IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante norme per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI); Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, col quale e' stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto a norma del n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, secondo il quale con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione; Ritenuto, pertanto, di dover individuare i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione, nonche' i relativi criteri di valutazione; Sentito il Ministro dell'interno che si e' espresso con nota n. M/5501 dell'11 aprile 2002; Decreta: Art. 1. 1. L'acquisto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, della personalita' giuridica da parte delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato senza fine di lucro che svolgono attivita' nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali o che, comunque, sono detentrici a qualsiasi titolo di archivi, di biblioteche o di raccolte di opere di interesse culturale, e' subordinato al preventivo parere del Ministero per i beni e le attivita' culturali.