IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive per l'imprenditoria femminile"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il regolamento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile; Visto l'art. 2. comma 1 del citato decreto, ai sensi del quale il Ministro delle attivita' produttive provvede annualmente, previo parere del Comitato per l'imprenditoria femminile, alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra gli interventi indicati dal medesimo articolo alle lettere a) e b), rispettivamente riguardanti le iniziative imprenditoriali e i programmi regionali di cui all'art. 21 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, n. 314/2000; Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2002 recante "Ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 488" con il quale e' stata assegnata, per l'esercizio 2002, la somma di 123.950 milioni di euro per l'attuazione della legge n. 215/1992; Visto l'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, ai sensi del quale, nel caso in cui una delle quote riservate agli interventi di cui sopra risulti superiore alle richieste, l'eccedenza incrementa le risorse finanziarie dell'anno successivo; Considerato che sulla base delle eccedenze verificatesi nella gestione del bando 2001, nonche' delle economie di spesa realizzatesi nella gestione dei bandi precedenti risulta disponibile la somma di Euro 18.000.000,00 che viene destinata ad incrementare le risorse stanziate per il 2002 con il citato decreto 28 marzo 2002; Considerato pertanto che le risorse complessivamente disponibili, comprensive delle economie di spesa sopra indicate, ammontano a Euro 141.950.000,00; Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, ai sensi del quale il Ministro delle attivita' produttive determina annualmente la quota delle risorse finanziarie statali disponibili da destinare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per l'attivazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica sulla base della quota di popolazione femminile residente ponderata, in misura direttamente proporzionale, con l'indice di disoccupazione femminile; Visto altresi' l'art. 21, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, ai sensi del quale il Ministro delle attivita' produttive provvede annualmente alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, sulla base della quota di popolazione femminile residente ponderata, in misura direttamente proporzionale, con l'indice di disoccupazione femminile; Visti gli articoli 17 e 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 che stabiliscono che gli oneri derivanti dalle convenzioni con i soggetti terzi per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria e per l'attivita' ispettiva sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni sono a carico degli stanziamenti previsti per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a); Sentito il parere del Comitato per l'imprenditoria femminile di cui all'art. 10 della citata legge n. 215/1992, espresso nella riunione del 23 aprile 2002 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000; Decreta: Art. 1. Le risorse finanziarie dell'anno 2002 per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, pari a Euro 141.950.000,00 sono cosi' ripartite: Euro 134.150.000,00 per la concessione di agevolazioni a favore delle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314; Euro 7.800.000,00 per la concessione di agevolazioni a favore delle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lette-ra b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314.