute per i progetti sopra
descritti,  possono  essere  finanziate  anche le spese generali e di
personale  imputabili  alle  iniziative,  limitatamente  alla  misura
massima del 20% delle spese totali di ogni progetto.
  16.   Qualora   sussistano  giustificazioni  valide,  il  programma
dell'attivita'   potra'  essere  aggiornato  o  integrato  con  nuovi
progetti entro il 30 maggio 2002.
  17.  Il  programma promozionale si intende approvato se entro il 30
giugno  2002  non  siano  state  formulate  osservazioni da parte del
Ministero.
  18. Il Ministero valuta l'ammissibilita' del programma promozionale
presentato tenendo conto:
    della conformita' ai criteri definiti nella presente circolare;
    della  validita'  tecnico  economica  di promozione in termini di
promozione delle esportazioni;
    della   coerenza   con   le  linee  di  indirizzo  dell'attivita'
promozionale  2002  contenute nel decreto ministeriale 19 aprile 2001
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2001, come
integrate con il documento dell'8 gennaio 2002.
  19.   L'erogazione  del  relativo  contributo  potra'  avvenire  su
presentazione di rendicontazione da inviarsi entro il primo trimestre
2003.

                             Sezione IV

Presentazione  della  domanda  di  liquidazione  del  contributo  sul
                           programma 2001.

  20.  Il  consorzio  che  nel  corso  del  2001  abbia realizzato il
programma  promozionale  approvato da questo Ministero puo' inoltrare
la   richiesta   di   liquidazione   del   contributo   sulle   spese
effettivamente sostenute.
  21 La domanda deve essere redatta secondo il modello C e inviata al
Ministero entro e non oltre la data del 15 aprile 2002.
  22  Alla  domanda  sono  allegati i documenti elencati al punto 8 e
inoltre:
    dichiarazione  del  legale rappresentante redatta come da modello
D;
    fotocopia  del  bilancio  relativo all'esercizio consortile 2001,
comprensivo  dello  stato  patrimoniale,  del conto economico e della
nota  integrativa,  depositato  presso la C.C.I.A.A., e della nota di
deposito da cui risultino gli estremi del deposito stesso;
    relazione  sull'esecuzione  del  programma 2001, suddivisa in una
parte descrittiva generale e in schede concernenti i singoli progetti
realizzati;  le  schede  sono  redatte  secondo il modello E e devono
contenere tutti gli elementi ivi indicati;
    distinta  delle  voci  di  spesa  corredata  degli  estremi delle
relative   fatture,   firmata   dal   legale  rappresentante  che  ne
autocertifica la veridicita', a fronte delle quali viene richiesto il
contributo  redatta come da modello F. Ai fini del riconoscimento del
requisito preferenziale di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 25
marzo  1992,  in  tale distinta vanno dettagliate le spese all'estero
per attivita' promozionale, qualora siano di importo pari o superiore
al 30% del totale delle spese sostenute;
    certificazione rilasciata da societa' di revisione, relativa alle
spese ammissibili a contributo, se il totale delle stesse supera euro
154.937,07;
    ai  fini del riconoscimento della struttura stabile in Italia, di
cui  all'art.  3, lettera e), del decreto ministeriale 25 marzo 1992,
fotocopia  del  documento  attestante  la  disponibilita'  della sede
(proprieta',   contratto   di   affitto,  comodato)  o  dichiarazione
dell'eventuale  organismo  ospitante  (regione,  provincia  autonoma,
associazione  imprenditoriale,  camera  di  commercio  o  societa' di
servizi  emanazione  dei predetti enti) presso cui il consorzio ha la
sede  operativa,  attestante che il consorzio usufruisce della sede e
del  personale dell'ente medesimo o della societa' di servizi diretta
emanazione dell'ente;
    ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Paesi extra
comunitari,  fotocopia del documento attestante la disponibilita', in
Paesi  non  comunitari,  della  sede utilizzata per la promozione dei
prodotti  delle  imprese  consorziate;  la  sede  non  viene presa in
considerazione  se  svolge  unicamente  attivita'  commerciale  o  di
deposito;  qualora  la struttura estera svolga, accanto alle predette
attivita',  anche  attivita'  promozionale,  quest'ultima deve essere
descritta in dettaglio e quantificata.
  23.  Per  la  liquidazione  del  contributo  il Ministero esamina i
risultati  conseguiti  attraverso  l'applicazione  degli indicatori e
degli  standard  a  suo  tempo  predeterminati  da  parte  di ciascun
consorzio  nella  domanda  di  approvazione  del programma, valuta la
conformita'  dell'attivita'  svolta  rispetto al programma approvato,
esclude  le  eventuali  spese  non aventi natura promozionale e tiene
conto  dei  limiti  della dotazione finanziaria complessiva assegnata
all'amministrazione.

                      Documentazione di spesa.

  24.  La  documentazione  di  spesa deve essere trattenuta presso la
sede  del consorzio per essere messa a disposizione del Ministero per
eventuali  controlli.  Sono  ammesse  a  contributo esclusivamente le
spese  documentate  dalle  fatture  originali  quietanzate,  ricevute
fiscali  e  simili,  intestate  al Consorzio, conformi alla normativa
vigente in materia fiscale.

                       Misura del contributo.

  25.  Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da
altri  enti  pubblici,  nella  determinazione  del contributo saranno
computati  anche  i  predetti  finanziamenti, affinche' il contributo
complessivo non superi i limiti imposti dalla normativa; il consorzio
e'  tenuto  a  dichiarare l'esistenza di tali condizioni e ad inviare
fotocopia dei provvedimenti concessivi.
  26.  La  misura  effettiva  del contributo dipendera' dalle risorse
finanziarie  assegnate e sara' calcolata secondo i limiti percentuali
stabiliti   dall'art.   5   della  legge  n.  83/1989  ed  i  criteri
preferenziali  fissati  dagli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale
25 marzo 1992:
    40%  delle  spese promozionali per i consorzi che alla data della
domanda di liquidazione risultino costituiti da piu' di 5 anni;
    60%  delle  spese promozionali per i consorzi le cui imprese sono
ubicate  per  almeno  i  4/5  nei  territori  delle regioni Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;
    70%  delle spese promozionali per i consorzi che al momento della
domanda  di  liquidazione  risultino costituiti da non piu' di cinque
anni;  in tal caso il consorzio deve associare in maggioranza imprese
che  in  precedenza  non  siano state associate ad altri consorzi che
abbiano usufruito di contributi finanziari del Ministero.
  Il  contributo  non puo' superare il limite massimo annuale di euro
77.468,53  per  i  consorzi aventi fino a 24 soci, di euro 103.291,38
per  i  consorzi  aventi  fino  a  74 soci e di euro 154.937,07 per i
consorzi composti da almeno 75 soci.

                       Ispezioni e verifiche.

  27.  Ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28
dicembre  2000,  n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa) e nei
limiti  previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da
autocertificazioni.
  28.  Il  Ministero  si  riserva  di  disporre  in qualsiasi momento
controlli  e  verifiche  sulla esecuzione del programma promozionale,
sulla  veridicita'  delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformita'
all'originale  delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del
bilancio  depositato  e  sulla esistenza dei requisiti di idoneita' a
ricevere il contributo.
  29.  In  caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle
sanzioni  penali  previste,  cosi'  come  richiamato dall'art. 76 del
menzionato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000.
Inoltre, qualora vengano meno i requisiti alla base della concessione
del  contributo,  questa  Amministrazione  si  riserva la facolta' di
revocare  il  finanziamento  concesso  e di non accogliere successive
domande di contributo.

                    Come contattare il Ministero.

  30.   L'ufficio  incaricato  dell'istruttoria  e'  disponibile  per
eventuali  ulteriori  chiarimenti.  Gli operatori possono ottenere il
supporto  tramite  la corrispondenza, i contatti telefonici e, previo
appuntamento, mediante i colloqui diretti.

Indirizzo:   Ministero delle attività produttive - Direzione
             generale per la promozione degli scambi e
             l'internazionalizzazione delle imprese - Divisione III
             - Viale Boston, 25 - 00144 Roma

Dirigente:   dott. Claudio Borghese - telefono 06-59647548
             06-59932460 fax 06-59932454 e-mail: promo3 mincomes.it

Coordinatore: dott.ssa Gabriella Tedone telefono 06-59932420

Incaricati
dell'istruttoria:
              sig.ra Giovanna Ono telefono 06-59932629
              sig.ra Paola Pellegrini telefono 06-59932462
              sig.ra Ivana Faina tel. 06-59932521.

  Per  ulteriori  particolareggiate  informazioni sulla redazione dei
progetti   si   invita  a  consultare  il  sito  web  del  Ministero:
http://www.mincomes.it
    Roma, 24 gennaio 2002
                                      Il direttore generale: Caprioli