IL DIRETTORE GENERALE
           del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda

  Visto  il  decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro;
  Visto  il  proprio decreto del 23 gennaio 2002, che ha disposto per
il  31  gennaio  2002  l'emissione  dei  buoni  ordinari del Tesoro a
centottantuno   giorni   senza   l'indicazione  del  prezzo  base  di
collocamento;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Ritenuto  che  in  applicazione  dell'art. 2 del menzionato decreto
ministeriale  16 novembre 2000, occorre indicare con apposito decreto
il  prezzo  risultante  dal-l'asta  relativa  all'emissione dei buoni
ordinari del Tesoro del 31 gennaio 2002;
  Considerato   che   il  prezzo  di  assegnazione  del  collocamento
supplementare  riservato  agli  operatori  "specialisti  in titoli di
Stato" e' pari al prezzo medio ponderato d'asta;

                              Decreta:
  Per  l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 2002,
il  prezzo  medio  ponderato  dei  B.O.T.  a  centottantuno giorni e'
risultato pari a 98,347.
  La  spesa  per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del
relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2215 dello
stato  di  previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze  per  l'anno  finanziario 2002, ammonta a Euro 118.201.824,64
per i titoli a centottantuno giorni con scadenza 31 luglio 2002.
  A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.
  Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantuno giorni e'
risultato pari a 97,866.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'ufficio
centrale  del  bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 4 febbraio 2002
                                    p. Il direttore generale: Cannata