IL DIRETTORE GENERALE
                       della Giustizia civile
  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286:
  Visto  l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,   su   indicato,   che   prevede  l'applicabilita'  del  decreto
legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza  del  sig.  Biagioni  Marco, nato a Rio de Janeiro
(Brasile)  il 28 marzo 1954, cittadino italiano, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra indicato decreto legislativo, il
riconoscimento  del  titolo  accademico  professionale  brasiliano di
"Engenheiro  Mecanico"  conseguito  nel  1977  presso  la  Scuola  di
Ingegneria Maua di San Paolo (Brasile), ai fini dell'accesso all'albo
e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
  Considerato   che   e'  stato  iscritto  al  "Consello  federal  de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia" di San Paolo dal 1978 al 1996;
  Considerato inoltre che il richiedente e' in possesso di esperienza
professionale pluriennale nel suo Paese;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 15 giugno 2001 e dell'11 gennaio 2002;
  Preso  atto  del  parere  espresso dal rappresentante del consiglio
nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  ingegnere  -  Sezione  A  settore  industriale, come
risulta  dai  certificati  prodotti,  per  cui  non appare necessario
applicare misure compensative;
                              Decreta:
  Al sig. Biagioni Marco, nato a Rio de Janeiro (Brasile) il 28 marzo
1954,  cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  accademico
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo   degli   ingegneri  -  sezione  A  settore  industriale,  e
l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 21 maggio 2002
                                          Il direttore generale: Mele