IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio; Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994; Sentita la Banca d'Italia; Attesa la necessita' di determinare, per l'anno 2002, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le operazioni agevolate di cui alla legge sopra menzionata, a ristoro della loro attivita' di intermediazione; Decreta: La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le operazioni di credito peschereccio di esercizio e' fissata, per l'anno 2002, nella misura dell'1%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 gennaio 2002 Il Ministro: Tremonti