IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
  Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
  Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37;
  Visto il proprio decreto 8 giugno 1993 recante: "Norme di sicurezza
antincendio  per  gli  impianti  di distribuzione di gas naturale per
autotrazione";
  Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale
tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
  Visto  l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
  Rilevata  la  necessita'  di  modificare  ed  aggiornare la vigente
normativa  di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di
gas naturale per autotrazione;
  Espletata  la  procedura  di  informazione ai sensi della direttiva
98/34/CE che codifica la procedura di notifica n. 83/189;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Scopo e campo di applicazione
  1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di
prevenzione  incendi  per  la progettazione, costruzione ed esercizio
degli   impianti  di  distribuzione  stradale  di  gas  naturale  per
autotrazione, che possono essere di due tipi:
    a) impianti alimentati da condotta;
    b) impianti alimentati da carro bombolaio.
  2.  Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti
di nuova realizzazione.
  3.  Gli  impianti  esistenti  alla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto  sono  adeguati,  entro due anni da tale data, alle
disposizioni  di cui al Titolo V dell'allegato. Le norme di esercizio
sono osservate a partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.   Qualora   vengano   effettuate  modifiche  che  comportino
alterazioni  delle  preesistenti condizioni di sicurezza antincendio,
gli  adeguamenti  di  cui  sopra  saranno eseguiti contestualmente ai
lavori  di modifica. Gli impianti esistenti, per i quali si intendono
applicare   le   distanze   di   sicurezza  previste  al  Titolo  III
dell'allegato,  saranno  adeguati integralmente alle disposizioni del
presente decreto.