IL DIRETTORE PROVINCIALE
                        del lavoro di Modena
  Vista   la   legge  22  luglio  1961,  n.  628,  recante  modifiche
all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
342,   che   ha   semplificato   le   procedure   amministrative   di
autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121
T.U.L.P.S.  adottato  con  decreto  rettorale 18 giugno 1931, n. 773,
abrogando  l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n.
407;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
342/1994 citato, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e
della  massima  occupazione, le funzioni amministrative in materia di
determinazione   delle   tariffe   minime   per   le   operazioni  di
facchinaggio,   funzioni  precedentemente  svolte  dalle  commissioni
provinciali  per  la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse
ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  predetto
all'art. 8;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  novembre  1996, n. 687, che ha
unificato  gli  uffici  periferici  del  Ministero  del  lavoro nella
direzione  provinciale  del  lavoro attribuendo i compiti gia' svolti
dall'U.P.L.M.O.  al  servizio  politiche  del  lavoro  della predetta
direzione;
  Visto  il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione,
sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno
al sistema, produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del  lavoro e delle politiche
sociali  direzione  generale dei rapporti di lavoro - Divisione V, n.
25157/70   inerente   il   regolamento   sulla   semplificazione  dei
procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di
determinazione delle relative tariffe;
  Visto  il  precedente  decreto  in materia n. 6/2000, emanato dalla
direzione provinciale del lavoro di Modena;
  Sentite  le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del
settore e le associazioni del movimento cooperativo;
  Considerati i seguenti indicatori economici:
    I.  gli  indici  ISTAT  del  costo  della  vita  valevoli ai fini
dell'applicazione  della  scala mobile delle retribuzioni dei settori
dell'industria,  commercio, agricoltura ed altri settori interessati,
per  gli anni 2000 e 2001 in relazione ai minori aumenti disposti dal
citato decreto n. 6/2000;
    II. il tasso di inflazione programmato per l'anno 2002;
    III.    l'incremento    del    costo    previdenziale   derivante
dall'applicazione  dell'art.  2 del decreto legislativo n. 423/2001 e
della  cessazione  del  regime  transitorio previsto dall'art. 27 del
decreto-legge  31 dicembre 1996,  convertito,  con  modificazioni, in
legge 28 febbraio 1997, n. 30;
    IV.  l'incremento  degli oneri fiscali derivanti dalla cessazione
del regime transitorio introdotto dall'art. 10, comma 1), lettera c),
del decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137;
    V.    gli    incrementi    del   costo   del   lavoro   derivanti
dall'applicazione della legge 3 aprile 2001, n. 142;
                              Decreta:
  Le   tariffe  minime  per  le  operazioni  di  facchinaggio,  nella
provincia   di   Modena,   vengono   rideterminate  con  il  seguente
incremento:
    dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 di una percentuale pari al
5,5% sugli importi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2001.
  Relativamente  all'indicatore di cui al precedente punto 5, vengono
fatte salve alcune verifiche sull'evoluzione dell'andamento del costo
del lavoro del settore.
    Modena, 30 gennaio 2002
                                     Il direttore provinciale: Massi.