IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre 2001,  n. 410 (nel seguito
indicato  come  il  "decreto-legge  n.  351"),  recante  disposizioni
urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare  pubblico  e di sviluppo dei fondi comuni di investimento
immobiliare;
  Visti  i  decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio, emanati in
attuazione   dell'art.   1  del  decreto-legge  n.  351  ed  elencati
all'allegato 1 al decreto di cui al paragrafo seguente, come di volta
in volta integrati (nel seguito indicati come i "Decreti dell'Agenzia
del demanio");
  Visto  il  decreto  emanato in data 30 novembre 2001, in attuazione
del  comma  1  dell'art.  3  del  decreto-legge  n. 351, dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e  delle  politiche  sociali,  concernente  il trasferimento a titolo
oneroso alla societa' di cartolarizzazione, indicata in tale decreto,
di  parte  dei beni immobili individuati nei decreti dell'Agenzia del
demanio,   l'immissione   della  societa'  di  cartolarizzazione  del
possesso  giuridico  dei  beni  trasferiti, nonche' la gestione degli
stessi  (nel  seguito  indicato  come  il "Primo decreto del Ministro
dell'economia");
  Visto  il  decreto  emanato in data 18 dicembre 2001, in attuazione
del  comma  1  dell'art.  3  del  decreto-legge  n. 351, dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, concernente il prezzo iniziale corrisposto
a  titolo definitivo dalla societa' di cartolarizzazione a fronte del
trasferimento  dei  beni  immobili  e le modalita' di pagamento della
parte  residua  del  prezzo,  le  caratteristiche  dell'operazione di
cartolarizzazione,  la gestione dei beni trasferiti e le modalita' di
rivendita dei beni (nel seguito indicato come il "secondo decreto del
Ministro dell'economia");
  Considerato che e' emersa la necessita' di apportare chiarimenti ad
alcune  disposizioni  del  primo decreto del Ministro dell'economia e
del secondo decreto del Ministro dell'economia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nel  primo decreto del Ministro dell'economia e nel secondo decreto
del  Ministro dell'economia, i "beni immobili a carattere commerciale
facenti  parte del piano straordinario di dismissioni di cui all'art.
7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti alla societa' di
cartolarizzazione   in   forza   del   primo   decreto  del  Ministro
dell'economia"  devono  intendersi  comprensivi  di  tutte  le unita'
immobiliari  facenti  parte del piano straordinario di dismissioni di
cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 che siano state
trasferite  alla  societa'  di  cartolarizzazione  ai sensi del primo
decreto  del  Ministro  dell'economia,  con  esclusione  delle unita'
imimobiliari  locate con contratto di locazione, in tutto o in parte,
ad uso abitativo.