IL DIRIGENTE
           della Direzione provinciale del lavoro di Asti

  Visto  1'art.  27  della  legge  30 aprile 1969, n. 153, contenente
delega  al  Governo  ad  emanare  norme aventi valore di legge per il
riordinamento  degli  organi  di  amministrazione  dell'I.N.P.S. ed i
criteri direttivi per l'attuazione della delega;
  Visti gli artt. 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile  1970,  n.  639,  contenente  norme  per  la attuazione del
predetto riordinamento;
  Visto  l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, che sostituisce il primo
comma dell'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile  1970,  n. 639, e contiene modifiche nella materia relativa
alla   composizione   dei   comitati   presso   le  sedi  provinciali
dell'I.N.P.S.;
  Visto  il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, di attuazione
della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre
1993,  n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici
di previdenza e assistenza;
  Visto  il  decreto  n.  2/1998  dell'11 marzo  1998,  e  successive
modificazioni,    di    ricostituzione   del   comitato   provinciale
dell'I.N.P.S. di Asti;
  Visto  l'art.  45, comma 3, della citata legge 9 marzo 1989, n. 88,
il quale stabilisce che i comitati provinciali in carica alla data di
entrata  in  vigore della legge medesima proseguano la loro attivita'
fino all'emanazione del decreto di nomina dei nuovi organi;
  Visto  l'art.  3,  comma  1, del decreto-legge 19 novembre 1993, n.
463,   concernente   la   disciplina   della   proroga  degli  organi
amministrativi;
  Considerata la necessita' di provvedere alla costituzione del nuovo
comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Asti;
  Tenuti  presenti i criteri indicati nello stesso art. 35 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970;
  Ritenuto,   per   l'attribuzione  effettiva  dei  posti,  di  dover
effettuare  la  valutazione  del  grado  di  rappresentativita' delle
organizzazioni  interessate,  alla stregua dei criteri finora seguiti
dall'Amministrazione,  confermati  dall'art.  4, comma 5, della legge
30 dicembre 1986, n. 936 (CNEL), e comunque appresso riportati;
    a) entita'  numerica  dei  soggetti  rappresentati  dalle singole
organizzazioni  sindacali,  tenendo  conto, per le organizzazioni dei
datori  di  lavoro,  anche del numero dei lavoratori dipendenti dalle
aziende associate;
    b) partecipazione   alla   formazione  ed  alla  stipulazione  di
contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;
    c)   partecipazione   alla   trattazione   e  composizione  delle
controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;
    d) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
  Acquisiti   i   dati   concernenti   la   rappresentativita'  delle
organizzazioni sindacali ed imprenditoriali interessate,
  Rilevato  che  dalle  risultanze  degli  atti  istruttori  e  dalle
conseguenti  valutazioni  comparative compiute alla stregua dei sopra
citati    criteri    sono    state    individuate   come maggiormente
rappresentative  per  i  lavoratori  dipendenti  le  OO.SS. C.G.I.L.,
C.I.S.L.  e  U.I.L.  e  per  i  dirigenti d'azienda la Confederazione
italiana  dirigenti  d'azienda - delegazione di Asti; per i datori di
lavoro  l'Unione  industriale,  l'Unione  provinciale  agricoltori  e
l'Unione  commercianti;  per  i  lavoratori  autonomi  l'Associazione
artigiani,   l'Unione   commercianti  e  la  Federazione  provinciale
coltivatori diretti;
  Ritenuto,  pertanto,  che l'assegnazione dei membri di cui ai punti
1),  2)  e  3)  del  citato  art. 34 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 639 del 1970, cosi' come sostituito dall'art. 44, primo
comma,  della  legge  n.  88  del  9 marzo  1989,  debba essere cosi'
ripartita:
    a) per  i  lavoratori  dipendenti  quattro  rappresentanti  della
C.G.I.L.,  quattro  rappresentanti della C.I.S.L., due rappresentanti
della U.I.L. e un rappresentante dei dirigenti d'azienda;
    b) per   i   datori   di  lavoro  un  rappresentante  dell'Unione
industriale,  un rappresentante dell'Unione provinciale agricoltori e
un rappresentante della Unione commercianti;
    c) per  i  lavoratori  autonomi un rappresentante dei coltivatori
diretti,  mezzadri  e  coloni, un rappresentante degli artigiani e un
rappresentante degli esercenti attivita' commerciali.
  Viste   le   designazioni   fatte  pervenire  dalle  organizzazioni
sindacali interessate;
  Visti  i  punti 4), 5) e 6), primo comma del decreto del Presidente
della Repubblica n. 639 del 1970, cosi' come sostituito dall'art. 44,
primo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88;
                              Decreta:
  E' ricostituito in Asti - per la durata di anni quattro - presso la
locale  sede  I.N.P.S.,  il comitato provinciale, di cui all'art. 34,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970,
cosi'  come sostituito dall'art. 44, primo comma, della legge 9 marzo
1989, n. 88, che risulta composto come segue:
    in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:
      sig. Grandi Luigi;
      sig. Pisu Giovanni;
      sig. Passera Piero;
      sig.ra Guariento Liviana:
      sig. Ghia Evaristo;
      sig. Sollazzo Vito Walter;
      sig. Sappa Stefano;
      sig.ra Orru' Antonella;
      sig. Alicante Paolo;
      sig. Casciano Vito;
    in rappresentanza dei dirigenti d'azienda:
      sig. Valle Giovanni Battista;
    in rappresentanza dei datori di lavoro:
      sig. Garrone Giuseppe;
      sig. Bocchino Roberto;
      sig. Esposito Francesco;
    in rappresentanza dei lavoratori autonomi:
      sig. Musso Pier Luigi;
      sig. Tanino Enzo;
      sig. Nosenzo Oreste;
    direttore  pro-tempore  della Direzione provinciale del lavoro di
Asti;
    direttore pro-tempore della Ragioneria provinciale dello Stato di
Asti;
    direttore pro-tempore della sede provinciale I.N.P.S. di Asti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Asti, 8 aprile 2002
                                                Il dirigente: Fersini