IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del
credito peschereccio di esercizio;
  Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
  Sentita la Banca d'Italia;
  Attesa  la  necessita'  di  determinare, per l'anno 2002, la misura
della  commissione  onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le
operazioni  agevolate  di  cui alla legge sopra menzionata, a ristoro
della loro attivita' di intermediazione;
                              Decreta:
  La  commissione  onnicomprensiva  da riconoscere alle banche per le
operazioni  di  credito  peschereccio  di  esercizio  e' fissata, per
l'anno 2002, nella misura dell'1%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 gennaio 2002
                                                Il Ministro: Tremonti