Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1260/1999  del Consiglio, del 21
giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
   Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1263/1999  del Consiglio, del 21
giugno   1999,   relativo   allo  SFOP  -  Strumento  finanziario  di
orientamento della pesca;
   Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2792/1999  del Consiglio, del 17
dicembre  1999,  che  definisce  modalita'  e condizioni delle azioni
strutturali nel settore della pesca;
   Visto  il  regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28
luglio  2000,  recante  disposizioni  di applicazione del regolamento
(CE)  n.  1260/1999  del  Consiglio  del  21  giugno  1999 per quanto
riguarda  l'ammissibilita'  delle  spese  concernenti  le  operazioni
cofinanziate dai Fondi strutturali;
   Visto  l'allegato  IV  del  regolamento  (CE)  n.  366/2001  della
Commissione,  del 22 febbraio 2001, concernente la nomenclatura degli
assi prioritari, misure, azioni e indicatori di realizzazione;
   Visto  il  regolamento  (CE)  n.  179/2002  del  Consiglio, del 28
gennaio  2002,  che  modifica  il  regolamento  (CE) n. 2792/1999 del
Consiglio, del 17 dicembre 1999;
   Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
   Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n. 123, recante
disposizioni  per  la  razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico  alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n.
118,  recante  norme  per  la semplificazione del procedimento per la
disciplina  degli  albi  dei  beneficiari  di  provvidenze  di natura
economica,  a  norma  dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445  recante  il  "Testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
   Visto   il   decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  226,  di
orientamento   e   modernizzazione   del   settore   della   pesca  e
dell'acquacoltura,  a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001,
n. 57;
   Visto  il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e
forestali  26  luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  203  del 31 agosto del 1995, concernente la
disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
   Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
25  maggio  2000,  pubblicato  nel supplemento ordinario n. 121 della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del
   27 luglio del 2000, di adozione del VI Piano nazionale della pesca
e dell'acquacoltura 2000-2002;
   Visto  l'articolo  7  del  decreto  del  Ministro  delle politiche
agricole  e  forestali  22  dicembre  2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio del 2001,
che  stabilisce  modalita'  e  termini  per l'annotazione dei vincoli
gravanti  sulle  navi da pesca in conseguenza di agevolazioni erogate
da enti pubblici;
   Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
30  agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  34 del 9 febbraio del 2002, concernente l'installazione
del sistema di rilevazione satellitare a bordo dei motopescherecci;
   Vista  la  decisione  n.  C(2000)  3384 del 17 novembre 2000 della
Commissione  con  la quale e' stato approvato il "Programma operativo
nazionale"  degli  interventi concernenti il settore della pesca (PON
Pesca) nelle regioni dell'obiettivo 1;
   Vista  la  decisione  n.  C(2001)  45  del  23  gennaio 2001 della
Commissione  con  la  quale e' stato approvato il "Documento unico di
programmazione"  degli  interventi concernenti il settore della pesca
nelle regioni fuori obiettivo 1 (DOCUP);
   Visto  il  complemento  di  programmazione  per l'attuazione degli
interventi  del  PON  Pesca approvato dal Comitato di sorveglianza in
data 8 febbraio 2001;
   Visto  il  complemento  di  programmazione  per l'attuazione degli
interventi  del  DOCUP approvato dal Comitato di sorveglianza in data
28 marzo 2001;
   Vista la decisione della Commissione 2000/279/CE del 30 marzo 2000
di  modifica  della  decisione 98/123/CE recante approvazione del POP
IV,  per la flotta peschereccia dell'Italia relativo al periodo dal 1
gennaio 1997 al 31 dicembre 2001;
   Vista la decisione del Consiglio 2002/70/CE del 28 gennaio 2002 di
modifica  della  decisione  97/413/CE  del  Consiglio  relativa  agli
obiettivi  e  alle modalita' della ristrutturazione del settore della
pesca  comunitario,  nel  periodo  dal  1 gennaio 1997 al 31 dicembre
2001,  per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse
e il loro sfruttamento;
   Considerato  in  particolare che l'articolo 9 del regolamento (CE)
2792/1999  del Consiglio, del 17 dicembre 1999, dispone che gli aiuti
pubblici per il rinnovo della flotta e l'ammodernamento delle navi da
pesca   possono  essere  autorizzati  purche'  siano  rispettati  gli
obiettivi  annuali generali del programma pluriennale di orientamento
(POP);
   Considerato  che  sono stati conseguiti gli obiettivi generali del
POP, sia in termini di stazza che di potenza motrice, per cui occorre
disciplinare   l'accesso   agli  aiuti  pubblici  per  il  rinnovo  e
l'ammodernamento della flotta da pesca;

                              Decreta:

                               Art. 1.
                             Definizioni

   1. Nel presente decreto, l'espressione:
   a)  "Ministero"  indica  il  Ministero  delle politiche agricole e
forestali;
   b)  "rinnovo della flotta" indica la sostituzione di navi da pesca
obsolete con navi di nuova costruzione;
   c)    "ammodernamento"    indica   l'esecuzione   di   lavori   di
ristrutturazione  delle  navi  da  pesca e l'installazione a bordo di
impianti, macchinari ed attrezzature;
   d)  "POP"  indica  il programma pluriennale di orientamento per la
flotta peschereccia italiana;
   e)  "segmento"  indica  il  raggruppamento  omogeneo di sistemi di
pesca autorizzati;
   f)  "ritiro"  indica  la  capacita' obsoleta della flotta ritirata
dall'attivita'  di  pesca  a fronte della capacita' introdotta con la
nuova costruzione;
   g)  "lunghezza F.T." indica la lunghezza fuori tutto della nave ed
e'  misurata  ai sensi del Reg. (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22
settembre 1986 e successive modifiche ed integrazioni;
   h)  "stazza"  indica  la  stazza  lorda  espressa  in  G.T. (gross
tonnage)  e misurata ai sensi del Reg. (CEE) n. 2930/86 del Consiglio
del 22 settembre 1986 e successive modifiche ed integrazioni;
   i)  "potenza"  indica  la  potenza del motore massima continuativa
espressa  in KW (Kilowatt) e misurata sensi del Reg. (CEE) n. 2930/86
del  Consiglio  del  22  settembre  1986  e  successive  modifiche ed
integrazioni;
   l)   "blue   box"   indica   l'apparecchiatura  di  bordo  per  la
radiolocalizzazione satellitare;
   m) "tecnico navale" indica il professionista competente in materia
navale, iscritto nei registri del personale tecnico delle costruzioni
navali, tenuto presso l'Autorita' marittima;
   n)  "conto  corrente dedicato" indica il conto corrente utilizzato
esclusivamente per il pagamento delle spese sostenute per il progetto
di ammodernamento o di costruzione di una nuova nave da pesca;
   o)  "eta'  della  nave"  indica  un numero intero definito come la
differenza  tra  l'anno  in  cui  e'  decisa l'ammissione e l'anno di
costruzione della nave.