IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti  gli  articoli  65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come  modificati  ed integrati dall'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 9,
10 e 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visti  gli  articoli 74 e 86 del decreto legislativo 23 marzo 2001,
n. 151;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  per  la solidarieta' sociale, di
concerto  con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con
il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, del 21 dicembre 2000, n. 452;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  per  la solidarieta' sociale, di
concerto  con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con
il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, del 25 maggio 2001, n. 337;
  Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
  Visto   il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  come
modificato  dal  decreto-legge  12 giugno 2001, n. 217, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Acquisito  il  parere  della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo  28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 ottobre
2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto
1988, n. 400 con nota n. 084624/19/10/22 del 24 dicembre 2001;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                     Modifica delle disposizioni
                        transitorie e finali
  1.  All'articolo  6  del  decreto  del Ministro per la solidarieta'
sociale  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale   e  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica, del 25 maggio 2001, n. 337, sono apportate
le seguenti modifiche:
    a)  al  comma  2,  in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente periodo:
"Restano, in ogni caso, salvi i provvedimenti di concessione disposti
fino alla data del 22 agosto 2001.";
    b) al  comma 3, dopo le parole "presentate nel corso del medesimo
anno  prima  dell'entrata  in  vigore  del presente regolamento" sono
aggiunte le seguenti: "ed ancora in corso di valutazione,";
    c) al   comma   3,   dopo   le   parole  "in  sostituzione  della
dichiarazione   eventualmente   gia'  presentata"  sono  aggiunte  le
seguenti:  ",  al fine di procedere ad un'istruttoria che tenga conto
delle  norme  del  presente  regolamento.  Restano, comunque, salvi i
provvedimenti  di  concessione  disposti fino alla data del 22 agosto
2001.".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Il  decreto del Ministro per la solidarieta' sociale
          25 maggio   2001,  n.  337,  recante  "Regolamento  recante
          modifiche  al  decreto  del  Ministro  per  la solidarieta'
          sociale  21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di
          maternita'  e per i nuclei familiari con tre figli minori",
          e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 21 agosto
          2001, n. 193.
          Note alle premesse:
              -  La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri",  e'  stata pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 settembre  1988,  n.  214 S.O.). Il
          testo dell'art. 17, comma 3 e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri prima della loro emanazione".
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              - La legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di
          finanza  pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", e'
          stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998,
          n. 302, supplemento ordinario. Il testo degli articoli 65 e
          66 e' il seguente:
              "Art.  65  (Assegno  ai nuclei familiari con almeno tre
          figli  minori).  -  1.  Con  effetto dal 1 gennaio 1999, in
          favore  dei nuclei familiari composti da cittadini italiani
          residenti, con tre o piu' figli tutti con eta' inferiore ai
          18  anni,  che  risultino in possesso di risorse economiche
          non  superiori  al  valore dell'indicatore della situazione
          economica  (ISE),  di  cui  al decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n.  109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con
          riferimento  a  nuclei  familiari con cinque componenti, e'
          concesso  un assegno sulla base di quanto indicato al comma
          3.  Per  nuclei  familiari  con  diversa composizione detto
          requisito economico e' riparametrato sulla base della scala
          di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n.
          109  del  1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi
          previste.
              2.  L'assegno di cui al comma l e' concesso dai comuni,
          che  ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche
          affissioni  nei  territori  comunali,  ed  e' corrisposto a
          domanda.   L'assegno   medesimo  e'  erogato  dall'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale (INPS) sulla base dei
          dati  forniti  dai  comuni,  secondo  modalita' da definire
          nell'ambito  dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono
          trasferite  dal  bilancio  dello  Stato  all'INPS  le somme
          indicate  al  comma  5,  con  conguaglio, alla fine di ogni
          esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
              3.   L'assegno   di  cui  al  comma  1  e'  corrisposto
          integralmente,  per  un ammontare di 200.000 lire mensili e
          per   tredici   mensilita',   per  i  valori  dell'ISE  del
          beneficiario  inferiori  o  uguali  alla  differenza tra il
          valore  dell'ISE  di  cui  al comma l e il predetto importo
          dell'assegno   su  base  annua.  Per  valori  dell'ISE  del
          beneficiario  compresi  tra  la  predetta  differenza  e il
          valore  dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e' corrisposto
          in  misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1
          e   quello  del  beneficiario,  e  per  importi  annui  non
          inferiori a 20.000 lire.
              4.  Gli  importi dell'assegno e dei requisiti economici
          di  cui  al  presente  articolo sono rivalutati annualmente
          sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati.
              5.  Per le finalita' del presente articolo e' istituito
          un  Fondo  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          la  cui  dotazione  e'  stabilita  in lire 390 miliardi per
          l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire
          405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
              6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge, con uno o piu' decreti del Ministro
          per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e della programmazione economica, sono emanate le
          necessarie   norme  regolamentari  per  l'applicazione  del
          presente     articolo,     inclusa     la    determinazione
          dell'integrazione    dell'ISE,   con   l'indicatore   della
          situazione patrimoniale".
              "Art.  66  (Assegno di maternita). - 1. Con riferimento
          ai  figli nati successivamente al 1 luglio 1999, alle madri
          cittadine  italiane residenti, in possesso dei requisiti di
          cui  al  comma  2,  che  non  beneficiano  del  trattamento
          previdenziale  della  indennita' di maternita', e' concesso
          un  assegno  per maternita' pari a lire 200.000 mensili nel
          limite massimo di cinque mensilita'. L'assegno e' elevato a
          lire  300.000  mensili  per  i parti successivi al 1 luglio
          2000. L'assegno e' concesso dai comuni con decorrenza dalla
          data  del  parto.  I  comuni  provvedono  ad  informare gli
          interessati  invitandoli  a  certificare  il  possesso  dei
          requisiti  all'atto  dell'iscrizione  all'anagrafe comunale
          dei nuovi nati.
              1-bis.  Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999,
          il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede
          ad  assicurare  il coordinamento tra le disposizioni di cui
          al  comma  1  del presente articolo, quelle di cui all'art.
          59,  comma  16,  della  legge  27 dicembre  1997, n. 449, e
          quelle  di  cui  al decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          del   bilancio   e   della  programmazione  economica,  del
          27 maggio  1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171
          del  24 luglio  1998, recante estensione della tutela della
          maternita' e dell'assegno al nucleo familiare.
              2.  L'assegno  di maternita' di cui al comma 1, nonche'
          l'integrazione  di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo
          familiare  di  appartenenza delle madri risulti in possesso
          di    risorse    economiche   non   superiori   ai   valori
          dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
          decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari
          a  lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari
          con  tre  componenti.  Per  nuclei  familiari  con  diversa
          composizione  detto  requisito  economico  e' riparametrato
          sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto
          decreto  legislativo  n.  109 del 1998, tenendo anche conto
          delle maggiorazioni ivi previste.
              3.  Qualora  l'indennita'  di maternita' corrisposta da
          parte  degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici
          che  godono  di  forme di tutela economica della maternita'
          diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore
          all'importo  di  cui  al  medesimo  comma 1, le lavoratrici
          interessate  possono  avanzare  ai  comuni richiesta per la
          concessione della quota differenziale.
              4.  Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali
          di  cui  al  presente  articolo sono rivalutati annualmente
          sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati.
              5.  Per le finalita' del presente articolo e' istituito
          un  Fondo  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          la  cui  dotazione  e'  stabilita  in  lire 25 miliardi per
          l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire
          150 miliardi a decorrere dall'anno 2001. [Lo Stato rimborsa
          all'ente   locale,   entro   tre   mesi   dall'invio  della
          documentata richiesta di rimborso, le somme anticipatamente
          erogate dai comuni, ai sensi del comma 1].
              5-bis.  L'assegno  di cui al comma 1, ferma restando la
          titolarita'   concessiva  in  capo  ai  comuni,  e  erogato
          dall'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale (INPS)
          sulla  base  dei dati forniti dai comuni, secondo modalita'
          da  definire  nell'ambito  dei decreti di cui al comma 6. A
          tal  fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS
          le  somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di
          ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
              6.   Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  per  la
          solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
          e  della  previdenza  sociale  e del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica, sono emanate le necessarie
          norme   regolamentari   per   l'attuazione   del   presente
          articolo".
              - Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante
          "Testo  unico  delle disposizioni legislative in materia di
          tutela  e  sostegno  della maternita' e della paternita', a
          norma  dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e'
          stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001,
          n.  96, supplemento ordinario. Il testo degli articoli 74 e
          86 e' il seguente:
              "Art. 74 (Assegno di maternita' di base). - 1. Per ogni
          figlio  nato  dal  1  gennaio  2001,  o  per ogni minore in
          affidamento  preadottivo  o  in  adozione senza affidamento
          dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane
          o  comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
          dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
          che  non  beneficiano  dell'indennita' di cui agli articoli
          22,  66  e  70  del  presente  testo  unico, e' concesso un
          assegno di maternita' pari a complessive L. 2.500.000.
              2.  Ai  trattamenti di maternita' corrispondono anche i
          trattamenti  economici  di maternita' corrisposti da datori
          di  lavoro  non  tenuti  al  versamento  dei  contributi di
          maternita'.
              3.  L'assegno  e'  concesso  dai  comuni  nella  misura
          prevista  alla  data  del  parto, alle condizioni di cui al
          comma  4.  I comuni provvedono ad informare gli interessati
          invitandoli   a   certificare  il  possesso  dei  requisiti
          all'atto  dell'iscrizione  all'anagrafe  comunale dei nuovi
          nati.
              4.  L'assegno  di maternita' di cui al comma 1, nonche'
          l'integrazione  di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo
          familiare  di  appartenenza della madre risulti in possesso
          di    risorse    economiche   non   superiori   ai   valori
          dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
          decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari
          a  lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari
          con tre componenti.
              5.  Per nuclei familiari con diversa composizione detto
          requisito economico e' riparametrato sulla base della scala
          di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n.
          109  del  1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi
          previste.
              6.  Qualora il trattamento della maternita' corrisposto
          alle  lavoratrici  che  godono di forme di tutela economica
          della  maternita' diverse dall'assegno istituito al comma l
          risulti  inferiore  all'importo di cui al medesimo comma 1,
          le  lavoratrici  interessate  possono  avanzare  ai  comuni
          richiesta per la concessione della quota differenziale.
              7. L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1 gennaio di
          ogni  anno,  sulla  base  della  variazione dell'indice dei
          prezzi  al  consumo  per  le famiglie di operai e impiegati
          calcolato dall'ISTAT.
              8.  L'assegno  di  cui  al  comma  1, ferma restando la
          titolarita'  concessiva  in  capo  ai  comuni,  e'  erogato
          dall'INPS  sulla  base dei dati forniti dai comuni, secondo
          modalita'  da  definire  nell'ambito  dei decreti di cui al
          comma 9.
              9.   Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  per  la
          solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
          e  della  previdenza  sociale  e del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica, sono emanate le necessarie
          disposizioni  regolamentari  per  l'attuazione del presente
          articolo.
              10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali
          l'assegno,  se  non  ancora concesso o erogato, puo' essere
          corrisposto al padre o all'adottante del minore.
              11.  Per  i procedimenti di concessione dell'assegno di
          maternita'  relativi  ai  figli  nati  dal 2 luglio 1999 al
          30 giugno  2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di
          cui  all'articolo  66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
          Per   i   procedimenti   di   concessione  dell'assegno  di
          maternita'  relativi  ai  figli  nati  dal 1 luglio 2000 al
          31 dicembre  2000  continuano ad applicarsi le disposizioni
          di  cui  al  comma  12 dell'art. 49 della legge 23 dicembre
          1999, n. 488".
              "Art. 86 (Disposizioni abrogate). - 1. Restano abrogate
          le seguenti disposizioni:
                a)  gli  articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934,
          n. 653;
                b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.
              2.  Dalla  data di entrata in vigore del presente testo
          unico,   sono   abrogate,   in   particolare,  le  seguenti
          disposizioni legislative:
                a)  la  legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
          modificazioni;
                b) il  secondo  comma  dell'art.  3;  i  commi 1 e 2,
          lettere  a) e b), dell'art. 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter
          e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
                c) la  lettera  n)  del comma 3 dell'art. 31 e l'art.
          39-quater  della  legge  4 maggio  1983, n. 184, nonche' le
          parole  "e  gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977,
          n.  903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma
          precedente  del  secondo  comma  dell'art.  80  della legge
          4 maggio 1983, n. 184;
                d) il  comma  4  dell'art. 31 della legge 28 febbraio
          1986, n. 41;
                e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
                f) l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, cosi'
          come  modificato  dall'art.  3  del  decreto-legge 6 maggio
          1994,  n.  271,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          6 luglio 1994, n. 433;
                g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
                h)  l'art. 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991,
          n. 166;
                i) il  comma  1  dell'art.  33 della legge 5 febbraio
          1992, n. 104;
                j) commi  1  e 3 dell'art. 14 del decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 503;
                k)  i  commi  3,  4 e 5 dell'art. 6 del decreto-legge
          20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
                l)  il  comma  2  dell'art. 2 del decreto legislativo
          9 settembre 1994, n. 566;
                m) l'art.  69  del decreto legislativo 17 marzo 1995,
          n. 230;
                n) l'art.  2  del  decreto  legislativo  16 settembre
          1996, n. 564;
                o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
                p) il  comma 15 dell'art. 8 del decreto legislativo 1
          dicembre 1997, n. 468;
                q)  l'art.  66  della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
          cosi'  come  modificato  dagli articoli 50 e 63 della legge
          17 maggio 1999, n. 144;
                r) i  commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'art. 49
          della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
                s) i  commi  2  e  3  dell'art.  4  e  i  commi 2 e 3
          dell'art. 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
                t) il comma 5 dell'art. 3, il comma 4-bis dell'art. 4
          e  l'art.  10  e  i  commi 2 e 3 dell'art. 12, salvo quanto
          previsto  dalla lettera dd) dell'art. 85 del presente testo
          unico, e gli articoli 14, 17 e 18 della legge 8 marzo 2000,
          n. 53;
                u) i   commi   10  e  11  dell'art.  80  della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388.
              3.  Dalla  data di entrata in vigore del presente testo
          unico,    sono    abrogate    le    seguenti   disposizioni
          regolamentari:
                a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente
          della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026".
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          21 dicembre  2000,  n.  452,  recante  "Regolamento recante
          disposizioni  in  materia di assegni di maternita' e per il
          nucleo  familiare,  in  attuazione dell'art. 49 della legge
          22 dicembre  1999,  n.  488, e degli articoli 65 e 66 della
          legge  23 dicembre 1998, n. 448", e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2001, n. 81.
              -  Per il titolo del citato decreto del Ministro per la
          solidarieta'  sociale  n.  337 del 2001, si veda in nota al
          titolo.
              - Il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, recante
          "Disposizioni   correttive   ed   integrative  del  decreto
          legislativo  31 marzo  1998,  n. 109, in materia di criteri
          unificati  di  valutazione  della  situazione economica dei
          soggetti  che richiedono prestazioni sociali agevolate", e'
          stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2000,
          n. 118.
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,
          recante  "Ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei
          Ministri,  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59",  e'  stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 1
          settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300.
          recante  "Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O.
              -  Il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, recante
          "Modificazioni  al  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
          di  organizzazione  del Governo", e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134.
              -  La legge 3 agosto 2001, n. 317, recante "Conversione
          in  legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 12 giugno
          2001,  n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo
          30 luglio  1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988,
          n. 400, in materia di organizzazione del Governo", e' stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
              -  Il  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,
          recante  "Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali",  e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
              -  La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri",  e'  stata pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n. 214, supplemento
          ordinario. Il testo dell'art. 17, comma 3, e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione".
          Nota all'art. 1:
              -  Il  testo  dell'art. 6, comma 2, come modificato dal
          decreto  qui pubblicato, del citato decreto n. 337 del 2001
          e' il seguente:
              "Art. 6 (Entrata in vigore e disposizioni transitorie e
          finali). - 1. (Omissis).
              2.  L'assegno  di  maternita'  di cui al titolo III del
          decreto   del   Ministro   per   la   solidarieta'  sociale
          21 dicembre  2000,  n.  452,  relativo  alle  nascite, agli
          affidamenti  preadottivi  e alle adozioni senza affidamento
          avvenuti  fino alla data del 30 giugno 2001, e' concesso ed
          erogato  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui al decreto
          medesimo, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente
          regolamento.  Restano,  in ogni caso, salvi i provvedimenti
          di concessione disposti fino alla data del 22 agosto 2001.
              3.  Per  le  domande di concessione dell'assegno per il
          nucleo  familiare  di  cui  al  titolo  III del decreto del
          Ministro  per  la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n.
          452,  relative  all'anno  2001,  e presentate nel corso del
          medesimo  anno  prima  dell'entrata  in vigore del presente
          regolamento,  ed  ancora  in corso di valutazione, i comuni
          provvedono  a  richiedere agli interessati la presentazione
          della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del
          decreto  legislativo  n.  109 del 1998, come modificato dal
          decreto  legislativo n. 130 del 2000, in sostituzione della
          dichiarazione  eventualmente  gia  presentata,  al  fine di
          procedere ad un'istruttoria che tenga conto delle norme del
          presente    regolamento.   Restano,   comunque,   salvi   i
          provvedimenti di concessione disposti fino alla data del 22
          agosto  2001.  I provvedimenti di concessione gia' disposti
          sono  revocati,  ovvero  sono  modificati  sulla base della
          nuova dichiarazione presentata".