IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891; Visto l'art. 2 della predetta legge che al comma 1 prevede che il tasso di ammortamento annuo sia comprensivo del corrispettivo spettante agli istituti di credito per il servizio prestato; Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 11 febbraio 1987, concernente l'approvazione dello schema generale di convenzione tra Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito per la concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891; Considerato che in detto schema di convenzione, all'art. 12, e' stabilito un compenso semestrale pari a 0,40 punti per ogni cento lire di capitale mutuato, per l'intera durata del mutuo, dovuto dalla Cassa depositi e prestiti agli istituti di credito per i compiti svolti; Visto l'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro in data 23 settembre 1989 modificativo delle convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito; Visto l'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 136, che al comma 2 prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica siano stabiliti annualmente i tassi da applicare alle rate ed alle estinzioni anticipate dei mutui previsti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891; Visto che a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi dell'art. 7-bis della legge 18 dicembre 1986, n. 891, come introdotto dalla legge 30 aprile 1999, n. 136, le attivita' e passivita' del Fondo speciale con gestione autonoma sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti; Visto che nella determinazione dei suddetti tassi, anche in deroga ai limiti indicati dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di riferimento, garantendo comunque l'equilibro economico della gestione; Visto che i predetti tassi non potranno comunque superare, di norma, di piu' di un punto il tasso ufficiale di riferimento; Considerato che il tasso ufficiale di riferimento, in attuazione della delibera del consiglio direttivo della BCE dell'8 novembre 2001, e' stato fissato con provvedimento della Banca d'Italia al 3,25% per cento; Tenuto conto che la Cassa depositi e prestiti, per la concessione dei mutui di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, ha effettuato la provvista finanziaria ad un tasso del 4,35 per cento; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 il tasso di interesse, da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, comma 1 e comma 3, all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 3 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, resta invariato nella misura del 4,50 per cento.