IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista  la domanda con la quale la sig.ra Rybaczuk Irena, ha chiesto
il  riconoscimento  del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia,
ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un  titolo  identico ad altri per i quali si e' gia' provveduto nelle
precedenti   Conferenze   dei   servizi,   possono  applicarsi  nella
fattispecie  le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del
decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art.
14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1. Il  titolo  di  pielegniarka  conseguito  nell'anno  1980 presso
l'Istituto  professionale  per infermieri di Limanova (Polonia) dalla
sig.ra  Rybaczuk  Irena, nata a Chelm Lubelski (Polonia) il giorno 24
maggio  1960  e'  riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della
professione di infermiere.
  2. La sig.ra Rybaczuk Irena e' autorizzata ad esercitare in Italia,
come  lavoratore  dipendente,  la  professione  di infermiera, previa
iscrizione  al  collegio professionale territorialmente competente ed
accertamento  da  parte  del  collegio  stesso della conoscenza della
lingua   italiana   e   delle   speciali  disposizioni  che  regolano
l'esercizio professionale in Italia.
  3. L'esercizio  professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente  decreto  e'  consentito  esclusivamente,  nell'ambito delle
quote  stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  25 luglio  1998,  n. 286, e al fine di
svolgere  attivita' di lavoro subordinato per il periodo di validita'
ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 gennaio 2002
                                    Il direttore generale: Mastrocola