IL PRESIDENTE
                  del consiglio di amministrazione

  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare
l'art. 201;
  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  ed  in particolare gli
articoli 6, 7, 16 e 21;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, ed in particolare l'art. 6;
  Visto  il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito nella
legge 5 novembre 1996, n. 573, ed in particolare l'art. 7;
  Visti  i  vigenti  statuto  di autonomia e regolamento didattico di
Ateneo;
  Vista  la delibera del consiglio di amministrazione assunta in data
27 febbraio 2002, recante modifiche al predetto statuto;
  Vista la nota dell'11 marzo 2002, prot. n. 132/A2b, con la quale e'
stata   inviata   al   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica la predetta delibera di modifica statutaria
per  il  prescritto  controllo  di  legittimita' e di merito ai sensi
dell'art. 6 della suddetta legge n. 168 del 1989;
  Vista  la  nota  di  approvazione  delle  modifiche  statutarie del
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
del 5 aprile 2002, protocollo n. 951;
  Considerato  pertanto  che le modifiche deliberate dal consiglio di
amministrazione in data 27 febbraio 2002 debbono ritenersi operative;
  Ritenuto  che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo
previsto,  ai  sensi  del  combinato disposto degli articoli 6, primo
comma,  lettera  n),  e art. 9, secondo comma, lettera d) del vigente
statuto, per le modifiche dello statuto stesso;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di procedere all'emanazione
delle modifiche statutarie in disamina;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Lo statuto di Ateneo e' cosi' ridefinito:

                        STATUTO DI AUTONOMIA

                            Sezione prima

                        Disposizioni generali

  Art. 1. - 1. E' istituita in Roma la Libera Universita' degli Studi
"S. Pio V", di seguito denominata Universita'.
  2.   L'Universita'   appartiene   alla   categoria  degli  istituti
universitari  previsti dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle leggi
sull'istruzione  superiore,  approvato  con  regio  decreto 31 agosto
1933,  n. 1592. E' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione,
ed  ha personalita' giuridica e autonomia didattica, amministrativa e
disciplinare  nei  limiti  delle  leggi  e dei regolamenti generali e
speciali  sull'ordinamento  universitario  e  nei limiti del presente
statuto.
  3. L'Universita' rilascia titoli di studio aventi valore legale.
  Art.  2.  -  1. L'Universita'  e'  promossa  dall'Istituto di studi
politici  "S.  Pio V" che conferisce ad essa un fondo di dotazione di
lire 1.000.000.000 e che ne assicura il funzionamento ordinario.
  2. Al  mantenimento dell'Universita' sono altresi' destinate rette,
tasse,  soprattasse,  contributi  e  diritti  versati dagli studenti,
nonche'  tutti  i  beni,  i  contributi e i fondi che saranno ad essa
devoluti a qualunque titolo.
  Art.  3.  -  1. L'Universita'  sviluppa  e  diffonde la cultura, le
scienze e l'istruzione superiore attraverso le attivita' di ricerca e
di  insegnamento  e  la  collaborazione  scientifica  con istituzioni
italiane  ed  estere.  Riconosce  il ruolo fondamentale della ricerca
stessa  e  ne  promuove  lo  svolgimento, favorendo la collaborazione
interdisciplinare   e  di  gruppo,  la  collaborazione  degli  organi
dell'Universita'  con  le  altre  istituzioni universitarie e di alta
cultura italiane e straniere.
  2. L'Universita'  persegue  i  propri fini istituzionali con azione
ispirata   alla   promozione   umana,   nel   pieno  rispetto  e  per
l'affermazione dei diritti fondamentali della persona. Impegna, nella
propria  opera,  il  concorso responsabile dei docenti, del personale
amministrativo  e  degli  studenti per il conseguimento delle proprie
finalita'  anche  nei rapporti con le istituzioni pubbliche, private,
nazionali e internazionali.
  3. L'Universita'   garantisce   ai   docenti   ed   ai  ricercatori
l'autonomia  nella  organizzazione  e nello svolgimento della ricerca
anche  in  ordine  agli  orientamenti  tematici  e  alle metodologie.
Garantisce,  altresi', la liberta' di insegnamento ai singoli docenti
da  ogni forma di condizionamento o limite nella scelta dei contenuti
e delle metodologie della loro attivita' didattica.
  4. L'Universita'  promuove  le  condizioni che rendono effettivo il
diritto  allo  studio  in  attuazione  dei  precetti  costituzionali.
Organizza  servizi  di  tutorato finalizzati ad orientare e assistere
gli  studenti nel corso degli studi. Favorisce le attivita' formative
autogestite  dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi
culturali, dello sport e del tempo libero.

                           Sezione seconda

                       Organi dell'Universita'

  Art. 4. - 1. Sono organi dell'Universita':
    a) il consiglio di amministrazione;
    b) il presidente:
    c) il rettore:
    d) il senato accademico;
    e) i consigli di facolta';
    f) il collegio dei revisori dei conti;
    g) il nucleo di valutazione;
    h) il   coordinamento   didattico-scientifico   e   degli  organi
collegiali.
  2. Gli  organi  dell'Universita'  esercitano le competenze previste
dal  vigente  ordinamento  universitario,  fatte  salve  le norme del
presente statuto.
  Art. 5. - 1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da:
    a) il  presidente dell'Istituto di studi politici "S. Pio V" o un
suo delegato;
    b) otto consiglieri nominati dallo stesso Istituto;
    c) il rettore dell'Universita';
    d) due  professori di ruolo dell'Universita' designati dal senato
accademico;
    e) un  rappresentante dei ricercatori dell'Universita', designato
dal senato accademico;
    f) un  rappresentante  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica;
    g) due rappresentanti degli studenti.
  2. Possono   essere   chiamati   a   far  parte  del  consiglio  di
amministrazione  rappresentanti,  in  numero  non superiore a tre, di
organismi  pubblici  e  privati  i  quali  si impegnano a versare per
almeno    un    triennio   un   contributo   per   il   funzionamento
dell'Universita'  di  importo  determinato con delibera del consiglio
stesso. Alle adunanze del consiglio di amministrazione partecipa, con
voto consultivo, il direttore amministrativo dell'Universita'.
  3. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta
dell'Istituto  di  studi  politici  "S.  Pio  V",  il  presidente del
consiglio  stesso  e,  su  designazione di questi, il vice presidente
incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
  4. I  componenti  del consiglio di amministrazione durano in carica
tre anni.
  5. Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione
e'  richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Le  deliberazioni  sono  prese a maggioranza dei presenti; in caso di
parita'   prevale   il   voto   del   presidente   del  consiglio  di
amministrazione.
  6. Il   consiglio   di  amministrazione  viene  convocato  dal  suo
presidente,   ovvero  quando  ne  facciano  richiesta  almeno  cinque
consiglieri.   La   convocazione   e'   disposta   mediante   lettera
raccomandata  spedita ai componenti del consiglio almeno dieci giorni
prima  dell'adunanza,  salvo  i  casi  di  urgenza  per  i  quali  la
convocazione  puo'  essere  effettuata  mediante  telegramma  spedito
almeno  tre  giorni  prima  dell'adunanza stessa. La comunicazione di
convocazione deve riportare l'ordine del giorno.
  7. I  componenti  il  consiglio  di  amministrazione,  nominati  in
sostituzione  di  altri,  rimangono  in  carica per il periodo per il
quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
  8. La  mancata  partecipazione,  senza  giustificato  motivo, a tre
sedute  consecutive  del  consiglio  di  amministrazione determina la
decadenza dalla carica.
  Art.  6.  -  1. Il  consiglio  di amministrazione sovraintende alla
gestione    amministrativa,    finanziaria,    economica-patrimoniale
dell'Universita'  fatte  salve  le  attribuzioni  degli  altri organi
previsti  dal  presente  statuto. In particolare esercita le seguenti
competenze:
    a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita';
    b) nomina il rettore, su proposta dell'Istituto di studi politici
"S.  Pio  V",  fra  personalita'  del  mondo  accademico  che si sono
comunque  distinte per il buon funzionamento dell'Universita', ovvero
tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Universita' stessa;
    c) nomina  con atto formale del suo presidente, i professori, ivi
compresi   quelli  a  contratto,  i  ricercatori  e  i  collaboratori
linguistici,  su  proposta del senato accademico secondo le procedure
stabilite  con  apposito  regolamento  e  verifica  il  possesso  dei
requisiti previsti nel regolamento stesso;
    d) nomina  il  personale  tecnico  amministrativo  e  adotta ogni
provvedimento  organizzativo  e  disciplinare  nei  confronti di tale
personale;
    e) assume  provvedimenti  relativi  al  trattamento  giuridico ed
economico del personale;
    f) delibera  sull'ammontare  delle  rette,  tasse.  soprattasse e
contributi e sul loro eventuale esonero;
    g) delibera,  su proposta del senato accademico, sul conferimento
di premi e di borse di studio e perfezionamento;
    h) delibera,  sentito il senato accademico, convenzioni con altre
Universita'  o  centri  di  ricerca,  e con altri soggetti pubblici o
privati;
    i) delibera  il  bilancio preventivo, le relative variazioni e il
conto consultivo;
    l) delibera  su  tutti  i  provvedimenti  che  comportino entrate
oppure spese a carico del bilancio;
    m) delibera  sulla costituzione in giudizio dell'Universita', nel
caso di liti attive o passive;
    n) delibera,  a  maggioranza  dei propri componenti, le eventuali
modifiche del presente statuto;
    o) delibera  in ordine al regolamento didattico dell'Universita',
su proposta del componente senato accademico;
    p) delibera gli altri regolamenti dell'Universita';
    q) puo'  affidare  a  singoli  componenti  del  consiglio stesso,
ovvero  a  commissioni  temporanee  permanenti,  compiti  istruttori,
consultivi e operativi.
  2. Entro   il  mese  di  giugno  di  ogni  anno,  il  consiglio  di
amministrazione,  udito  il  parere  del senato accademico, valuta la
situazione  delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche
disponibili,  determina e rende noto il numero massimo di studenti da
ammettere  al  primo  anno di corso dell'anno accademico successivo e
fissa le relative modalita' di ammissione.
  Art. 7. -  Il presidente del consiglio di amministrazione:
    a) ha la rappresentanza legale dell'Universita';
    b) convoca e presiede il consiglio stesso;
    c) cura  l'esecuzione delle delibere del consiglio fatte salve le
competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica;
    d) adotta,  in  caso di necessita' e di urgenza, provvedimenti di
competenza  del  consiglio,  al  quale gli stessi sono sottoposti per
ratifica nella prima riunione successiva;
    e) provvede, su delega espressa del consiglio, all'adozione degli
atti per le materie di cui all'art. 6, lettere d), e) ed l).
  Art.  8. - 1. Il rettore, nominato dal consiglio di amministrazione
ai  sensi  dell'art. 6, lettera b), dura in carica un triennio e puo'
essere riconfermato. Il rettore in particolare:
    a) rappresenta   l'Universita'   nel   conferimento   dei  titoli
accademici e nelle cerimonie;
    b) sovraintende    all'attivita'    didattica    e    scientifica
dell'Universita'  riferendone  al  consiglio  di  amministrazione con
relazione annuale;
    c) convoca   e   presiede   il   senato  accademico,  assicurando
l'esecuzione delle relative deliberazioni;
    d) esercita  l'autorita' disciplinare nei confronti del personale
docente e ricercatore e degli studenti;
    e) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e
dei ricercatori;
    f) cura   l'esecuzione   delle  deliberazioni  del  consiglio  di
amministrazione in materia didattica e scientifica;
    g) esercita   ogni  altra  attribuzione  che  gli  sia  demandata
dall'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri
organi previsti dal presente statuto.
  2. Il  rettore  designa  tra  i professori di ruolo di prima fascia
dell'Universita'  un  pro-rettore  chiamato  a sostituirlo in caso di
assenza o di impedimento.
  Art.  9.  -  1. Il senato accademico e' composto dal rettore che lo
presiede   e   dai   presidi   delle   facolta'  di  cui  si  compone
l'Universita'.  Alle  sedute del senato accademico partecipa altresi'
il  direttore  amministrativo  con  il  voto consultivo e funzioni di
segretario.
  2. Il   senato   accademico   esercita   le   competenze   relative
all'ordinamento,   alla   programmazione  e  al  coordinamento  delle
attivita'  didattiche e di ricerca che non siano riservate agli altri
organi  previsti  dal  presente  statuto.  In  particolare  il senato
accademico esercita le seguenti attribuzioni:
    a) formula  proposte  ed esprime pareri sui programmi di sviluppo
dell'Universita';
    b) definisce gli indirizzi dell'attivita' di ricerca;
    c) esprime  parere  al consiglio di amministrazione in materia di
determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
    d) formula  pareri  e  proposte  in  ordine  all'adozione  e alla
modifica dello statuto e del regolamento didattico di Ateneo;
    e) procede  all'attivazione di nuove facolta' e di nuovi corsi di
studio previa delibera del consiglio di amministrazione;
    f) provvede  all'assegnazione  dei posti di ruolo di professori e
ricercatori  ai  settori  scientifico-disciplinari  sulla  base delle
indicazioni  delle strutture didattiche e scientifiche e nel rispetto
dei piani di sviluppo dell'Universita';
    g) propone  al  consiglio  di amministrazione la ripartizione dei
fondi  per  la didattica e la ricerca, tenuto conto delle indicazioni
delle strutture didattiche e scientifiche;
    h) esercita  tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme
sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri
organi previsti dal presente statuto.
  3.  Il  senato  accademico e' convocato dal rettore almeno ogni due
mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
  Art.  10. - 1. Le facolta' hanno autonomia nell'ambito del presente
statuto  e  hanno  il  compito  primario  di promuovere e organizzare
l'attivita'  didattica  per  il  conseguimento dei titoli accademici,
nonche'  le  altre  attivita'  didattiche previste dalla legge, dallo
statuto  e  dai  regolamenti  e  concorrono  con  i  dipartimenti  ad
organizzare i dottorati di ricerca.
  2. Sono organi della facolta':
    a) il preside;
    b) il consiglio di facolta'.
  3. L'ordinamento  didattico  dei corsi e' stabilito nel regolamento
didattico  di  Ateneo,  in  conformita'  alle vigenti disposizioni di
legge e di regolamento.
  Art.  11.  -  1. Il  preside rappresenta la facolta', ne promuove e
coordina  l'attivita',  sovraintende  al regolare funzionamento della
stessa  e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facolta'.
In particolare il preside:
    b) convoca  e presiede il consiglio di facolta', predisponendo il
relativo ordine del giorno;
    c) vigila  sull'osservanza  delle norme di legge, di statuto e di
regolamento;
    d) cura  l'ordinato  svolgimento delle attivita' didattiche della
facolta',   avvalendosi   della  collaborazione  dei  presidenti  dei
consigli  di  corso  di  laurea,  di  diploma  e  di  indirizzo,  ove
esistenti;
    e) e' membro di diritto del senato accademico;
    f) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base
alle norme di legge, di statuto e di regolamento.
  2. Il  preside viene eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo
di  prima  fascia  aventi  titolo all'elettorato passivo in base alle
leggi  vigenti  ed e' nominato dal rettore. Il preside dura in carica
tre  anni  accademici  ed e' rieleggibile per non piu' di due mandati
consecutivi.
  3. Il  preside e' eletto dai professori di ruolo di prima e seconda
fascia. La seduta per l'elezione del preside e' presieduta dal decano
della  facolta'.  Le restanti modalita' di svolgimento delle elezioni
sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
  4. Il  preside,  in  relazione alle esigenze di funzionamento della
facolta',  puo'  nominare  tra  i professori di prima fascia, un vice
preside  con il compito di coadiuvarlo sulla base di apposite deleghe
e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
  Art.  12.  - 1. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori
di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia. Fanno parte inoltre
del  consiglio  di  facolta', secondo quanto previsto dal regolamento
generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari dei
professori  incaricati  dei  corsi  e degli studenti. Le modalita' di
funzionamento  di  ciascun  consiglio  di facolta' sono stabilite dal
regolamento  di  facolta',  deliberato  dal Consiglio nel rispetto di
quanto disposto dal regolamento generale di Ateneo.
  2. Sono compiti del consiglio di facolta':
    a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo
della  facolta',  ai  fini  della  definizione  dei piani di sviluppo
dell'Ateneo;
    b) la   programmazione   e   l'organizzazione   delle   attivita'
didattiche  in  modo  vincolante  per  i  docenti  nel rispetto della
liberta'  di  insegnamento,  in  conformita'  alle  deliberazioni del
consiglio  di  amministrazione  e  del  senato accademico e sentiti i
consigli  di  corso  di  laurea,  di diploma o di indirizzo e, per la
parte di loro competenza, le altre strutture interessate;
    c) esprimere   parere   sulla   predisposizione  del  regolamento
generale  di Ateneo per le materie relative all'ordinamento didattico
e  formulare  proposte  per  la  parte  di  competenza  in  ordine al
regolamento didattico di Ateneo;
    d) la  formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per
la copertura degli insegnamenti attivati;
    e) la  formulazione  delle proposte in ordine alla determinazione
del  numero  massimo  degli  studenti  da  ammettere  ai corsi e alle
relative modalita' di ammissione;
    f) la  formulazione  delle  proposte  di  conferimento  di lauree
"honoris causa";
    g) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle
norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli
altri organi previsti dal presente statuto.
  Art.  13.  -  La  revisione della gestione contabile, finanziaria e
patrimoniale  dell'Universita' e' affidata ad un collegio di revisori
dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati
secondo  modalita'  stabilite  nel  regolamento  di  amministrazione,
contabilita' e finanza.
  Art.  14. - Il nucleo di valutazione di Ateneo secondo le modalita'
previste  dalla legge del 19 ottobre 1999, n. 370, provvede, in piena
autonomia   operativa,   alla   valutazione  interna  della  gestione
amministrativa,  delle  attivita'  didattiche  e  di  ricerca,  degli
interventi di sostegno al diritto allo studio.
  Art.   15.   -   Il  coordinamento  delle  attivita'  didattiche  e
scientifiche  e  degli  organi  collegiali  accademici  e'  un organo
istituzionale  che  alle dirette dipendenze del rettore, ha i compiti
di   coordinamento,   monitoraggio   e   supporto   delle  iniziative
riguardanti  le attivita' didattiche e scientifiche dell'Ateneo e per
il collegamento funzionale tra gli organi accademici.

                            Sezione terza

                          Personale docente

  Art.  16.  -  1. Gli  insegnamenti sono impartiti dai professori di
ruolo  di  prima  e  seconda  fascia  dell'Universita'. Sono altresi'
impartiti  da  docenti incaricati per affidamento o supplenza secondo
quanto previsto dalle norme vigenti.
  2. Qualora  non  sia  possibile  provvedere  alla  copertura  degli
insegnamenti  con  le modalita' di cui al primo comma, possono essere
attribuiti  incarichi  di  insegnamento mediante contratti di diritto
privato  a  docenti  di  altre  universita'  e a personalita' di alta
qualificazione  scientifica  o  professionale,  anche di nazionalita'
straniera.
  3. Il  trattamento  economico  dei  professori  a  contratto  e  la
disciplina  delle  loro  attivita'  sono  stabiliti  dal consiglio di
amministrazione,  con  apposito  regolamento.  Il  contratto  non da'
titolo  a  trattamento  assistenziale  o previdenziale; l'Universita'
provvedera'   ad   una  copertura  assicurativa  privata  contro  gli
infortuni.
  4. L'attivita'  di  insegnamento  presso  l'Universita' comporta il
rispetto dei principi ispiratori dell'Universita' stessa.
  Art.  17. - 1. Il ruolo dei professori dell'Universita' si articola
in due fasce:
    a) professori di prima fascia (straordinari e ordinari);
    b) professori di seconda fascia.
  2. Il  ruolo  organico dei professori di prima fascia e' costituito
da quindici posti.
  3. Il ruolo organico dei professori di seconda fascia e' costituito
da diciotto posti.
  4. Ai  professori spetta il trattamento economico e di carriera non
inferiore  a  quello  che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo
delle Universita' statali.
  5. Ai  professori  e'  assicurato il trattamento di previdenza e di
quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.
  Art. 18. - 1. Il ruolo organico dei ricercatori dell'Universita' e'
costituito da venti posti.
  2. Ai ricercatori spetta il trattamento economico e di carriera non
inferiore  a  quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo
delle universita' statali.
  3. Ai  ricercatori  e' assicurato il trattamento di previdenza e di
quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.
  Art.   19.  -  1. Per  quanto  attiene  allo  stato  giuridico  dei
professori di ruolo e dei ricercatori, nonche' per quanto riguarda la
copertura  dei posti in organico, si applicano, in quanto compatibili
con  il  presente  statuto  e  con la natura non statale della Libera
Universita'  degli  studi  "S. Pio V", le disposizioni vigenti per il
corrispondente personale delle universita' statali.
  2. I  ruoli  organici  di  cui agli articoli 15 e 16 possono essere
modificati  su proposta delle facolta' interessate, sentito il senato
accademico, con delibera del consiglio di amministrazione.
  Art.  20.  -  Il  consiglio di amministrazione dell'Universita', su
proposta   motivata   del   consiglio   di   facolta'  puo'  nominare
collaboratori  ed  esperti linguistici di lingua madre, da scegliersi
fra  persone  di  qualificata  e  di  riconosciuta competenza, il cui
trattamento  economico  e  la  relativa disciplina sono stabiliti dal
consiglio di amministrazione stesso, con apposito regolamento.

                           Sezione quarta

                        Personale non docente

  Art.  21.  -  La  dotazione  organica,  lo  stato  giuridico  ed il
trattamento  economico  del  personale  tecnico-amimnistrativo  e del
direttore  amministrativo dell'Universita', nonche' l'ordinamento dei
relativi servizi, sono disciplinati da apposito regolamento, adottato
dal   consiglio   di   amministrazione,  nell'osservanza,  in  quanto
applicabili,   delle   disposizioni  vigenti  per  il  corrispondente
personale universitario statale.

                           Sezione quinta

                        Ordinamento didattico

  Art. 22. - 1. L'Universita' e' costituita dalle seguenti facolta':
    facolta'  di  scienze politiche con il corso di laurea in scienze
politiche;
    facolta' di lingue e letterature straniere con il corso di laurea
in traduzione ed interpretariato;
    facolta'  di  economia con il corso di laurea in scienze bancarie
ed assicurative.
  I  relativi  ordinamenti degli studi sono disciplinati dall'attuale
regolamento  didattico  di  Ateneo  conformemente  alle vigenti norme
sugli ordinamenti didattici universitari.
  2. L'Universita'  puo'  istituire,  inoltre,  in  conformita' delle
norme  dell'ordinamento  universitario,  nuovi  corsi  di laurea e di
laurea specialistica nonche' rilasciare i seguenti titoli di studio:
    a) diploma di specializzazione;
    b) dottorato di ricerca;
    c) master universitario di primo e di secondo livello.
  3. L'Universita' puo' altresi' istituire i corsi previsti dall'art.
6, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

                            Sezione sesta

                     Disposizioni amministrative

  Art. 23. - L'Universita' si avvale di un proprio servizio di cassa,
affidato  ad  un  istituto di credito di notoria solidita' scelto dal
consiglio  di  amministrazione,  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'art.  23  del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilia'.
  Art.  24.  -  1. Il  consiglio  di amministrazione dell'Universita'
delibera  il bilancio preventivo entro il mese di novembre e il conto
consuntivo  entro  il mese di giugno. Ciascun esercizio corrisponde a
un anno solare.
  2. Con   appositi   regolamenti   deliberati   dal   consiglio   di
amministrazione  ai sensi dell'art. 6, sono disciplinati i criteri di
gestione e le relative procedure amministrativo-contabili, nonche' le
procedure    contrattuali   e   le   forme   di   controllo   interno
sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva.

                           Sezione settima

                          Norme transitorie

  Art.  25.  -  1. Nella  prima  applicazione del presente statuto le
attribuzioni  che  le norme legislative vigenti e quelle del presente
statuto  demandano  al  consiglio  di  facolta' sono esercitate da un
apposito   comitato   ordinatore   composto   da   cinque  professori
universitari   di   ruolo   di   discipline   afferenti   ai  settori
scientifico-disciplinari  nei  quali  siano compresi gli insegnamenti
previsti  dall'ordinamento  didattico  della  facolta'.  Di  essi  il
presidente   e   due  membri  devono  essere  scelti  fra  professori
universitari di ruolo o fuori ruolo di prima fascia.
  2. Il  presidente  e  gli altri membri del comitato ordinatore sono
nominati dall'Istituto di studi politici "S. Pio V".
  3. Entro  sessanta  giorni  dalla loro nomina i membri del comitato
ordinatore   devono  assumere  le  deliberazioni  necessarie  per  il
funzionamento   della  facolta'  e  per  il  sollecito  inizio  delle
attivita' didattiche.
  4. I  professori  di  ruolo  che,  conformemente  alle disposizioni
vigenti,  verranno  chiamati  a  far  parte  della  facolta'  saranno
aggregati al comitato ordinatore.
  5. Il  comitato  ordinatore  cessera'  dalle sue funzioni allorche'
alla  facolta'  risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo
di prima fascia e comunque non oltre tre anni dalla sua nomina.
  6. Finche' non sara' costituito il consiglio di amministrazione, le
relative funzioni saranno svolte da un comitato tecnico-organizzativo
formato  da  tre  componenti nominati dall'Istituto di studi politici
"S. Pio V".
  7. Il presidente dell'Istituto di studi politici "S. Pio V" convoca
la prima seduta del consiglio di amministrazione.
  Art.  26.  -  Alle  esigenze  funzionali  relative  ai posti per il
personale  tecnico-amministrativo  si  provvedera',  nelle  more  dei
relativi  concorsi, mediante conferimento di incarichi professionali,
assunzioni   a   tempo   determinato  ovvero  mediante  contratti  di
formazione secondo la vigente disciplina normativa in materia.