IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed
integrazioni,  recante  provvedimenti  per  l'ordinamento del credito
agrario;
  Vista  la  legge  9 maggio  1975, n. 153, e successive modifiche ed
integrazioni,  recante  l'applicazione  delle direttive del Consiglio
delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura;
  Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
  Sentita la Banca d'Italia;
  Attesa   la   necessita'   di  determinare,  per  l'anno  2002,  la
commissione  onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri
connessi   alle   operazioni   agevolate   di   credito   agrario  di
miglioramento;
                              Decreta:
  La  commissione  onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli
oneri  connessi  alle  operazioni  agevolate  di  credito  agrario di
miglioramento,  previste  dalle leggi citate in premessa, e' fissata,
per l'anno 2002, come appresso:
      a) 1,25% per i contratti condizionati stipulati nel 2002;
      b) 1,25%  per  i  contratti  definitivi  stipulati  nel  2002 e
relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990 al 2001.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 gennaio 2002
                                                Il Ministro: Tremonti