L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
                         ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 27 febbraio 2002;
  Premesso  che  rispetto  ai  valori  definiti  nella  deliberazione
dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita)  27  dicembre  2001,  n. 320/01 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002 (di seguito:
delibera n. 320/01), gli indici dei prezzi di riferimento I in base t
relativo  al  gas  naturale e J in base t relativo ai gas di petrolio
liquefatti e agli altri gas, hanno registrato una variazione maggiore
del 5%;
  Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23
dicembre  1993,  n.  16/1993,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n.  303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;
  Viste  la  deliberazione  dell'Autorita'  22 aprile 1999, n. 52/99,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 30
aprile  1999  (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e
integrata   dall'Autorita'   con   le   deliberazioni  dell'Autorita'
24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  152  del  1  luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 28
agosto  1999,  25  ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre
1999, n. 195/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 49 del 29 febbraio
2000, 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giugno 2000, n. 114/00,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30
giugno  2000,  28  agosto  2000, n. 160/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale - n. 203 del 31 agosto 2000, 24 ottobre
2000, n. 199/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 254 del 30 ottobre 2000, 28 dicembre 2000, n. 245/00, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001,
supplemento  ordinario  n.  2, 20 febbraio 2001, n. 28/01, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2001,
26 aprile 2001, n. 91/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  109  del  12 maggio 2001, 27 giugno 2001, n. 147/01,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del 6
luglio  2001,  29  agosto  2001, n. 190/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 213 del 13 settembre 2001, 30 ottobre
2001, n. 243/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 260 dell'8 novembre 2001 e n. 320/01 richiamata in premessa;
  Vista  la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 4 del 5
gennaio  2001,  supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione
n.  237/00),  cosi'  come modificata ed integrata dalle deliberazioni
dell'Autorita'  24  gennaio 2001, n. 04/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  - n. 35 del 12 febbraio 2001, 13 marzo
2001,  n. 58/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  74  del  29  marzo 2001 e 21 giugno 2001, n. 134/0, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 160 del 12 luglio
2001;
  Vista  la  deliberazione  dell'Autorita' 21 giugno 2001, n. 135/01,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 12
luglio  2001(di  seguito: deliberazione n. 135/01), che ha modificato
le   formule  di  calcolo  delle  variazioni  DeltaT  definite  dalla
deliberazione  n.  52/99,  al  fine  di consentire l'applicazione dei
criteri  di indicizzazione previsti dalla medesima deliberazione alle
tariffe  determinate  con il nuovo ordinamento tariffario di cui alla
deliberazione n. 237/00 a partire dal 1 luglio 2001;
  Visti in particolare:
    l'art.  1  della deliberazione n. 52/99 dell'Autorita', nel quale
si  stabilisce che le tariffe del gas naturale vengano aggiornate nel
caso  in  cui  si  registrino  variazioni  dell'indice  I  in base t,
calcolato  ai  sensi  del comma 2 dello stesso articolo, in aumento o
diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente
a riferimento;
    l'art.  2  della deliberazione n. 52/99 dell'Autorita', nel quale
si  stabilisce  che le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli
altri gas vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni
dell'indice  J in base t, calcolato ai sensi del comma 2 dello stesso
articolo,  in  aumento  o  diminuzione,  maggiori  del 5% rispetto al
valore preso precedentemente a riferimento;
  Considerato che:
    nella  deliberazione n. 52/99, cosi' come modificata ed integrata
dalla  deliberazione  n.  135/01, i valori base di Gasolio in base 0,
BTZ  in base 0, Greggio in base 0, PM in base 0, Propano in base 0, e
PROPMC in base 0 sono espressi in lire;
    l'indice  dei  prezzi di riferimento I in base t, relativo al gas
naturale,  di cui alla deliberazione in base dell'Autorita' n. 52/99,
cosi' come modificata ed integrata dalla deliberazione dell'Autorita'
n.  135/01,  e'  composto,  tra l'altro, dalle quotazioni mensili FOB
breakeven  price  e  quotate su Rotterdam, espresse in US$/barile dei
greggi  Arabian Light, Iranian Light, Kirkuk, Kuwait, Murban, Saharan
Blend,  Zuetina  e  Brass  Blend  pubblicate da Platt's Oilgram Price
Report;
    alcuni  dei sopraddetti tipi di greggio assunti a riferimento nel
calcolo  dell'indice  I  in  base  t e precisamente quelli denominati
Kirkuk,  Murban,  Saharan  Blend, Zuetina e Brass Blend non risultano
piu'  quotati  con  riferimento al mercato di Rotterdam e, quindi non
vengono  piu'  riportati  nella  pubblicazione  Platt's Oilgram Price
Report a partire dal 1 gennaio 2002;
  Ritenuto che sia necessario:
    trasformare  da  lire in euro i valori base di Gasolio in base 0,
BTZ  in base 0, Greggio in base 0, PM in base 0, Propano in base 0, e
PROPMC  in  base  0  di  cui  alla deliberazione n. 52/99, cosi' come
modificata ed integrata dalla deliberazione n. 135/01;
    modificare  la disciplina relativa alla determinazione del prezzo
medio del paniere dei greggi di cui alla deliberazione dell'Autorita'
n.  52/99  cosi'  come  modificata  ed  integrata dalla deliberazione
dell'Autorita'  n.  135/01,  individuando  quotazioni sostitutive dei
greggi  Kirkuk,  Murban,  Saharan  Blend,  Zuetina  e  Brass Blend da
utilizzare  nel  calcolo  dell'indice  dei prezzi di riferimento I in
base t;
    modificare,  per  il  bimestre  marzo-aprile  2002, le tariffe di
fornitura  di  gas  naturale  ai clienti del mercato vincolato di cui
all'art. 1, comma 1.1, della deliberazione n. 52/99;
    modificare, per il bimestre marzo-aprile 2002, le tariffe dei gas
di  petrolio  liquefatti e degli altri tipi di gas di cui all'art. 2,
commi 2.1 e 2.4, della deliberazione n. 52/99;
                              Delibera:
                               Art. 1.
           Trasformazione da lire in euro dei valori base
  1.1 I valori base di cui all'art. 1, comma 1.2, e all'art. 2, comma
2.2,  della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  22  aprile 1999, n. 52/99, espressi in lire/kg, sono trasformati
nei seguenti valori:
    Gasolio in base 0 = 9,6474 centesimi di euro/kg;
    BTZ in base 0 = 6,5229 centesimi di euro/kg;
    Greggio in base 0 = 8,4053 centesimi di euro/kg;
    PM in base 0 = 15,1683 centesimi di euro/mc;
    Propano in base 0 = 11,7251 centesimi di euro/kg;
    PROPMC in base 0 = 23,3526 centesimi di euro/mc.