IL DIRETTORE REGIONALE
                            della Toscana

  Visto  il  decreto-legge  21  giugno  1961, n. 498, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla
legge  25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18
febbraio  1999,  n.  28,  recante  norme sulla proroga dei termini di
prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli
uffici   finanziari,   applicabile   anche   al   pubblico   registro
automobilistico;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  gennaio  2001, n. 32, art. 10,
recante  norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da
mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale del Dipartimento delle
entrate  n.  1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori
regionali  delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti
di  accertamento  del mancato o irregolare funzionamento degli uffici
periferici del Dipartimento delle entrate;
  Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;
  Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

                              Dispone:

  E'  accertato  il  mancato  funzionamento dell'ufficio del pubblico
registro  automobilistico  di  Pistoia  nel  giorno  24 dicembre 2001
nell'orario pomeridiano e per l'intera giornata del 31 dicembre 2001.
Motivazioni.
  La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalle note prot.
n.  89/7/2001  e 89-bis/7/2001 in data 12 dicembre 2001, con la quale
la  procura  generale  della  Repubblica presso la Corte d'appello di
Firenze  ha  segnalato  il  mancato  funzionamento  dell'ufficio  del
pubblico  registro  automobilistico di Pistoia nel giorno 24 dicembre
per l'orario pomeridano e per l'intera giornata del 31 dicembre 2001,
chiuso al pubblico per ragioni di sicurezza.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Firenze, 29 gennaio 2002
                                p. Il direttore regionale f.f.: Lucci