IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n. 286, e successive
modificazioni;
  Visto  in  particolare l'art. 3, comma 4, relativo alla definizione
annuale  con  uno  o  piu'  decreti  del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  sentiti i Ministri interessati e le competenti commissioni
parlamentari,  delle  quote  massime  di  stranieri  da ammettere nel
territorio  dello  Stato, per lavoro subordinato - anche per esigenze
di  carattere  stagionale  -  e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti  familiari  e  delle misure di protezione temporanea
eventualmente  disposti  a  norma  dell'art.  20 del suddetto decreto
legislativo;
  Visto  il  relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto   il  documento  programmatico  relativo  alla  politica  per
l'immigrazione  degli  stranieri  nel territorio dello Stato, emanato
per  il  periodo  2001  -  2003  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  del  30 marzo  2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 15 maggio 2001, n. 112, suppl. n. 119;
  Visti  i propri decreti in data 4 febbraio 2002 ed in data 12 marzo
2002,  pubblicati  rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 32 del
7 febbraio  2002  e  n.  63  del 15 marzo 2002, che hanno determinato
quote  di  ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari
per l'anno 2002;
  Tenuto  conto  delle  numerose  e  reiterate richieste di ulteriori
quote  di  lavoratori  stagionali stranieri non comunitari per l'anno
2002  da  parte  delle prefetture, delle regioni, degli enti locali e
delle organizzazioni sindacali datoriali e dei prestatori di lavoro;
  Tenuto  conto che nel decreto ministeriale in data 12 marzo 2002 e'
stato  previsto  che  le  quote  relative  ai  lavoratori subordinati
stagionali  non  comunitari riguardano oltre i lavoratori subordinati
stagionali  non  comunitari  provenienti dai Paesi di cui all'art. 1,
comma  2,  del  citato  decreto  in  data 4 febbraio 2002, altresi' i
cittadini  stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno
per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001;
  Considerato  che  le  regioni  alle quali sono state attribuite, ai
sensi  del  decreto  in  data  4 febbraio  2002, le quote relative ai
lavoratori  subordinati  stagionali  non comunitari, non hanno potuto
avvalersi  della  ulteriore  possibilita'  sopra indicata avendo gia'
esaurito,  alla  data del decreto del 12 marzo 2002, l'utilizzo delle
rispettive quote di lavoratori stagionali non comunitari;
  Ritenuto  pertanto  di  ampliare  del  20  per  cento  le  quote di
lavoratori  stagionali  non  comunitari  per  le regioni indicate nel
decreto in data 4 febbraio 2002;
  Vista  la  nota  n.  28/696/SP in data 2 aprile 2002 dell'assessore
all'agricoltura  della  regione Puglia con la quale si manifestava la
disponibilita'  a  cedere  una  quota  di  300 unita' in favore della
regione  Abruzzo  a  detrazione  della  quota prevista per la regione
Puglia dal decreto in data 12 marzo 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ad  incremento delle quote di ingresso di lavoratori stagionali
stranieri  non  comunitari  per  l'anno  2002  stabilite  nel decreto
ministeriale  in  data  4 febbraio  2002, e' consentito l'ingresso in
Italia  per  motivi di lavoro subordinato, esclusivamente a carattere
stagionale,   ai   cittadini   stranieri   non  comunitari  residenti
all'estero,  entro una quota totale di 6.600 unita', ripartita tra le
regioni  e  le province autonome di cui al prospetto allegato, che fa
parte  integrante  del  presente  decreto,  con  le quote massime ivi
assegnate.