IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Vista  la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in
particolare,   i   commi   1,  2  e  3  dell'articolo 3,  concernenti
disposizioni in materia di beni di impresa;
  Visto,   inoltre,   il  comma  12  del  medesimo  articolo 3  della
summenzionata  legge n. 448 del 2001, che stabilisce che le modalita'
di  attuazione  del predetto articolo 3 sono disciplinate con decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
  Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia
fiscale",  ed  in particolare gli articoli da 10 a 15, riguardanti la
rivalutazione dei beni delle imprese;
  Visto  il  decreto  ministeriale  13 aprile  2001,  n. 162, recante
"Modalita'  di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di
rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei
maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli articoli da 10 a
16 della legge 21 novembre 2000, n. 342";
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed,
in  particolare,  l'articolo 67,  comma  7,  concernente  le spese di
manutenzione,  riparazione,  ammodernamento e trasformazione, nonche'
l'articolo 87,  comma  1,  lettere  a)  e  b)  riguardante i soggetti
sottoposti  all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonche'
l'articolo 105,  commi 2  e 3, recante adempimenti per l'attribuzione
del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza dell'11 marzo 2002;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 3-5970/UCL, del 4 aprile 2002;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            Rivalutazione
  1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 28 dicembre 2001,
n.  448, la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni,
di  cui  alla  sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n.
342 puo' essere eseguita anche con riferimento ai beni risultanti dal
bilancio  relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre
2000 nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale
il  termine  di  approvazione  scade  successivamente  all'entrata in
vigore della predetta legge n. 448 del 2001.
  2.  Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5
e  6  del  decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162,
concernenti, rispettivamente, i modi e i termini della rivalutazione,
i  beni  rivalutabili,  le  azioni  e  quote,  la  rivalutazione  per
categorie   omogenee,   la   modalita'   di  rivalutazione  dei  beni
ammortizzabili   e   il  limite  economico  della  rivalutazione.  Il
riferimento contenuto nei predetti articoli alla data del 31 dicembre
1999 deve intendersi fatto alla data del 31 dicembre 2000.