IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
  Visto l'articolo 80, comma 14, della legge  23  dicembre  2000,  n.
388; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   come
modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto l'articolo 59, comma 44, della legge  27  dicembre  1997,  n.
449; 
  Visto l'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 27 settembre 2001; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione 
  consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  dell'8  novembre
  2001; 
Acquisiti i pareri della XII Commissione permanente della Camera 
dei deputati  in  data  12  dicembre  2001  e  della  XI  Commissione
permanente del Senato della Repubblica in data 19 dicembre 2001; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 28  agosto
1988, n. 400 con nota n. 084804/19/5 del 16 gennaio 2002; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                               Oggetto 
  1. Il presente regolamento disciplina i criteri,  i  requisiti,  le
modalita' e i termini per la concessione, l'erogazione  e  la  revoca
dei contributi di cui all'articolo  80,  comma  14,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388,  relativi  agli  interventi  di  sostegno  dei
servizi di telefonia sociale rivolti alle persone anziane. 
  2. Ai sensi  del  presente  regolamento,  per  persone  anziane  si
intendono i soggetti di eta' non inferiore a sessantacinque anni. 
  3. Per amministrazione statale competente si intende  il  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento  delle  politiche
sociali e previdenziali. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dell'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -   La   legge   23 dicembre   2000,  n.  388,  recante
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello Stato (legge finanziaria 2001)" e' stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
          302, S.O. Il testo dell'art. 80, comma 14 e' il seguente:
              "14. Una quota del Fondo di cui al comma 13, nel limite
          massimo di lire 10 miliardi annue, e' destinata al sostegno
          dei  servizi  di  telefonia  rivolti  alle persone anziane,
          attivati   da  associazioni  di  volontariato  e  da  altri
          organismi  senza  scopo  di lucro con comprovata esperienza
          nel  settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano
          un  servizio  continuativo  per tutto l'anno e l'assistenza
          alle  persone  anziane  per la fruizione degli interventi e
          dei servizi pubblici presenti nel territorio. Una quota del
          medesimo  Fondo,  nel  limite  massimo  di lire 3 miliardi,
          viene destinata alle famiglie nel cui nucleo siano comprese
          una   o   piu'  persone  anziane  titolari  di  assegno  di
          accompagnamento,  totalmente  immobili, costrette a letto e
          bisognose  di assistenza continuativa di cui la famiglia si
          fa  carico.  Un'ulteriore  quota  del  medesimo  Fondo, nel
          limite  massimo  di  lire  20  miliardi,  e'  destinata  al
          cofinanziamento  delle  iniziative  sperimentali,  promosse
          dagli  enti  locali  entro  il  30 settembre  2000,  per la
          realizzazione  di  specifici  servizi di informazione sulle
          attivita'  e sulla rete dei servizi attivati nel territorio
          in  favore  delle famiglie. Il Ministro per la solidarieta'
          sociale,  sentite  le  competenti commissioni parlamentari,
          con  propri  decreti  definisce  i criteri, i requisiti, le
          modalita' e i termini per la concessione, l'erogazione e la
          revoca dei contributi di cui al presente comma, nonche' per
          la verifica delle attivita' svolte".
          Note alle premesse:
              -  Per  il  testo  dell'art.  80, comma 14 della citata
          legge n. 388 del 2000, si veda in nota al titolo.
              -  La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri",  e'  stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. Il testo
          dell'art. 17, comma 3 e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          recante  "Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O.
              -  Il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, recante
          "Modificazioni  al  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
          di  organizzazione  del Governo", e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134.
              -  La legge 3 agosto 2001, n. 317, recante "Conversione
          in  legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 12 giugno
          2001,  n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo
          30 luglio  1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988,
          n. 400, in materia di organizzazione del Governo", e' stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
          "Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo   I  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59"  e'  stato
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92,
          S.O.
              -  La  legge  27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure
          per  la  stabilizzazione  della finanza pubblica", e' stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 30 dicembre 1997, n.
          302, S.O. Il testo dell'art. 59, com-ma 44, e' il seguente:
              "44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
          istituito  il  Fondo  per  le  politiche  sociali,  con una
          dotazione  di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
          miliardi  per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
          2000".
              -  La  legge  8 novembre  2000,  n. 328, recante "Legge
          quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di
          interventi  e  servizi  sociali", e' stata pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale 13 novembre 2000, n. 265, S.O. Il testo
          dell'art. 20 e' il seguente:
              "Art.  20 (Fondo nazionale per le politiche sociali). -
          1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di
          politica  sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo
          nazionale per le politiche sociali.
              2.  Per  le  finalita' della presente legge il Fondo di
          cui  al comma 1 e' incrementato di lire 106.700 milioni per
          l'anno  2000,  di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di
          lire   922.500  milioni  a  decorrere  dall'anno  2002.  Al
          relativo   onere   si   provvede   mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  2000-2002,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di  parte corrente "Fondo speciale dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica  per  l'anno  2000,  allo  scopo
          utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a
          lire  591.500  milioni  per  l'anno  2001  e a lire 752.500
          milioni  per  l'anno  2002,  l'accantonamento  relativo  al
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a
          lire  149.000  milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
          l'accantonamento   relativo  al  Ministero  della  pubblica
          istruzione;  quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli
          anni   2001   e  2002,  le  proiezioni  dell'accantonamento
          relativo  al  Ministero  dell'interno; quanto a lire 20.000
          milioni  per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni
          dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con
          l'estero.
              3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              4.   La  definizione  dei  livelli  essenziali  di  cui
          all'art.  22  e'  effettuata contestualmente a quella delle
          risorse  da  assegnare  al Fondo nazionale per le politiche
          sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla
          spesa  sociale  dalle  regioni  e  dagli  enti  locali, nel
          rispetto  delle  compatibilita'  finanziarie  definite  per
          l'intero  sistema  di  finanza  pubblica  dal  Documento di
          programmazione economico-finanziaria.
              5.  Con  regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma  2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, il Governo
          provvede  a disciplinare modalita' e procedure uniformi per
          la  ripartizione  delle  risorse  finanziarie confluite nel
          Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni
          di  legge,  sulla  base  dei  seguenti  principi  e criteri
          direttivi:
                a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime
          ed  evitare  sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione
          delle risorse;
                b) prevedere  quote percentuali di risorse aggiuntive
          a  favore  dei comuni associati ai sensi dell'art. 8, comma
          3, lettera a);
                c) garantire  che  gli  stanziamenti  a  favore delle
          regioni   e   degli  enti  locali  costituiscano  quote  di
          cofinanziamento  dei  programmi e dei relativi interventi e
          prevedere  modalita' di accertamento delle spese al fine di
          realizzare  un  sistema  di  progressiva perequazione della
          spesa  in  ambito  nazionale  per  il  perseguimento  degli
          obiettivi del Piano nazionale;
                d) prevedere   forme   di  monitoraggio,  verifica  e
          valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli
          interventi,   nonche'   modalita'   per   la   revoca   dei
          finanziamenti  in  caso  di  mancato impegno da parte degli
          enti destinatari entro periodi determinati;
                e) individuare  le norme di legge abrogate dalla data
          di entrata in vigore del regolamento.
              6.  Lo  schema di regolamento di cui al comma 5, previa
          deliberazione   preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
          acquisito  il  parere  della  Conferenza  unificata  di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          e'  trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione
          del   parere   da   parte   delle   competenti  commissioni
          parlamentari,  che si pronunciano entro trenta giorni dalla
          data  di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il
          regolamento puo' essere emanato.
              7.  Il  Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i
          Ministri  interessati, d'intesa con la Conferenza unificata
          di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n.  281,  provvede,  con  proprio decreto, annualmente alla
          ripartizione  delle  risorse  del  Fondo  nazionale  per le
          politiche  sociali,  tenuto  conto della quota riservata di
          cui all'art. 15, sulla base delle linee contenute nel Piano
          nazionale  e  dei  parametri  di  cui all'art. 18, comma 3,
          lettera  n).  In  sede di prima applicazione della presente
          legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in
          vigore,  il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i
          Ministri  interessati, d'intesa con la Conferenza unificata
          di  cui al citato art. 8 del decreto legislativo n. 281 del
          1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base
          dei  parametri  di cui all'art. 18, comma 3, lettera n). La
          ripartizione   garantisce   le   risorse   necessarie   per
          l'adempimento delle prestazioni di cui all'art. 24.
              8.   A   decorrere   dall'anno   2002  lo  stanziamento
          complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
          determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
          all'art.  11,  comma  3,  lettera  d), della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  assicurando
          comunque  la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
          della presente legge.
              9.   Alla   data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
          legislativo  di cui all'art. 24, confluiscono con specifica
          finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali
          anche  le  risorse  finanziarie  destinate al finanziamento
          delle   prestazioni   individuate   dal   medesimo  decreto
          legislativo.
              10.   Al  Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali
          affluiscono,  altresi',  somme  derivanti  da  contributi e
          donazioni   eventualmente   disposti   da   privati,  enti,
          fondazioni,   organizzazioni,   anche   internazionali,  da
          organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato  per essere assegnate al citato
          Fondo nazionale.
              11.  Qualora  le  regioni  ed  i  comuni non provvedano
          all'impegno   contabile   della  quota  non  specificamente
          finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei
          tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il
          Ministro  per  la solidarieta' sociale, con le modalita' di
          cui  al  medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e
          alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo
          di  mantenere  invariata  nel triennio la quota complessiva
          dei trasferimenti ciascun comune o ciascuna regione".
              -  Il  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,
          recante  "Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali",  e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
          II testo dell'art. 8 e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno".
          Nota all'art. 1, comma 1:
              -  Per  il  testo  dell'art.  80, comma 14 della citata
          legge n. 388 del 2000, si veda in nota al titolo.