IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed
integrazioni,  recante  provvedimenti  per  l'ordinamento del credito
agrario;
  Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
  Sentita la Banca d'Italia;
  Attesa  la  necessita'  di  determinare, per l'anno 2002, la misura
della  commissione  onnicomprensiva  da riconoscere agli intermediari
per  l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di
esercizio;
                              Decreta:
  La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per
gli  oneri  connessi  alle operazioni agevolate di credito agrario di
esercizio,  e'  fissata, per l'anno 2002, nella misura dell'1,20% per
le operazioni aventi durata fino a dodici mesi e nella misura dell'1%
per quelle di durata superiore a dodici mesi.
  Il presente credito sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 gennaio 2002
                                                Il Ministro: Tremonti