IL CONSIGLIO
  Vista  la relazione dell'Ufficio affari generali giuridici appresso
riportata;
                        Considerato in fatto:
  L'ANIEM  ha fatto pervenire un quesito relativo all'obbligo, per la
partecipazione  alle  gare d'appalto per lavori pubblici comprendenti
anche  l'esecuzione  di  lavorazioni  attinenti  agli  impianti,  del
possesso  dell'abilitazione  ai  sensi  della  legge  n.  46/1990. In
particolare veniva evidenziato un presunto contrasto fra quanto messo
in  atto  da  parte  delle  Camere  di  commercio,  che rilasciano il
relativo  certificato  di  abilitazione  solo  per l'esecuzione degli
impianti   all'interno   degli   edifici  ad  uso  civile,  e  quanto
disciplinato dall'Autorita' con determinazione n. 56/2000, laddove la
stessa  ha  subordinato  l'attribuzione  della  qualificazione  nelle
categorie  OG9,  OG10,  OG11,  OS3,  OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17,
OS19,  OS22,  OS27,  OS28 e OS30, in quanto prevedono l'esecuzione di
lavorazioni  ricomprese  nell'elen-co  di  cui all'art. 1 della legge
5 marzo  1990,  n.  46,  al  possesso  da  parte  dell'impresa  della
abilitazione prescritta dalla suddetta legge n. 46/1990.
    In  sintesi  la problematica riguarda il fatto che molte stazioni
appaltanti,  nella  redazione  dei  bandi  di  gara  prevedono,  come
requisito  di  partecipazione, il possesso dell'abilitazione ai sensi
della  legge  n.  46/1990,  non  solo  per  l'esecuzione  di impianti
all'interno  degli  edifici ad uso civile, ma anche per opere diverse
dagli edifici.
    Stante  la valenza generale del quesito posto, la problematica e'
stata  inserita  all'attenzione dei firmatari dei protocolli d'intesa
che  hanno fatto pervenire le richieste osservazioni entro il termine
loro fissato.
                        Ritenuto in diritto:
  Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990:
    "Sono  soggetti  all'applicazione della presente legge i seguenti
impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
      a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e
di  utilizzazione  di  energia  elettrica all'interno degli edifici a
partire   dal   punto  di  consegna  dell'energia  fornita  dall'ente
distributore;
      b) gli  impianti  radiotelevisivi  ed elettronici in genere, le
antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
      c) gli  impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati
da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
      d) gli  impianti  idrosanitari  nonche' quelli di trasporto, di
uso,  di  accumulo  e di consumo di acqua all'interno degli edifici a
partire   dal   punto   di   consegna  dell'acqua  fornita  dall'ente
distributore;
      e) gli  impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo
stato  liquido  o  aeriforme  all'interno degli edifici a partire dal
punto   di   consegna  del  combustibile  gassoso  fornito  dall'ente
distributore;
      f) gli  impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo
di ascensori, di montacarichi, di scale mobili o simili;
      g) gli impianti di protezione antincendio."
  Il  decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447
"Regolamento  di  attuazione  della  legge  n.  46/1990 in materia di
sicurezza degli impianti chiarisce, all'art. 1, cosa debba intendersi
per  edifici  adibiti  ad  uso  civile e agli articoli 2 e 3 fornisce
ulteriori  precisazioni  quanto ai requisiti tecnico-professionali da
possedersi  dall'imprenditore o dal suo responsabile tecnico, nonche'
precisa  che  il certificato di riconoscimento dei medesimi requisiti
e'  rilasciato  alle  imprese  singole  o  associate  dalla Camera di
commercio.
  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, numero
380  "Testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  edilizia",  la cui entrata in vigore e' stata differita,
con legge n. 463/2001, al 30 giugno 2002:
    con  l'art.  107 ha ampliato l'ambito di applicazione della sopra
riportata legge n. 46/1990 agli "impianti relativi agli edifici quale
che ne sia la destinazione d'uso";
    con  l'art.  108,  commi  1  e 2, ha riconfermato quanto disposto
dall'art.   2  della  legge  n.  46/1990  e  cioe'  che  la  relativa
abilitazione e' attestata dall'iscrizione al registro ditte di cui al
regio decreto n. 2011/1934 o nell'albo delle imprese artigiane di cui
alla  legge n. 443/1985 e che l'esercizio dell'attivita' in questione
e' subordinato al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui
al  successivo art. 109 da parte dell'imprenditore, il quale, ove non
ne   sia  in  possesso,  prepone  all'esercizio  delle  attivita'  un
responsabile tecnico che abbia tali requisiti;
    con  il  comma  3  dello  stesso  art.  108 introduce una novita'
rispetto  al  dettato  di  cui  alla  legge  n.  46/1990, ponendo una
corrispondenza  con  il regime di qualificazione SOA, lasciando salvo
in ogni caso l'esercizio delle attivita' alle imprese "in possesso di
attestazione  per  le  relative  categorie rilasciata da una societa'
organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000".
  In   tale   ambito   normativo   si   inseriscono  le  disposizioni
dell'Autorita' che:
    con  determinazione  n.  56/2000  ha chiarito che "l'attribuzione
della  qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5,
OS9,  OS14,  OS16,  OS17,  OS19,  OS22,  OS27, OS28 e OS30, in quanto
prevedono  l'esecuzione  di lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui
all'art.  1  della  legge  5 marzo  1990,  n. 46, e' condizionata dal
possesso  da  parte  dell'impresa  dell'abilitazione prescritta dalla
suddetta  legge  n.  46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di
iscrizione    alla    Camera    di    commercio,   dell'industria   e
dell'artigianato;
    con  determinazione  6/2001  ha  precisato  che,  al  fine  della
qualificazione  delle  imprese  nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3,
OS4,  OS5,  OS9,  OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, la
presenza,  nella  direzione  tecnica  delle  stesse,  di  soggetti in
possesso  dei  requisiti  tecnico professionali di cui al decreto del
Presidente   della   Repubblica   n.  447/1991  (tecnici  laureati  o
diplomati),  e' equivalente al possesso della abilitazione dimostrata
tramite  certificato  della  Camera  di  commercio,  dell'industria e
dell'artigianato";
    nella  nota  illustrativa  ai  "bandi tipo" ha ritenuto opportuno
che,  nei  bandi  di  importo  inferiore  a  Euro 150.000,  in quanto
relativi  ad appalti non soggetti alle disposizioni sul sistema unico
di qualificazione, vengano indicate le lavorazioni che, come nel caso
della   legge   n.  46/1990,  richiedono  una  specifica  particolare
qualificazione,  al  fine  di  evitare che dette lavorazioni incidano
sulla   quota   massima  subappaltabile  correndo  cosi'  il  rischio
dell'insorgere  di  difficolta'  nel  caso  in cui, al superamento di
detta  quota,  l'aggiudicatario  non  sia in possesso della specifica
particolare qualificazione.
  Da quanto sopra evidenziato risulta evidente che
    1)  l'abilitazione  di  cui  alla legge n. 46/1990 costituisce un
requisito indispensabile per l'esecuzione delle lavorazioni attinenti
agli  impianti  di  cui  alla elencazione contenuta nell'art. 1 della
legge  n.  46/1990  relativamente  agli  edifici, quale che ne sia la
destinazione d'uso;
    2)  il  possesso  di  detta  abilitazione  puo' essere comprovato
mediante  la  produzione  del  certificato della Camera di commercio,
ovvero  di  attestazione  SOA  per  quelle  categorie,  di  cui  alla
declaratoria  contenuta  nell'allegato  A  al  decreto del Presidente
della  Repubblica n. 34/2000, alle quali possono essere ricondotte le
lavorazioni  attinenti agli impianti indicati nell'art. 1 della legge
n. 46/1990;
    3)  il  possesso della medesima abilitazione puo' altresi' essere
comprovato  dall'impresa esecutrice in fase esecutiva proponendo come
responsabile  delle attivita' in questione un tecnico in possesso dei
relativi prescritti requisiti.
  In base a quanto sopra considerato,
                            Il Consiglio
  Accerta  che  l'abilitazione  di  cui  alla  legge  n.  46/1990 non
costituisce  requisito  di parteczazione alle relative gare d'appalto
in  quanto  non  ricompreso  fra i requisiti di cui al titolo III del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000; costituisce
invece  requisito  indispensabile,  da  dimostrare in fase esecutiva,
qualora  l'appalto  riguardi lavori pubblici comprendenti impianti di
cui all'elencazione contenuta nell'art. 1 della legge n. 46/1990;
  Accerta  che  il possesso di attestazione SOA in una delle seguenti
categorie:  OG9,  OG10,  OG11,  OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17,
OS19,  OS22,  OS27,  OS28  e OS30 abilita le imprese allo svolgimento
delle  attivita'  connesse  alla  esecuzione di lavorazioni attinenti
agli impianti indicati nell'art. 1 della legge n. 46/1990;
  Manda  all'ufficio  affari  giuridici perche' comunichi la presente
deliberazione al soggetto istante.
    Roma, 17 aprile 2002 Il presidente: Garri