IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    Visto  il  decreto  legislativo  13  gennaio 1999, n. 41, recante
"Attuazione  delle  direttive  n.  96/49/CE  e  96/87/CE  relative al
trasporto di merci pericolose per ferrovia";
    Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto legislativo n.
41  del  1999,  ai  sensi  del  quale  le modifiche di adeguamento al
progresso  tecnico  della disciplina comunitaria in tema di trasporto
per  ferrovia  di  merci  pericolose  sono  recepite nell'ordinamento
nazionale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
ora  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, ai sensi
dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
    Visto il citato art. 20 della legge n. 183 del 1987, ai sensi del
quale con decreti dei Ministri interessati sara' data attuazione alle
direttive  comunitarie  per  le  parti  in  cui modifichino modalita'
esecutive  e  caratteristiche  di  ordine  tecnico di altre direttive
comunitarie gia' recepite nell'ordinamento nazionale;
    Vista  la  direttiva  1999/48/CE  della Commissione del 21 maggio
1999  che  adegua  al  progresso  tecnico  per  la  seconda  volta la
direttiva   96/49/CE   del  Consiglio  per  il  ravvicinamento  delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative  al  trasporto  di merci
pericolose per ferrovia;
    Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo n. 41 del 1999;
    Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 3, ai sensi del
quale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora
del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le
disposizioni  disciplinanti talune materie non regolate dall'allegato
al medesimo decreto legislativo;
    Visto  il  proprio  decreto adottato in data odierna ai sensi del
citato comma 3 dell'art. 3;
    Visto  inoltre  il comma 2 del citato art. 3, ai sensi del quale,
dalla  data  di  entrata in vigore del decreto ministeriale che rende
esecutivi  gli  aggiornamenti  al  RID  (Regolamento  concernente  il
trasporto  internazionale  di  merci  pericolose  per ferrovia) 1997,
quale  e'  il  presente  decreto,  e'  abrogato l'allegato 7, recante
"Regolamento  per  il  trasporto  per ferrovia delle merci pericolose
(RMP)",  al  regio  decreto-legge  25  gennaio 1940, n. 9, convertito
nella  legge  13  maggio  1940,  n.  674, recante "Nuove condizioni e
tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato";
                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
    1.  All'epigrafe  dell'allegato al decreto legislativo 13 gennaio
1999,  n.  41,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n. 42/L alla
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio
1999,  le parole "Regolamento concernente il trasporto internazionale
di merci pericolose per ferrovia (RID), applicabile a decorrere dal 1
gennaio  1995; i termini "parte contraente e "gli Stati o le ferrovie
sono sostituiti con i termini "Stato membro " sono soppresse.