Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali; Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - Strumento finanziario di orientamento della pesca; Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca; Visto il regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 per quanto riguarda l'ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali; Visto l'allegato IV del regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione, del 22 febbraio 2001, concernente la nomenclatura degli assi prioritari, misure, azioni e indicatori di realizzazione; Visto il regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999; Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, di orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57; Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 203 del 31 agosto del 1995, concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 25 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio del 2000, di adozione del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002; Visto l'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio del 2001, che stabilisce modalita' e termini per l'annotazione dei vincoli gravanti sulle navi da pesca in conseguenza di agevolazioni erogate da enti pubblici; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 del 9 febbraio del 2002, concernente l'installazione del sistema di rilevazione satellitare a bordo dei motopescherecci; Vista la decisione n. C(2000) 3384 del 17 novembre 2000 della Commissione con la quale e' stato approvato il "Programma operativo nazionale" degli interventi concernenti il settore della pesca (PON Pesca) nelle regioni dell'obiettivo 1; Vista la decisione n. C(2001) 45 del 23 gennaio 2001 della Commissione con la quale e' stato approvato il "Documento unico di programmazione" degli interventi concernenti il settore della pesca nelle regioni fuori obiettivo 1 (DOCUP); Visto il complemento di programmazione per l'attuazione degli interventi del PON Pesca approvato dal Comitato di sorveglianza in data 8 febbraio 2001; Visto il complemento di programmazione per l'attuazione degli interventi del DOCUP approvato dal Comitato di sorveglianza in data 28 marzo 2001; Vista la decisione della Commissione 2000/279/CE del 30 marzo 2000 di modifica della decisione 98/123/CE recante approvazione del POP IV, per la flotta peschereccia dell'Italia relativo al periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 2001; Vista la decisione del Consiglio 2002/70/CE del 28 gennaio 2002 di modifica della decisione 97/413/CE del Consiglio relativa agli obiettivi e alle modalita' della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento; Considerato in particolare che l'articolo 9 del regolamento (CE) 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, dispone che gli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e l'ammodernamento delle navi da pesca possono essere autorizzati purche' siano rispettati gli obiettivi annuali generali del programma pluriennale di orientamento (POP); Considerato che sono stati conseguiti gli obiettivi generali del POP, sia in termini di stazza che di potenza motrice, per cui occorre disciplinare l'accesso agli aiuti pubblici per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta da pesca; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Nel presente decreto, l'espressione: a) "Ministero" indica il Ministero delle politiche agricole e forestali; b) "rinnovo della flotta" indica la sostituzione di navi da pesca obsolete con navi di nuova costruzione; c) "ammodernamento" indica l'esecuzione di lavori di ristrutturazione delle navi da pesca e l'installazione a bordo di impianti, macchinari ed attrezzature; d) "POP" indica il programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia italiana; e) "segmento" indica il raggruppamento omogeneo di sistemi di pesca autorizzati; f) "ritiro" indica la capacita' obsoleta della flotta ritirata dall'attivita' di pesca a fronte della capacita' introdotta con la nuova costruzione; g) "lunghezza F.T." indica la lunghezza fuori tutto della nave ed e' misurata ai sensi del Reg. (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986 e successive modifiche ed integrazioni; h) "stazza" indica la stazza lorda espressa in G.T. (gross tonnage) e misurata ai sensi del Reg. (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986 e successive modifiche ed integrazioni; i) "potenza" indica la potenza del motore massima continuativa espressa in KW (Kilowatt) e misurata sensi del Reg. (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986 e successive modifiche ed integrazioni; l) "blue box" indica l'apparecchiatura di bordo per la radiolocalizzazione satellitare; m) "tecnico navale" indica il professionista competente in materia navale, iscritto nei registri del personale tecnico delle costruzioni navali, tenuto presso l'Autorita' marittima; n) "conto corrente dedicato" indica il conto corrente utilizzato esclusivamente per il pagamento delle spese sostenute per il progetto di ammodernamento o di costruzione di una nuova nave da pesca; o) "eta' della nave" indica un numero intero definito come la differenza tra l'anno in cui e' decisa l'ammissione e l'anno di costruzione della nave.