IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  535/97 del consiglio del 17 marzo
1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato, ed
in  particolare  l'art.  1,  paragrafo  n.  2,  nella  parte  in  cui
integrando  l'art.  5  del  predetto regolamento, consente allo Stato
membro  di  accordare,  a  titolo  transitorio,  protezione a livello
nazionale  della  denominazione  trasmessa per la registrazione e, se
del  caso,  un  periodo  di  adeguamento,  anche  esso  solo a titolo
transitorio;
  Vista  la  domanda  presentata  dal comitato promotore della D.O.P.
"Fior  di  latte  Appennino Meridionale" con sede in Roma, via Giglio
d'Oro,  21,  intesa  ad ottenere la registrazione della denominazione
"fior di latte Appennino Meridionale" ai sensi dell'art. 5 del citato
regolamento  n.  2081/92,  con denominazione di origine protetta che,
tra   l'altro,   prevede   espressamente   che  i  produttori  devono
assoggettarsi  al  controllo  di un organismo privato autorizzato, ai
sensi dell'art. 10, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Vista  la nota protocollo n. 63429 del 30 luglio 2001, con la quale
il  Ministro  delle  politiche agricole e forestali, ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitaria  alla  documentazione
prevenuta a sostegno della stessa;
  Vista   la   domanda   presentata   dal  comitato  promotore  della
registrazione  della D.O.P. "Fior di latte Appennino Meridionale" con
sede in Roma, via Giglio d'Oro, 21, intesa ad ottenere la protezione,
a  titolo  transitorio,  della denominazione "fior di latte Appennino
Meridionale"  ai  sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n.
2081/92,  come integrato dall'art. 1, paragrafo n. 2, del regolamento
(CE)  n.  535/97  sopra richiamato, esonerando espressamente lo Stato
italiano  e  per  esso  il  Ministero  per  le  politiche  agricole e
forestali,   da   qualunque   responsabilita',   presente  e  futura,
conseguente  all'eventuale  mancato accoglimento della citata domanda
di   registrazione  della  denominazione  "fior  di  latte  Appennino
Meridionale",  come  denominazione  di origine protetta, ricadendo la
stessa  esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione,
a titolo transitorio, faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai sensi dell'art. 3, paragrafo n. 2, del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  "Fior di
latte  Appennino  Meridionale", in attesa che l'organismo comunitario
decida  sulla  domanda  di  riconciliazione  della  denominazione  di
origine protetta;
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto,
che  in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti sopra citati
assicuri  la  protezione, a titolo transitorio e a livello nazionale,
della  denominazione "Fior di latte Appennino Meridionale", in attesa
che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  paragrafo n. 5, del regolamento
(CEE)  n.  2081/92  del  consiglio del 14 luglio 1992, come integrato
dall'art.  1.  paragrafo  n.  2,  del  regolamento (CE) n. 535/97 del
consiglio  del  17  marzo  1997,  alla  denominazione  "Fior di latte
Appennino Meridionale".