IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Visto  il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368, recante
istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
  Visto  il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante norme
per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
  Visto  il  decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  beni
culturali e ambientali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n.  361,  col quale e' stato emanato il regolamento recante norme per
la  semplificazione  dei  procedimenti  di  riconoscimento di persone
giuridiche  private  e  di  approvazione  delle  modifiche  dell'atto
costitutivo  e  dello statuto a norma del n. 17 dell'allegato 1 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  10,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  361 del 2000, secondo il quale con
decreto  del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il
Ministro   dell'interno,   sono   determinati   i   casi  in  cui  il
riconoscimento  delle persone giuridiche che operano nelle materie di
competenza  del  Ministero  per  i  beni  e le attivita' culturali e'
subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione;
  Ritenuto,   pertanto,  di  dover  individuare  i  casi  in  cui  il
riconoscimento  delle  persone giuridiche nelle materie di competenza
del  Ministero  per i beni e le attivita' culturali e' subordinato al
preventivo  parere  della  stessa amministrazione, nonche' i relativi
criteri di valutazione;
  Sentito  il  Ministro  dell'interno  che si e' espresso con nota n.
M/5501 dell'11 aprile 2002;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. L'acquisto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361, della personalita' giuridica da parte delle
associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere
privato  senza  fine di lucro che svolgono attivita' nelle materie di
competenza  del  Ministero per i beni e le attivita' culturali o che,
comunque,   sono   detentrici  a  qualsiasi  titolo  di  archivi,  di
biblioteche  o  di  raccolte  di  opere  di  interesse  culturale, e'
subordinato  al  preventivo  parere  del  Ministero  per  i beni e le
attivita' culturali.