IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891;
  Visto  l'art.  2 della predetta legge che al comma 1 prevede che il
tasso   di  ammortamento  annuo  sia  comprensivo  del  corrispettivo
spettante agli istituti di credito per il servizio prestato;
  Visto  il decreto del Ministro del tesoro in data 11 febbraio 1987,
concernente  l'approvazione  dello schema generale di convenzione tra
Cassa   depositi  e  prestiti  e  gli  istituti  di  credito  per  la
concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge 18 dicembre 1986,
n. 891;
  Considerato  che  in  detto  schema di convenzione, all'art. 12, e'
stabilito  un  compenso  semestrale  pari a 0,40 punti per ogni cento
lire di capitale mutuato, per l'intera durata del mutuo, dovuto dalla
Cassa  depositi  e  prestiti  agli  istituti di credito per i compiti
svolti;
  Visto  l'art.  2  del  decreto  del  Ministro  del  tesoro  in data
23 settembre  1989  modificativo  delle  convenzioni stipulate tra la
Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito;
  Visto  l'art.  3 della legge 30 aprile 1999, n. 136, che al comma 2
prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  siano  stabiliti  annualmente  i  tassi da
applicare  alle rate ed alle estinzioni anticipate dei mutui previsti
dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891;
  Visto  che a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi dell'art. 7-bis
della  legge  18 dicembre  1986,  n. 891, come introdotto dalla legge
30 aprile  1999, n. 136, le attivita' e passivita' del Fondo speciale
con gestione autonoma sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti;
  Visto  che nella determinazione dei suddetti tassi, anche in deroga
ai  limiti indicati dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1986, n. 891,
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
tiene  conto  dell'evoluzione  del  tasso  ufficiale  di riferimento,
garantendo comunque l'equilibro economico della gestione;
  Visto  che  i  predetti  tassi  non  potranno comunque superare, di
norma, di piu' di un punto il tasso ufficiale di riferimento;
  Considerato  che  il  tasso ufficiale di riferimento, in attuazione
della  delibera  del  consiglio  direttivo  della BCE dell'8 novembre
2001,  e'  stato  fissato  con  provvedimento della Banca d'Italia al
3,25% per cento;
  Tenuto  conto  che la Cassa depositi e prestiti, per la concessione
dei  mutui di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, ha
effettuato la provvista finanziaria ad un tasso del 4,35 per cento;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  A  decorrere dal 1 gennaio 2002 il tasso di interesse, da applicare
per  il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, comma 1 e comma
3,  all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 3 della legge 18 dicembre
1986, n. 891, resta invariato nella misura del 4,50 per cento.