(parte 1)
                             AVVERTENZA
  Con  il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai
sensi   di  quanto  previsto  dall'art.  58,  comma  4,  del  decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, (pubblicato nel supplemento
ordinario  n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298
del  23‚dicembre  1997)  ed  in  attuazione delle direttive contenute
nella  circolare  del  Ministero  delle  finanze - Dipartimento delle
entrate  n.  49/E  del  13  febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  40  del  18 febbraio 1998), gli
estratti  delle  deliberazioni  adottate  dai  comuni,  indicati  nel
sommario,  concernenti  la determinazione delle aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative
detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002.
  Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei
contribuenti,  d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento
delle  entrate  -  Direzione  centrale  fiscalita' locale, nelle more
della  emanazione  del decreto interministeriale - previsto dall'art.
52,  comma  2,  del  predetto  decreto  legislativo n. 446/1997, come
modificato  dall'art.  1,  comma  1  , lettere s) punto 1) ed u), del
decreto   legislativo   30   dicembre   1999,   n.   506   -  decreto
interministeriale  che  approvera'  il  modello relativo all'estratto
delle  deliberazioni  in  materia  di  determinazione  delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  al quale i comuni
devono  attenersi  per  la  trasmissione  dei  dati  occorrenti  alla
pubblicazione  dell'estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  e che sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.
  Si  segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che i
successivi  estratti  di deliberazioni comunali concernenti la stessa
materia  saranno  pubblicati  in  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - del 29 giugno 2002.
  La  presente  pubblicazione,  che e' priva di rilevanza giuridica e
non  e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle
deliberazioni  comunali,  ha  mera  funzione  notiziale  al  fine  di
facilitare  la  ricerca  sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle
fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
  Pertanto,  ogni  ulteriore  informazione  in  merito  al  contenuto
riportato  dalla  presente  pubblicazione  dovra'  essere assunta dal
contribuente direttamente presso il comune interessato.

    Il comune di ABBATEGGIO (provincia di Pescara) ha adottato, il 18
febbraio,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2002 Ie aliquote I.C.I. nelle seguenti
misure:
    a) aliquota l.C.I. per gli immobili di proprieta': 7 per mille;
    b)  aliquota I.C.I. per gli immobili di seconda proprieta': 7 per
mille;
    c) aliquota l.C.l. per gli immobili sfitti: 7 per mille;
    d) aliquota I.C.I. per terreni edificabili: 7 per mille;
    e) aliquota l.C.l. per terreni agricoli: 7 per mille;
    (Omissis).
02X00001;
    Il  comune  di ACI BONACCORSI (provincia di Catania) ha adottato,
il   23  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di confermare per l'esercizio finanziario 2002 le aliquote I.C.I.
nelle misure sotto specificate:
    a) aliquota 5,7 per mille limitamente all'abitazione principale;
    b) aliquota 6,5 per mille per tutti gli altri immobili.
    (Omissis).
02X00002;
    Il  comune di ACQUASPARTA (provincia di Terni) ha adottato, il 23
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare come segue l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nelle seguenti misure:

=====================================================================
             Descrizione              |  Aliquota  |Detrazione (Euro)
=====================================================================
Unita' immobiliari adibite ad         |            |
abitazione principale                 | 6 per mille|     103,29
---------------------------------------------------------------------
Altri fabbricati                      | 7 per mille|       -
---------------------------------------------------------------------
Arre fabbricabili                     | 7 per mille|       -

    (Omissis).
02X00003;
    Il  comune  di  ACRI  (provincia  di  Cosenza) ha adottato, il 25
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in
vigore per l'anno finanziano 2002 nelle seguenti misure:
    a) immobili adibiti ad abitazione principale: 5 per mille;
    b) altri immobili esistenti nel territorio comunale: 7 per mille;
2.  di  stabilire  che  dall'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare, lire 200.000 rapportate al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
    (Omissis).
02X00004;
    Il  comune  di  AGNANA  CALABRA (provincia di Reggio Calabria) ha
adottato,  il  30 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. (Imposta comunale
sugli immobili) nella misura unica del 7 per mille.
    (Omissis).
02X00005;
    Il  comune  di ALBAIRATE (provincia di Milano) ha adottato, il 28
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2002  le seguenti aliquote I.C.I. e
detrazione per la prima casa:
    aliquota I.C.I. prima casa 4 per mille;
    detrazione prima casa Euro 104,00;
    aliquota altri immobili 5,5 per mille.
    (Omissis).
02X00006;
    Il  comune  di  ALEZIO  (provincia  di  Lecce) ha adottato, il 31
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  aliquota:  5,5  per  mille  su  tutti  gli  immobili (abitazioni,
abitazione principale, aree edificabili, terreni agricoli.).
2. detrazione abitazione principale: Euro 120,00 pari a lire 232.352.
    (Omissis).
02X00007;
    Il  comune  di  ALMESE  (provincia  di Torino) ha adottato, il 14
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota:
    a) ordinaria  del  5,65  per  mille da applicare sul valore degli
immobili diversi da quelli di cui al punto (b);
    b)  ridotta  rispetto  a  quella  ordinaria  al  5  per  mille da
applicare sul:
      valore  delle  abitazioni  principali,  intese nei sensi voluti
dall'art. 8   del   decreto  legislativo  n.  504/1992  e  successive
integrazioni  e  modificazioni, possedute da persone fisiche soggetti
passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti nel comune;
      fabbricati  posseduti  a titolo di proprieta' o di usufrutto (e
non  locate)  da  soggetti  anziani o disabili che hanno acquisito la
residenza in istituti di ricovero o sanitari;
      fabbricati  concessi  in  uso gratuito a parenti in linea retta
entro   il   primo   grado   ai  sensi  dell'art. 5  del  regolamento
sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
    (Omissis).
02X00008;
    Il  comune  di  AMANTEA  (provincia  di  Cosenza) ha adottato, il
7 marzo  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  Approvare,  con  effetto  dal  1o gennaio  2002 l'applicazione in
questo comune delle seguenti aliquote I.C.I.:
      a)  aliquota  da  applicare  per  le  persone  fisiche soggetti
passivi  ed  i  soci  di  cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti  nel  comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale, 5,5 per mille;
      b)  aliquota  da applicare ai soggetti passivi per gli immobili
che    non   rientrano   fra   quelli   previsti   nella   precedente
classificazione ed utilizzazione, 6,5 per mille.
    (Omissis).
02X00009;
    Il  comune  di  ARENZANO  (provincia  di  Genova) ha adottato, il
29 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di  stabilire  le  aliquote  I.C.I.  per  l'anno  2002,  per  le
motivazioni  espresse  in premessa e secondo le tipologie e modalita'
di cui all'allegato sub a) del presente provvedimento, come segue:
    4,3  per mille: aliquota ridotta in favore: delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa  residenti  nel Comune di Arenzano, per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione  principale; dei proprietari di
unita' immobiliari cedute in uso gratuito a parenti in linea retta di
primo   grado   che  le  utilizzi  come  abitazione  principale;  dei
proprietari  delle unita' immobiliari locate con contratto registrato
ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
    6,8  per  mille: aliquota ordinaria per le unita' immobiliari non
ricomprese nelle altre categorie;
    9  per  mille:  aliquota maggiorata  a  carico dei proprietari di
unita' immobiliari, adibite ad uso abitativo, non locate intendendosi
per  tali  quelle  per le quali non risultino essere stati registrati
contratti  di  locazione  da almeno due anni alla data del 1o gennaio
2002 ai sensi dell'art 2, comma 4, della legge n. 431/1998.;
2.  di  stabilire  che  i  contribuenti  aventi diritto alle aliquote
differenziate  di cui ai punti 2), 3) dell'allegato prospetto sub a),
ai  fini  della  dimostrazione  della  sussistenza  di  tale diritto,
presentino al Comune, entro il tennine per il pagamento della seconda
rata  a  saldo 2002, apposita autocertificazione ai sensi del decreto
del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo
predisposto dal Comune;
3.  di  dare  atto  che sono equiparate alle abitazioni principali ai
fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, il garage o box o posto
auto,  la  soffitta,  la  cantina costituenti pertinenza delle stesse
come disciplinato dall'art. 6 del Regolamento Comunale in materia;
4.   di   quantificare   in  Euro  103,29,  la  detrazione  ordinaria
dell'imposta dovuta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione  principale, come prevista dall'art. 8, camma 2 del D.Lgs.
504/92;
5. di confermare per l'anno 2002 le maggiori detrazioni accordate per
l'abitazione  principale e le condizioni personali e patrimoniali per
ottenerlo cosi specificate:
    a) il  reddito  globale  lordo  conseguito  nel  2001 dall'intero
nucleo  familiare  del  soggetto  passivo non deve superare l'importo
complessivo di Euro 12.911,42.;
    b) l'immobile  che  usufruisce  della detrazione deve appartenere
alle  categorie catastali A03-A04-A05 e costituire l'unica proprieta'
sul  territorio  nazionale  (escluse  pertinenze) per l'intero nucleo
familiare,
    c) la maggiore   detrazione   e'  cosi'  quantificata:  cat.  A3:
Euro 123,95 cat. A4-A5: Euro 154,94;
    d) Il   soggetto   in  possesso  dei  suddetti  requisiti  potra'
applicare  la maggiore  detrazione  solo  su  presentazione, entro il
termine per il pagamento della seconda rata a saldo 2002, di apposita
autocertificazione   ai   sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  su modello predisposto dal
Comune..
    (Omissis).
02X00010;
    Il  comune  di  ARRE  (provincia  di  Padova)  ha adottato, il 28
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2002 le aliquote differenziate (omissis)
applicate   gia'  negli  anni  2000  e  2001,  compresa  la  medesima
detrazione  per  abitazione  principale  di L. 200.000 - Euro 130,30,
fermo restando le altre disposizioni elencate:
    1. area fabbricabile, applicazione aliquota del 6 per mille;
    2. abitazione principale, applicazione aliquota del 5 per mille;
    3. alloggio ceduto in uso da familiare, applicazione aliquota del
5 per mille;
    4. detrazione per abitazione principale, L. 200.000 Euro 130,30.
    (Omissis).
02X00011;
    Il  comune  di  ARZANO  (provincia  di Napoli) ha adottato, il 27
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  approvare la proposta di deliberazione n. 50 del 26 febbraio 2002
ad  oggetto: "determinazione aliquote imposta comunale sugli immobili
anno  2002  e  detrazione  per abitazione principale" (omissis) e per
l'effetto  conferma per l'anno 2002 le aliquote adottate neI 2001 con
delibera di giunta municipale n. 45 del 12 marzo 2001;
di  determinare  nella  misura  del  6,5  per mille l'aliquota I.C.I.
ordinaria  e, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per le
abitazioni principali comprese le pertinenze;
di  fissare  in  Euro 103,30  la  detrazione  per  unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale.
    (Omissis).
02X00012;
    Il  comune  di  ASCEA  (provincia  di Salerno) ha adottato, il 28
ottobre  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
    1.  di  confermare  per  l'anno  2002  le  aliquote  dell'Imposta
comunale  sugli immobili che saranno applicate in questo Comune nelle
seguenti misure:
      a) Unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale, 6 per
mille.
    Si  considera direttamente adibita ad abitazione principale anche
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricoveri  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
      b) Altre unita' immobiliari, 6 per mille;
      c) Terreni agricoli, esenti;
      d) Aree edificabili, 6 per mille.
    2.  di  determinare  per  l'anno  2002  in  L. 200.000,  pari  ad
Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
    (Omissis).
02X00013;
    Il  comune  di  ATELLA  (provincia di Potenza) ha adottato, il 28
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'Imposta comunale sugli
immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
    1)  Edifici  categoria  "D" destinati esclusivamente ad attivita'
industriali, aliquota 6,5 per mille;
    2)  Tutti  gli  altri  immobili  diversi  da  quelli  di  cui  al
precedente n. 1, 6 per mille.
2.  di  determinare,  per  l'anno  2002, le riduzioni e le detrazioni
d'imposta come da prosetto che segue:
    1) Abitazione principale, con esclusione delle unita' immobiliari
qualificabili  come  pertinenze  ai  sensi  dell'art. 817  del codice
civile, detrazione d'imposta di Euro 130,00.
    (Omissis).
02X00014;
    Il  comune  di  ATTIMIS  (provincia  di  Udine) ha adottato, il 6
febbraio  e il 3 aprile 2002, le seguenti deliberazioni in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    Estratto  della  deliberazione  adottata dal Comune di Attimis in
materia di aliquota I.C.I. per l'anno d'imposta 2002.
    Il  Comune  di  Attimis  (provincia di Udine) ha adottato in data
6 febbraio  2002 e 3 aprile 2002 la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2002:
    (Omissis).
    1.  di stabilire, per l'anno 2002 per le motivazioni enunciate in
premessa,  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili come di
seguito specificato:
      aliquota ordinaria: invariata al 7 per mille;
      aliquota  ridotta:  invariata  al  6  per mille in favore delle
persone  fisiche  soggetti passivi residenti nel comune, per l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione principale o ad essa
equiparata   come   previsto   dal   regolamento   comunale   vigente
sull'I.C.I., loro pertinenze, o per anziani gia' residenti nel Comune
ricoverati  in Casa di Riposo, se tale unita' immobiliare e' tenuta a
disposizione ed e' l'unica abitazione posseduta in Italia;
    2. (Omissis).
    3.  di  stabilire  che,  ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto
legislativo  504/1992  cosi  come  riformulato dall'art. 3, comma 55,
della  legge  662  del  23 dicembre  1996,  dall'imposta  dovuta  per
l'abitazione   per   l'unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione
principale,  o ad essa equiparata, del soggetto passivo si detraggono
Euro  103,30  rapportate  al  periodo  dell'anno  durante il quale si
protrae tale destinazione e fino alla concorrenza del suo ammontare;
    (Omissis).
02X00015;
    Il  comune  di  AURANO  (provincia  di  Verbano-Cusio-Ossola)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
    di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  del 5,5 per mille per tutte le unita'
immobiliari;
    di   confermare   la   misura  della  detrazione  per  le  unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale in Euro 103,29;
    (Omissis).
02X00016;
    Il comune di BADIA POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato, il
19   dicembre   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    1. che l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta
comunale  sugli  immobili  - I.C.I. - per l'anno 2002 e' nella misura
del  7  per mille e che la detrazione per abitazione principale e' di
Euro 144,00.
    (Omissis).
02X00017;
    Il  comune di BAGNOLO CREMASCO (provincia di Cremona) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    1.  di stabilire per l'anno 2002 le aliquote dei tributi comunali
e  le  tariffe  dei  servizi  a  domanda individuale, come di seguito
specificate:
    I.C.I.:   aliquota   base  5  per  mille  per  prima  abitazione;
fabbricati;  aree agricole; aliquota 5,5 per mille per fabbricati non
affittati; aree ediificabili;
N.B.:  Coloro che concedono in comodato l'immobile a parenti e affini
entro  il quarto grado sono soggetti all'aliquota ordinaria del 5 per
mille.
    1. detrazione abitazione principale Euro 103,29;
    2.  maggiore  detrazione  Euro 206,58  per le persone anziane che
abbiano  compiuto  sessantacinque  anni  e  che  abbiano  un  reddito
compreso tra Euro 10.329,14 e Euro 13.944,34.
    (Omissis).
02X00018;
    Il  comune  di  BAGNOLO  DEL  SALENTO  (provincia  di  Lecce)  ha
adottato,  il  26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    1.  di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)   e  le  detrazioni  per  l'anno  2002,  confermando  quelle
dell'anno  precedente  approvate con delibera g.m. n. 49 del 15 marzo
2001, cosi' come di seguito riportate:

=====================================================================
                          |   Aliquota I.C.I. (per   |
    Tipologia immobile    |          mille)          |Detrazione Euro
=====================================================================
Abitazione principale     |            6             |    103,29
---------------------------------------------------------------------
Immobili diversi dalle    |                          |
abitazioni                |            6             |
---------------------------------------------------------------------
Immobili posseduti in     |                          |
aggiunta all'abitazione   |                          |
principale                |            6             |
---------------------------------------------------------------------
Alloggi non locati        |            6             |
---------------------------------------------------------------------
Immobili di enti senza    |                          |
scopo di lucro (diversi da|                          |
quelli di cui all'art. 5, |                          |
comma 1, lett. b) del     |                          |
regolamento (I.C.I.)      |            4             |
---------------------------------------------------------------------
Abitazione locata con     |                          |
contratto registrato a    |                          |
soggetto che la utilizzi  |                          |
come abitazione principale|            5             |
---------------------------------------------------------------------
Fabbricati non venduti    |                          |
realizzati da imprese di  |                          |
cui all'art. 3 comma 2 del|                          |
regolamento (I.C.I.       |            5             |
---------------------------------------------------------------------
Fabbricati di interesse   |                          |
artistico o               |                          |
architetronico, ubicati in|                          |
centro storico, oggetto di|                          |
interventi di recupero    |                          |
(art. 3, comma 3, del     |                          |
regolamento (I.C.I.)      |            4             |

    (Omissis).
    3.  di  dare  atto, altresi', che ai sensi dell'art. 5 del citato
regolamento, sono esenti dall'imposta de quo:
      a) gli  immobili  posseduti  dallo  stato, dalle regioni, dalle
province  o  da  altri  comuni,  da  consorzi  fra detti enti e dalle
A.S.L., anche se non destinati a compiti istituzionali;
      b) i  fabbricati posseduti, a titolo di proprieta' o di diritto
reale  di  godimento  o  in  qualita'  di  locatore  finanziario,  ed
utilizzati  da  soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita'
assistenziali,   previdenziali,   sanitarie,  didattiche,  ricettive,
culturali,  ricreative  e  sportive,  nonche'  delle attivita' di cui
all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
    (Omissis).
02X00019;
    Il  comune di BALESTRINO (provincia di Savona) ha adottato, il 25
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  le  aliquote I.C.I. come stabilito con atto di giunta
comunale  n.  68 deI 5 novembre 2001, nello seguenti misure: aliquota
ordinaria  7  per  mille  ed aliquota per abitazione principale 6 per
mille,  intendendo  per  "abitazione  principale"  quella  in  cui il
contribuente  che  la  possiede  a  titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente nonche'
la  detrazione pari a Euro 103,30 per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo.
    (Omissis).
02X00020;
    Il  comune  di  BARI  SARDO  (provincia  di  Nuoro)  ha adottato,
l'11 febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2002  le  aliquote  da applicare ai fini
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura stabilita
per  l'esercizio  finanziario 2001 per le varie categorie di immobili
come di seguito riportato:
    a)  nella  misura  minima del 4 per mille da applicare sulla base
imponibile per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
    b) nella misura del 5,5 per mille per tutte le altre categorie di
immobili,   diverse   dall'abitazione   principale,   come   definite
dall'art. 1   del   decreto  legislativo  n.  504/1992  e  successive
modificazioni e integrazioni;
    c) nella misura del 5,5 per mille per le aree fabbricabili.
    (Omissis).
02X00021;
    Il   comune  di  BASSANO  BRESCIANO  (provincia  di  Brescia)  ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno  2002,  per  il  comune  di Bassano
Bresciano,  l'aliquota  I.C.I.  nella  misura  del  6  per  mille per
fabbricati,  aree  fabbricabili  e  terreni  agricoli  come  definiti
dall'art. 2 del decreto legislativo n. 504/92;
2.  di  determinare la detrazione per l'abitazione principale in Euro
103,29.
    (Omissis).
02X00022;
    Il  comune  di  BEINETTE  (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura unica del 4,5 per mille;
2.  di  non  prevedere  diversificazioni  e/o  riduzioni o detrazioni
d'imposta diverse da quelle stabilite dalla legge.
    (Omissis).
02X00023;
    Il  comune  di  BELLUSCO (provincia di Milano) ha adottato, il 14
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
Descrizione aliquote     abitazione principale: 6 per mille;
    abitazioni secondarie locate: 6 per mille;
    abitazioni possedute e non locate: 7 per mille;
    immobili diversi dalle abitazioni: 6 per mille;
    immobili  posseduti  da:  a)  organizzazioni  di volontariato; b)
cooperative sociali (ONLUS): esenti come da regolamento;
    immobili non rientranti nei precedenti casi: 6 per mille;
    fabbricati realizzati da imprese e non venduti: 6 per mille;
    Riduzioni:  fabbricati  inagibili  o  inabitabili  e di fatto non
utilizzati (previo accertamento): -50% dell'imposta dovuta;
    Detrazione  per  abitazione  principale  e prima pertinenza: Euro
129.11
    (Omissis).
02X00024;
    Il  comune di BERZANO SAN PIETRO (provincia di Asti) ha adottato,
il  13  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di confermare e determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.), nella seguente misura differenziata
in relazione alla tipologia d'uso degli immobili:
    abitazione principale e sue pertinenze: aliquota del 6 per mille;
    altri immobili: aliquota del 7 per mille.
L'importo della detrazione fissa per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione  principale  resta  stabilito  nella  misura  di  legge di
L. 200.000 ora Euro 103,29.
    (Omissis).
02X00025;
    Il  comune  di  BONVICINO  (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  (omissis) per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. cosi'
come applicata nell'anno 2001 e precisamente:
    aliquota unica del 6 per mille;
    detrazione per l'abitazione principale pari a Euro 103,29 (pari a
L. 200.000);
    equiparazione  all'abitazione  principale dell'unita' immobiliare
posseduta   a   titolo   di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.
    (Omissis).
02X00026;
    Il  comune  di  BORGO  PRIOLO (provincia di Pavia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. - imposta
comunale sugli immobili, nella misura del 6 per mille;
2.  di stabilire l'importo della, detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo,
nelle misure di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento e con le limitazioni in essa
indicate.
         TABELLA PER L'APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE I.C.I.
                PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E UNICA.
    La  maggiorazione  della detrazione da L. 200.000 a L. 500.000 si
applica  alle  unita'  immobiliari  classificate nelle categorie A/6,
A/3,   A/4   e  A/5  aventi  un  valore  catastale  non  superiore  a
L. 80.000.000  (ottantamilioni),  in misura differenziata in rapporto
al  numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo
la tabella sottoriportata.
    Il  reddito del nucleo familiare e' costituito dall'ammontare dei
redditi  complessivi, considerati ai fini IRPEF e conseguiti dai suoi
componenti  nell'anno  solare  precedente  a  quello cui si riferisce
l'imposta, come dimostrato dal Mod. 740.

              ---->   Vedere tabella di pag. 13   <----

Avvertenza.
    Il   beneficio   dell'ulteriore  detrazione  spetta  ai  soggetti
disoccupati  non stagionali, per almeno sei mesi nell'anno precedente
a  cui  si riferisce l'imposta e regolarmente iscritti nelle liste di
collocamento;  spetta anche ai lavoratori posti in cassa integrazione
o in mobilita' per almeno sei mesi nell'anno precedente.
    I  soggetti  inabili  a proficuo lavoro devono essere in possesso
dell'attestato comprovante tale situazione.
    I  soggetti  portatori  di  handicap o non autosufficienti devono
essere in possesso dell'attestato di invalidita' civile.
    I soggetti aventi diritto al beneficio non devono possedere anche
a titolo di usufrutto altri immobili e/o terreni.
    (Omissis).
02X00027;
    Il  comune di BORGOSATOLLO (provincia di Brescia) ha adottato, il
25   febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella
misura  del  5,5  per  mille  per  l'abitazione principale incluse le
pertinenze;
2.  di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota del 6,5 per mille per
gli altri fabbricati;
3. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota del 7 per mille per le
abitazioni sfitte, per le aree fabbricabili e per le aree agricole;
4. di approvare per l'anno 2002 le agevolazioni in tema di detrazione
I.C.I.  previste  per  i  possessori  della abitazione principale, in
conformita' ai criteri e secondo le modalita' indicate.
    (Omissis).
02X00028;
    Il  comune  di  BORNO  (provincia  di  Brescia) ha adottato, il 6
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  riconfermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura
unica  del  6,5  per  mille  e di riconfermare altresi' la detrazione
prevista  per  la prima casa, cosi' come attualmente applicata, nella
misura unica di L. 232.352 (Euro 120,00).
    (Omissis).
02X00029;
    Il comune di BOSCO CHIESANUOVA (provincia di Verona) ha adottato,
il   1o febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare,  anche  per  l'anno  2002,  le  seguenti aliquote
relative  all'imposta comunale sugli immobili, nonche' di adeguare la
detrazione d'imposta in vigore fino al 31 dicembre 2001, pari ad Euro
129,11  (L. 250.000),  ad  Euro  130,00  (L. 251.715) il tutto meglio
evidenziato come segue:
    unita'  immobiliari  adibite  ad abitazione principale e relative
pertinenze: 6,5 per mille;
    aree fabbricabili e seconde case: 7 per mille;
    unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale e relative
pertinenze  posseduta  da  contribuente  nel cui nucleo familiare sia
presente  un  portatore  di  handicap  con  invalidita' non inferiore
all'80%: 4 per mille;
    detrazione   per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo (fruibile comunque fino a concorrenza
dell'imposta)  sull'abitazione principale e relative pertinenze: Euro
130,00.
    (Omissis).
02X00030;
    Il  comune  di  BUCINE  (provincia  di  Arezzo)  ha  adottato, il
16 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
immobili adibiti ad abitazione principale, 5 per mille;
immobili diversi dall'abitazione principale, 7 per mille;
abitazioni  locate  ad  equo  canone  a  soggetti  che presenti nelle
graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica,  non  risultano  assegnatari esclusivamente per la mancanza
degli  alloggi medesimi, nonche' immobili di cui all'art. 1, comma 5,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 4 per mille;
detrazione per l'abitazione principale Euro 103,29.
    (Omissis).
02X00031;
    Il  comune  di CAMPOLI DEL MONTE TABURNO (provincia di Benevento)
ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  fissare  per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille, l'aliquota
per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
    (Omissis).
02X00032;
    Il comune di CAMPOROTONDO DI FIASTRONE (provincia di Macerata) ha
adottato,  il  16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare  per  il 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nella seguenti
misure:
    5 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale;
    6 per mille per tutti gli altri fabbricati
2. di   confermare   la  misura  della  detrazione  per  l'abitazione
principale in Euro 103,29.
3. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota agevolata del 4 per mille
a favore dei proprietari che eseguino interventi volti al recupero di
unita'  immobiliari  inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico o architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti.
4.  di  dare atto che l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente
alle  unita'  immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata
di anni tre dall'inizio dei lavori.
    (Omissis).
02X00033;
    Il comune di CANAL SAN BOVO (provincia di TRENTO) ha adottato, il
28   febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di   determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), a valere per l'anno 2002m nella misura del:
    4 per mille per l'abitazione principale e le aree fabbricabili;
    5 per mille per tutti gli altri fabbricati
2.  di  elevare,  cio  effetto per il periodo d'imposta anno 2002, da
Euro 103,30  a Euro 200,00, la detrazione dell'imposta comunale sugli
immobili  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale  del  soggetto  passivo,  ai  sensi dell'art. 3, comma 55,
della legge 26 dicembre 1996, n. 662.
    (Omissis).
02X00034;
    Il  comune  di  CANDELA  (provincia  di  Foggia)  ha adottato, il
21 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  riconfermare, per l'anno 2002, le aliquote, le agevolazioni e
le  detrazioni per l'abitazione principale, attualmente in vigore per
l'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.), cosi' come risultanti
dall'allegato  prospetto  che  forma  parte  integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
    (Omissis).
                                                             Allegato
             Imposta comunale sugli immobili - anno 2002
1. aliquota, 6,5 per mille.
2. agevolazioni:
    a) attivita' produttive*, 6 per mille;
    b) abitazione principale e pertinenze, 4,5 per mille.
3. detrazioni:
    abitazione principale, Euro 103,29.
*   L'agevolazione   e'  applicabile  ai  fabbriacati  utilizzati  ad
attivita'  produttive e appartenenti alle categorie catastali "A/10 -
C - D".
    (Omissis).
02X00035;
    Il  comune  di  CANISTRO (provincia di L'Aquila) ha adottato, l'8
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
Di  confermare  per  l'anno  2002  le aliquote I.C.I. e le detrazioni
vigenti nel 2001 nelle misure seguenti:
    5  per  mille  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione
principale e per le sue pertinenze;
    6 per mille aliquota ordinaria.
Detrazione per abitazione principale:
    Euro 103,29 ordinaria,
    Euro  154,94  contribuenti  che  risultano portatori di patologie
quali:  pazienti  emodializzati,  portatori di malattie oncologiche -
stomatizzati.
    (Omissis).
02X00036;
    Il  comune di CAPITIGNANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il
18 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  Le  aliquote  da  applicare  per  la  determinazione dell'Imposta
comunale  sugli  immobili (I.C.I.), per l'anno 2002, sono state nelle
seguenti misure:
    5 per mille per le abitazioni principali;
    6 per mille per tutti gli altri immobili.
    (Omissis).
02X00037;
    Il  comune  di  CASALEONE  (provincia  di Verona) ha adottato, il
23 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2. di confermare, per l'anno 2002, le aliquote per l'imposta comunale
sugli immobili sotto specificate:
    a)  aliquota  del  5,5  per  mille  per i fabbricati destinati ad
abitazione principale;
    b)  aliquota  del  6  per  mille  per  gli immobili diversi dalle
abitazioni principali;
    c)  detrazione  di Euro 103,30 (pari a L. 200.000) per abitazione
principale;
    d)  detrazione  di Euro 129,12 (pari a L. 250.000) per abitazione
principale  a favore dei soggetti passivi invalidi civili o di nucleo
familiare  in  cui  sia  presente,  oltre al soggetto passivo I.C.I.,
anche  un  invalido  civile riconosciuto dalla "Commissione medica di
prima  istanza  per  l'accertamento degli stati di invalidita' civile
delle  condizioni  visive e del sordomutismo" nella misura minima del
66%;
3.  di  dare  atto  che  per poter accedere alla detrazione di cui al
precedente  punto  2,  lett.  d), il soggetto interessato e' tenuto a
presentare   apposita   certificazione   sostitutiva   dell'atto   di
notorieta',  attestante  la  propria  condizione,  redatta secondo le
norme  contenute  nel  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  2
novembre  2000,  n.  445, entro il termine previsto per il versamento
dell'acconto I.C.I.;
    (Omissis).
02X00038;
    Il  comune  di CASALINCONTRADA (provincia di Chieti) ha adottato,
il  16  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli   immobili,  di  cui  all'art. 6  del  decreto  legislativo  n.
504/1992, nella misura del 5 per mille, senza alcuna diversificazione
dell'aliquota  in  relazione alle abitazioni e senza variazione della
detrazione che resta quindi invariata nella misura di Euro 103,29;
    (Omissis).
02X00039;
    Il  comune  di  CASTANA  (provincia  di  Pavia)  ha  adottato, il
15 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di  applicare,  con  effetto  dal 1o gennaio 2002, l'imposta comunale
sugli  immobili  con  l'aliquota  del  5  per mille, tranne che per i
proprietari  che  eseguono  interventi  volti  al  recupero  ai sensi
dell'art. 1,  comma 5, della legge n. 449/1997, per cui viene fissata
nella misura minima del 3 per mille.
Di   stabilire  in  Euro  206,58  la  detrazione  per  le  abitazioni
principali  quando  il  proprietario  dell'immobile  sia invalido con
totale  e permanente inabilita' lavorativa al 100% ed impossibilitato
alla   deambulazione   senza  l'aiuto  di  un  accompagnatore  o  con
necessita'  di  assistenza  continua poiche' non in grado di compiere
gli   atti  quotidiani  della  vita,  quando  tali  situazioni  siano
accertate dalla A.S.L.
Di  non  operare  ulteriori  diversificazioni rispetto al regime base
stabilito dalla legge.
    (Omissis).
02X00040;
    Il  comune di CASTELPETROSO (provincia di Isernia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di  fissare  per  l'anno  2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (l.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille.
    (Omissis).
02X00041;
    Il  comune  di CASTELBUONO (provincia di Palermo) ha adottato, il
25   febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote:
    5 per mille per tutti gli immobili;
    lire 200.000 detrazione per la prima casa;
    (Omissis).
02X00042;
    Il  comune di CASTELDIDONE (provincia di Cremona) ha adottato, il
7   febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5,2 per mille, confermando l'aliquota
dell'anno precedente;
    (Omissis).
02X00043;
    Il  comune  di  CASTELNUOVO della DAUNIA (provincia di Foggia) ha
adottato,  il  26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di  stabilire, (omissis), per l'anno 2002, la riduzione dell'aliquota
I.C.l. dal 6 aI 5,5 per mille.
    (Omissis).
02X00044;
    Il  comune  di  CASTELNUOVO  PARANO  (provincia  di Frosinone) ha
adottato,  il  9  marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  determinare, per la causale in narrativa, nelle misure di seguilo
trascritte,  l'aliquota  I.C.I.  che sara' applicata in questo comune
per l'anno 2002:
    I.C.I. prima casa 5 per mille in favore dei residenti;
    I.C.I. seconda casa 5,5 per mille;
    I.C.I. aree fabbricabili 5,5 per mille.
    (Omissis).
02X00045;
    Il  comune di CASTELSILANO (provincia di Crotone) ha adottato, il
22   febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
A) Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille.
    (Si  considerano  direttamente  adibite  ad abitazione principale
anche  le  unita'  possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa  non  risulti  locata,  o  le  abitazioni concesse in
comodato o in uso gratuito ai figli sempre che non risultano locate).
B) Altre unita' immobiliari: 5 per mille.
C) Aree edificabili: 5 per mille.
    Ha  fissato attresi' per l'anno 2002 in Euro 113,62 la detrazione
unica per l'abitazione principale.
    (Omissis).
02X00046;
    Il  comune  di CASTREZZATO (provincia di Brescia) ha adottato, il
13 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Per  l'abitazione  principale  e per le unita' immobiliari equiparate
alla   stessa   (art. 21   regolamento  comunale  per  la  disciplina
dell'I.C.I.)  si  conferma  il 4 per mille gia' deliberato per l'anno
2001 e le norme applicate per l'anno 2001 cioe' la detrazione di Euro
103,29.
Per tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli,
l'aliquota viene fissata nel 5 per mille.
Il  valore  delle aree fabbricabili per l'anno 2002 viene determinato
come  da  prospetto  allegato  a1)  che integra quanto disposto nella
deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 13 dicembre 1999.
    (Omissis).
02X00047;
    Il  comune  di CAVIZZANA (provincia di Trento) ha adottato, il 28
novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002 e confermando pertanto quanto gia'
stabilito  negli  anni  precedenti,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo Comune nella
misura unica del 5 per mille;
2.  di  dare  atto  che  viene  confermata  nell'importo minimo di L.
200.000   la   detrazione   spettante   esclusivamente  per  l'unita'
immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  del
contribuente.
    (Omissis).
02X00048;
    Il  comune  di CEDEGOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 26
novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare la determinazione per l'anno 2002 nella misura del 6
per  mille  l'aliquota  dell'imposta comunale immobiliare - I.C.I., a
norma   dell'art. 6   del   d.lgs.   n.   504/1992,  come  sostituito
dell'art. 3,  comma  53  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i
terreni edificabili e per i fabbricati dei seguenti gruppi catastali:
A  - B - C - e delle seguenti categorie del gruppo D: D/2 - D/3 - D/4
-  D/5  -  D/6  - D/8 - D/9, al fine di agevolare le attivita' che in
essi  si  svolgono  normalmente,  con  particolare  riferimento  alle
abitazioni ed alle attivita' legate al settore terziario;
2.   di   confermare  per  l'anno  2002  l'aliquota  di  applicazione
dell'I.C.I.  nella  misura  del  7  per  mille per i fabbricati delle
seguenti  categorie  del  gruppo D: D/1 e D/7, nonche' per quelli del
gruppo  catastale  D  non  iscritti  in  catasto  di  cui al comma 3,
dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992;
3.  di  dare  atto  che  la  detrazione dall'imposta per l'abitazione
principale   e'  fissata  nella  misura  di  Euro  134,27,  ai  sensi
dell'articolo  8  del  d.lgs.  n. 504 del 30 dicembre 1992 cosi' come
sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    (Omissis).
02X00049;
    Il  comune  di  CENGIO  (provincia  di Savona) ha adottato, il 19
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille
come per l'anno 2001.
    (Omissis).
02X00050;
    Il  comune  di  CERVATTO  (provincia di Vercelli) ha adottato, il
18 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  (omissis),  l'aliquota  I.C.I. da applicare per
l'esercizio 2002 nella misura seguente:
    per l'abitazione principale aliquota I.C.I. 5 per mille;
    per  tutti  gli  altri  immobili aliquota I.C.I. 6 per mille (per
abitazione principale si intende prima casa);
confermando cosi' l'aliquota in vigore per l'anno 2001;
2.  di  confermare  per l'anno 2002 la detrazione I.C.I. per l'unita'
immobiliare  adibita  ad abitazione principale in L. 200.000 ai sensi
dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;
3.  di  non  accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati
per  la vendita e non venduti da imprese ex art. 8 d.lgs. n. 504/1992
come modificato dal comma 55, art. 3, della legge n. 662/1996;
4.  di  dare  applicazione  al  disposto di cui all'art. 3, comma 56,
della    legge    n.    662/1996   in   ordine   alla   equiparazione
dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unita' immobiliare
posseduta  a  titolo  di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili
che  acquistino  la  residenza  permanente  in istituti di ricovero o
sanitari a condizione che la stessa non risulti locata.
    (Omissis).
02X00051;
    Il  comune di CESSAPALOMBO (provincia di Macerata) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del
5  per  mille  fissando  la detrazione per l'abitazione principale in
L. 200.000.
Di determinare per l'anno 2002 l'aliquota agevolata del 4 per mille a
favore  dei  proprietari che eseguino interventi volti al recupero di
unita'  immobiliari  inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico o architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti.
di dare atto che l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle
unita'  immobiliari  oggetto  di  detti interventi e per la durata di
anni tre dall'inizio dei lavori.
    (Omissis).
02X00052;
    Il  comune  di  CHIARAVALLE (provincia di Ancona) ha adottato, il
2 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  dare  atto  che  la  premessa  costituisce parte integrante e
sostanziale  della  presente  deliberazione  e di aumentare pertanto,
dall'anno  d'imposta 2002, la detrazione per l'abitazione principale,
da L. 220.000 (113,62 euro) a L. 224.607 (116,00 euro);
2.  di  confermare l'aliquota I.C.I. al 5,8 per mille e di confermare
l'elevazione  di  tale  aliquota  al  7 per mille per gli alloggi non
locati  (vuoti) da piu' di un anno, anche per l'anno di imposta 2002.
I  proprietari dei suddetti locali sono tenuti alla dichiarazione nei
modi e nei tempi previsti in apposita ordinanza del sindaco;
3.  di  confermare,  avvalendosi della facolta' prevista dal comma 53
punto 3   dell'art. 3   della   legge   23 dicembre   1996,  n.  662,
l'elevazione  della  detrazione  da L. 220.000 al L. 500.000 (cioe' a
Euro   258,23)   per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale  e  relative  pertinenze  per  le  seguenti  categorie  di
cittadini in particolare condizioni economico-sociali:
    a)  Soggetti  proprietari  della  sola  abitazione  principale  e
relative  pertinenze,  avente  quale unico reddito la pensione minima
I.N.P.S.;
    b) nuclei familiari formati da soggetti titolari di sola pensione
minima I.N.P.S. o di sole pensioni di importo non superiore al minimo
I.N.P.S.
Per  usufruire  dell'elevazione  della  detrazione  da  L. 220.000  a
L. 500.000  i soggetti di cui sopra sono tenuti a presentare nel mese
di   aprile   dell'anno   2002  un'autocertificazione  comprovante  i
requisiti richiesti.
    (Omissis).
02X00053;
    Il  comune  di  CHIUSDINO  (provincia  di  Siena)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure seguenti, le aliquote per
l'applicazione   dell'imposta   comunale   sugli   immobili  (I.C.I.)
istituita con d.lgs. n. 504/1992:
    nella misura del 4,75 per mille per le unita' immobiliari adibite
ad abitazione principale ed equiparate;
    nella  misura  del  4,75  per  mille  per  le  seconde abitazioni
concesse in affitto con regolare contratto di locazione;
    nella misura del 7 per mille per tutti gli altri fabbricati, aree
fabbricabili, ecc;
    la   detrazione  per  l'abitazione  principale  e'  stabilita  in
L. 220.000 (Euro 113,62).
    (Omissis).
02X00054;
    Il  comune  di CODRONGIANOS (provincia di Sassari) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di  determinare,  per  i  motivi  esposti in premessa, nelle seguenti
misure  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili da applicare per l'anno 2002:
    aliquota  ridotta  del  4  per  mille per gli immobili adibiti ad
abitazione principale;
    aliquota   ordinaria  del  6,5  per  mille  per  tutte  le  altre
fattispecie imponibili del tributo;
di   determinare   in   L. 200.000  la  detrazione  per  l'abitazione
principale.
    (Omissis).
02X00055;
    Il  comune di CONCA CASALE (provincia di Isernia) ha adottato, il
18 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di approvare per l'anno 2002 le tariffe, le aliquote d'imposta per
i tributi locali e per i servizi locali nelle seguenti misure:
    (Omissis).
Aliquota dell'imposta comunale immobiliare sul valore dei fabbricati,
delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli:
    aliquota  ordinaria  6  per  mille;  5  per  mille  per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale;
    detrazione   per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale: Euro 103,29.
    (Omissis).
02X00056;
    Il  comune  di  CONEGLIANO (provincia di Treviso) ha adottato, il
21 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di  fissare  per  l'esercizio 2002 le seguenti aliquote differenziate
I.C.I.:
    a) aliquota  per  unita'  immobiliari, aree edificabili e terreni
agricoli 4,8 per mille;
    b) aliquota  per unita' abitativa non locata a qualsiasi titolo 7
per mille;
    c) detrazione  per  unita'  abitativa  ove  il contribuente ha la
residenza anagrafica e per unita' abitative concesse in uso a parenti
in  linea  retta  e  in  linea  collaterale  fino  al  secondo  grado
Euro 113,62;
di  dare  atto  che la detrazione di cui agli artt. 6 e 7 del vigente
regolamento I.C.I. e' prevista nel caso in cui l'immobile concesso in
uso  gratuito a parenti in linea retta e in linea collaterale fino al
2o grado sia la residenza anagrafica degli stessi. In tal caso dovra'
essere  allegata  alla  denuncia di variazione copia del contratto di
comodato  o  autocertificazione  che  dimostri  la concessione in uso
gratuito;
di  dare  atto,  inoltre, che l'aliquota del 7 per mille va applicata
esclusivamente  alle  unita'  abitative  non locate (rientrano tra le
unita' abitative non locate anche le abitazioni tenute a disposizione
del  proprietario) e non anche alle pertinenze, dato che quest'ultime
scontano l'aliquota ordinaria del 4,8 per mille;
di  precisare,  altresi',  che  per  unita'  abitativa  non  locata a
qualsiasi  titolo  deve intendersi ogni unita' immobiliare iscritta o
che  deve  essere  iscritta  nel catasto edilizio urbano in una delle
seguenti categorie: A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/8.
    (Omissis).
02X00057;
    Il  comune  di  CORSICO  (provincia  di  Milano)  ha adottato, il
12 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
La  seguente  disciplina  relativa  all'anno  2002, consistente nella
riconferma delle misure in atto per l'anno 2001 in merito all'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi' come sotto specificato e nelle
seguenti  misure  e  per  le  fattispecie  definite  dal  regolamento
comunale.
1. aliquota ordinaria del 6 per mille differenziata come segue:
    a) 4   per  mille,  per  le  unita'  immobiliari  locate  ad  uso
abitativo,  secondo  i  regimi  previsti  dal terzo comma dell'art. 2
della  legge  9 dicembre  1998, n. 431, utilizzati dal locatario come
abitazione principale;
    b) 5 per mille:
      b1)   per   le   unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad
abitazione  principale dai soggetti passivi e dai soci di cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivise residenti nel comune, nonche' degli
alloggi  regolarmente  assegnati  dagli istituti autonomi per le case
popolari;
      b2) per  le unita' immobiliari concesse dal proprietario in uso
gratuito   a   familiari   (genitori-figli)   i   quali  vi  dimorino
abitualmente ed ivi residenti cosi' come previsto dall'art. 2 punto 2
del vigente regolamento;
    c) 7 per mille, per le unita' immobiliari ad uso abitativo locate
con  contratto d'affitto regolarmente registrato, e diverse da quelle
indicate  al precedente punto a) e per le unita' ad uso abitativo non
locate  diverse  da  quelle  di cui al punto d) e per quelle tenute a
disposizione ed arredate;
    d) 8  per  mille,  per  le  unita'  immobiliari  destinate ad uso
abitativo,  limitatamente agli immobili non locati (non occupati) per
i  quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione
da almeno 2 anni;
2.  di  determinare  nella  misura di Euro 104,00 (pari al L. 210.372
arrotondato  ai  fini  di  semplificazione  dei conteggi da parte dei
contribuenti)  la  detrazione  di  imposta  per  l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  del soggetto passivo, detrazione
comunque  da  rapportare  al  periodo  dell'anno  durante il quale si
protrae  tale  destinazione.  Tale disposizione si applica anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari.
    (Omissis).
02X00058;
    Il  comune  di  CORTAZZONE  (provincia  di  Asti)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota che sara' applicata in
questo  comune nella misura del 6 per mille per i fabbricati destnati
a  prima  abitazione,  per  le  aree  fabbricabili e per gli immobili
artigiani e industriali.
3.  di elevare al 7 per mille l'aliquota del tributo per i fabbricati
civili  non  destinati  a prima abitazione e non locati con contratto
regolarmente registrato alla data del 31 dicembre 2001.
4. di dare atto che la detrazione per la prima casa e' di Euro 103,29
per tutti gli immobili ubicati nel comune di Cortazzone.
    (Omissis).
02X00059;
    Il  comune  di  CRESPINO  (provincia  di  Rovigo) ha adottato, il
27 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, per i motivi esposti in premessa,
l'aliquota  ordinaria  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.)
nella misura del 5 per mille nonche' di stabilire la riduzione per la
prima casa nella misura di Euro 103,29;
2. di determinare, altresi', per l'anno 2002, per i motivi esposti in
premessa,  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.)
nella misura ridotta del 4 per mille per gli immobili adibiti a nuove
attivita' produttive in genere (artigianali, commerciali, di servizi,
ecc.) avviate nel corso dell'anno 2002.
    (Omissis).
02X00060;
    Il  comune  di  CUCCIAGO  (provincia  di Como) ha adottato, il 21
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2002  le aliquote per l'applicazione
dell'imposta   comunale   sugli   immobili   (I.C.I.)  stabilite  con
deliberazione  del  consiglio  comunale n. 2 del 29 febbraio 2000 che
qui di seguito vengono riportate:
  5  per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei
soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta' indivisa residenti nel
comune,  per  la  sola  unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad
abitazione principale;
  6,2 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;
  7 per mille per gli alloggi che per struttura e caratteristica sono
abilitati  all'uso residenziale per i quali non sussiste contratto di
locazione a tale scopo;
    (Omissis).
02X00061;
    Il   comune  di  CUSINO  (provincia  di  Como)  ha  adottato,  il
25 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di  fissare  per  l'anno  2002,  nella  misura  del 5,5 per mille
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  le  case  destinate  ad abitazione principale, con una
detrazione di Euro 129,11;
3.   di  fissare  per  l'anno  2002,  l'aliquota  per  l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) nei casi diversi di
quello di cui al punto 2. nella misura del 6 per mille.
    (Omissis).
02X00062;
    Il  comune  di  DRENA  (provincia  di  Trento)  ha  adottato,  il
27 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare, per quanto esposto in premessa, per l'anno 2002,
nella  misura  del  5  per  mille  l'aliquota  ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi a tutti gli immobili,
presupposto  di  imposta  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo  n.  504/1992  e  ss.mm., ad eccezione di quelli soggetti
alle aliquote di seguito delineate;
2.  di  stabilire,  ai  sensi  dell'art. 3  comma  53  della legge n.
662/1996,  la  diversificazione  dell'aliquota di cui al punto 1. del
presente dispositivo al 6 per mille per le aree fabbricabili;
3.  di  elevare,  per  l'anno  2002,  ad  Euro 129,00.= la detrazione
prevista  all'art. 8,  comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e
ss. mm. ed ii. per l'imposta dovuta:
    a) per  l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione
principale:
      dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune;
      dai  soci  assegnatari  di  cooperative  edilizie  a proprieta'
indivisa residenti nel Comune;
      dalle  persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza
in  istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
per  le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto, a
condizione che le stesse non risultino locate;
    b) per  un'unica unita' immobiliare classificata o classificabile
nelle  categorie  catastali C/2, C/6 e C/7 che costituisce pertinenza
dell'abitazione  principale, solo per la quota eventualmente non gia'
assorbita dall'abitazione principale;
    c) per  le  abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai
suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il primo grado,
se  nelle  stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi
dimora abitualmente;
    (Omissis).
02X00063;
    Il  comune  di  DUGENTA  (provincia di Benevento) ha adottato, il
19 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di  determinare  per  l'anno  2002  dell'aliquota  I.C.I.  di cui
all'art.  6  decreto legislativo n. 505 citato, in misura unica del 6
per  mille  per  tutti  gli  immobili  che  vi  sono  soggetti con le
agevolazioni  di  cui alla deliberazione consiliare 23 febbraio 2000,
n. 11.
    (Omissis).
02X00064;
    Il  comune  di  FABRIANO  (provincia di Ancona) ha adottato, il 7
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002, ai fini I.C.I. le seguenti aliquote
e detrazioni d'imposta, applicate per l'anno 2001:
    A  -  aliquota ordinaria 7 per mille per le aree edificabili e le
abitazioni non locate;
    B - aliquota ridotta 5,8 per mille per tutti gli altri fabbricati
non  compresi  nei  punti  "A", "C", "D", "E" (es. garage, magazzini,
uffici, negozi, fabbricati industriali, abitazioni affittate, ecc.);
    C - aliquota ridotta 4 per mille per le unita' immobiliari:
      adibite  ad  "abitazione  principale" del soggetto passivo (del
gruppo  catastale  "A"), determinando la detrazione d'imposta ai fini
I.C.I. in Euro 103,29=;
      concesse  in  uso  gratuito  a parenti entro il primo grado, in
linea  retta, se nella stessa il parente in questione ha stabilito la
propria residenza (del gruppo catastale "A"), senza alcuna detrazione
d'imposta;
    D  -  aliquota  ridotta  4  per  mille  senza  alcuna  detrazione
d'imposta,  per  i  fabbricati ad uso di civile abitazione (categoria
catastale   "A"),  concessi  in  locazione  a  titolo  di  abitazione
principale a canone controllato (ai sensi dei commi 3 e 4 della legge
n.  431/1998  e  del  decreto  del  Ministero dei lavori pubblici del
5 marzo   1999),   i   cui   contratti  siano  stipulati  nell'ambito
dell'accordo  per  il  comune  di Fabriano tra UPPI e SUNIA - SICET -
UNIAT,  depositato  presso il comune di Fabriano il 17 febbraio 2000,
protocollo n. 6279 del 17 febbraio 2000;
    E  - aliquota ridotta 4 per mille per la pertinenza, appartenente
esclusivamente  alle  categorie catastali C/2, C/6, C/7, delle unita'
immobiliari individuale alla precedente lettera C);
    F  -  I contribuenti che hanno diritto alla detrazione di imposta
di   Euro   103,29  per  l'abitazione  principale,  possono  detrarre
dall'imposta  dovuta  per  la pertinenza, la parte dell'importo della
detrazione  che  non  ha  trovato  capienza  in  sede  di  tassazione
dell'abitazione principale.
    (Omissis).
2.  di  apportare  le  seguenti  modifiche  al  "Regolamento  per  la
disciplina  dell'imposta  comunale  sugli  immobili",  approvato  con
delibera consiliare n. 57 del 31 marzo 1999, cosi' come modificato ed
integrato  con delibere consiliari n. 172 del 30 novembre 1999, n. 13
del  3 marzo  2000  e  n.  62 del 7 aprile 2001 e riportato nel testo
integrato, in allegato al presente atto:
    A) All'art. 2-bis, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      3.   Dal   1 0 gennaio  2002  l'importo  della  detrazione  per
l'abitazione  principale,  da  applicare  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 8,  comma  2 del decreto legislativo n. 504/1992, e' elevato
ad  Euro  206,58  a  favore  dei  contribuenti che abbiano i seguenti
requisiti:
        siano titolari della sola abitazione principale piu' relativa
pertinenza;
        abbiano  un  reddito complessivo lordo ai fini I.R.P.E.F. per
l'anno 2001 non superiore ad:
          Euro  6.713,94  se  riferito a nuclei familiari composti da
una sola persona;
          Euro  13.427,88  piu' Euro 774,69 per ogni figlio a carico,
se  riferito  a  nuclei  familiari  composti dai coniugi piu' figli a
carico;
        che  l'immobile  dichiarato  dal richiedente sia classificato
nelle  categorie  catastali  A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, con una rendita
catastale  rivalutata  non  superiore ad Euro 516,46, comprendendo in
detto importo anche la rendita della pertinenza;
        siano titolari, se persona che vive da sola, di almeno il 50%
della  proprieta'  o del diritto di godimento dell'abitazione e della
pertinenza;
        siano titolari, se coniugati, del 100% della proprieta' o del
diritto di godimento dell'abitazione e della pertinenza.
All'art. 2-bis e' aggiunto il comma 6:
    6.  Il  contribuente  e' obbligato a denunciare, entro il termine
per  la  presentazione  della  dichiarazione li variazione I.C.I., il
venir   meno   delle  condizioni  per  l'applicazione  della maggiore
detrazione  di cui al comma 3 e la relativa decorrenza. In difetto si
provvede  al  recupero del tributo, delle sanzioni, degli interessi e
sono  applicabili  le  sanzioni  previste  dalla  legge  per l'omessa
denuncia di variazione.
C) All'art. 3 e' aggiunto il comma 3:
    3.  Il soggetto passivo d'imposta e' obbligato a denunciare entro
il  termine  per  la  presentazione della dichiarazione di variazione
I.C.I.   il   venir   meno   delle   condizioni   per  l'applicazione
dell'aliquota   dotta  prevista  per  l'abitazione  principale  e  la
relativa  decorrenza. In difetto si provvede al recupero del tributo,
della  sanzione,  degli  interessi  e  sono  applicabili  le sanzioni
previste dalla legge per l'omessa denuncia di variazione.
    (Omissis).
02X00065;
    Il  comune  di  FAEDIS  (provincia  di  Udine)  ha adottato, il 6
febbraio  2002  e 3 aprile 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di stabilire, per l'anno 2002, (omissis), l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili come di seguito specificato:
    aliquota ordinaria: invariata al 7 per mille;
    aliquota  ridotta:  invariata  al  5  per  mille  in favore delle
persone  fisiche  soggetti passivi residenti nel comune, per l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione principale o ad essa
equiparata   come   previsto   dal   regolamento   comunale   vigente
sull'I.C.I., loro pertinenze, o per anziani gia' residenti nel Comune
ricoverati  in casa di riposo, se tale unita' immobiliare e' tenuta a
disposizione ed e' l'unica abitazione posseduta in Italia;
2. (omissis)
3.  di  stabilire  che,  ai  sensi  dell'art. 8  comma  2 del decreto
legislativo n. 504/1992 cosi' come riformulato dall'art. 3, comma 55,
della  legge  n.  662  del  23 dicembre 1996, dall'imposta dovuta per
l'abitazione   per   l'unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione
principale, o ad essa equiparata, del soggetto passivo si detraggono,
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione e fino alla concorrenza del suo ammontare:
    Euro  129,00  per  le abitazioni situate nella zona stabilita con
deliberazione  giuntale  n.  59 del 15 aprile 1998, ovvero site nelle
frazioni  di  Canebola,  compreso Borgo Clap e Pian delle Farcadizze,
Valle,  compresi  Borgo  Pedrosa e Borgo Costalunga, Canal di Grivo',
limitatamente ai Borghi di Costapiana e Gradischiutta;
    Euro  103,30  per  le abitazioni situate nella restante parte del
Comune.
    (Omissis).
02X00066;
    Il  comune  di  FAI  della  PAGANELLA  (provincia  di  Trento) ha
adottato,  il  20 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare,  (omissis),  per  l'anno  2002  l'aliquota ordinaria
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per
mille.
2.  di  fissare,  (omissis),  per  l'anno  2002,  l'aliquota  ridotta
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per
mille,  per  le unita' immobiliari direttamente adibita ad abitazione
principale.
3.  di  fissare,  (omissis),  per  l'anno  2002 la detrazione di Euro
113,60.=  per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale.
    (Omissis).
02X00067;
    Il  comune  di  FASANO  (provincia  di  Brindisi) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
a) 4  per  mille  per  l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad
abitazione  principale  e relative pertinenze secondo quanto previsto
dall'art.   5,  comma  2  -  del  regolamento  comunale  I.C.I.,  con
detrazione dell'imposta di L. 200.000;
b) del  5,5  per mille per gli immobili accatastati e riportati sotto
le categorie attuali C/1, C/3, D/1, D/2 e D/3;
c) 7  per  mille  per  tutti  gli  altri  immobili  diversi da quelli
individuati sub lettere a) e b).
    (Omissis).
02X00068;
    Il  comune  di FERENTINO (provincia di Frosinone) ha adottato, il
27   febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    Vista  la deliberazione della G.M. n. 41 del 2 febbraio 2001, con
la  quale  veniva  confermata  per  l'anno 2001, l'aliquota del 6 per
mille e la detrazione per abitazione principale in L. 375.000, mentre
per  gli  immobili  distinti  in  catasto con la categoria D (opifici
industriali) veniva determinato l'aliquota del 7 per mille;
    (Omissis).
1.  di  aumentare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura
dell'uno per mille per tutti gli immobili, esclusi quelli distinti in
catasto  con  la  categoria D (opifici industriali) per i quali resta
fissata l'aliquota del 7 per mille;
2.  di  dare atto che per effetto dell'aumento disposto al precedente
punto 1. l'aliquota dell'I.C.I., a decorrere dal 1  ggennaio 2002, e'
fissata  nella  misura  del  7  per mille per tutti gli immobili, ivi
compreso   quelli   distinti  in  catasto  con  la  cat.  D  (opifici
industriali).
3.  di  modificare  per  l'anno 2002 la detrazione di Euro 193,67 (L.
375.000) prevista per abitazione principale, apportando una riduzione
di Euro 90,38 (L. 175.000) e per l'effetto, ai determinare e fissare,
per  l'anno  2002,  la  detrazione  principale pari a Euro 103,29 (L.
200.000);
    (Omissis).
02X00069;
    Il  comune  di  FIUMINATA (provincia di Macerata) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di  confermare  per  l'anno  2002  le  seguenti aliquote I.C.I. e
detrazioni I.C.I.:
    5,5   per  mille  per  gli  immobili  dei  residenti  adibiti  ad
abitazione principale;
    6 per mille per tutti gli altri immobili;
    in  euro  116,20  la detrazione relativa agli immobili adibiti ad
abitazione principale;
    in euro 118,79 la detrazione per soggetti passivi con particolari
situazioni, come consente l'art. 15 della legge n. 537/1993:
      Soggetto  passivo  avente  a  carico  un portatore di handicap,
risultante  da  certificazione rilasciata dalla U.S.L. ai sensi della
legge   n.  104  del  5 febbraio  1992  e  con  situazione  economica
disagiata,  precisando  che e' tale un reddito famigliare inferiore a
euro 8.263,31.
La  richiesta  per  la  detrazione  dovra'  essere fatta dagli aventi
diritto  all'Ente  prima  della  1a  scadenza del versamento I.C.I. e
documentata  con certificazione della (U.S.L. ai sensi della legge n.
104/1992   e  copia  della  denuncia  dei  redditi  o  certificazione
sostitutiva.
    (Omissis).
02X00070;
    Il  comune  di FOBELLO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 26
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare, per quanto in premessa citato, l'aliquota I.C.I.
da   applicare   per   l'esercizio   2002  nella  misura  del  5  per
mille,confermando l'aliquota in vigore per l'anno 2001;
2. di non avvalersi delle facolta' di cui:
    al comma 53, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in
ordine alla diversificazione delle aliquote;
    al  comma 5, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in
ordine alla fissazione di aliquote agevolate;
3.  di  confermare  per l'anno 2001 la detrazione I.C.I. per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  in  Euro  103,29 L.
200.000 ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/96;
4.  di  non  accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati
per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8 decreto legislativo
n.  504/92  come  modificato  dal  comma  55,  art. 3, della legge n.
662/96;
5.  di  dare  applicazione  al  disposto di cui all'art. 3, comma 56,
della    legge    n.    662/96    in    ordine   alla   equiparazione
dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unita' immobiliare
posseduta  a  titolo  di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili
che  acquistino  la  residenza  permanente  in istituti di ricovero o
sanitari a condizione che la stessa non risulti locata.
    (Omissis).
02X00071;
    Il  comune  di  FRAGNETO  l'ABATE  (provincia  di  Benevento)  ha
adottato,  il  14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili,
nella  misura  del  5,5 per mille per l'abitazione principale e del 7
per mille per la seconda abitazione;
2.  di  applicare  la  detrazione  nella  misura  di  Euro 103,29 per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo d'imposta.
    (Omissis).
02X00072;
    Il  comune  di  FRANCAVILLA  di SICILIA (provincia di Messina) ha
adottato,  il  19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
riconferma  imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002
aliquota unica 6 per mille, detrazione unica L. 200.000.
    (Omissis).
02X00073;
    Il  comune  di FRANCICA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato,
il  19  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  le  seguenti  norme per l'applicazione dell'I.C.I.
imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o
gennaio 2002: aliquota unica da applicare 6 per mille;
2.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, Euro 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  distinazione;  se  l'unita'  immobiliare ad
abitazione  principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta
a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.
Per   abitazione   principale   s'intende   quella   nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le  disposizioni  di  cui al precedente comma si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari.
    (Omissis).
02X00074;
    Il comune di GABIANO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 5
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di   fissare  per  l'anno  2002  l'aliquota  per  l'applicazione
dell'I.C.I. decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 come segue:
    aliquota unica 5 per mille;
    detrazione abitazione principale di L. 200.000 (Euro 104,00)
    (Omissis).
02X00075;
    Il  comune  di  GADONI  (provincia  di  Nuoro) ha adottato, il 27
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
per  l'anno  2002  e'  confermata  l'aliquota  del 4 per mille per le
abitazioni  principali e detrazioni di Euro 258,22, mentre l'aliquota
per gli altri immobili e' rideterminata nel 5,2 per mille.
02X00076;
    Il comune di GALLICANO nel LAZIO (provincia di Roma) ha adottato,
il   13   marzo   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.   di   confermare,   per  l'esercizio  2002,  le  stesse  aliquote
dell'I.C.I. deliberate per l'esercizio 2001, come segue:
    a) aliquota ordinaria nella misura del 6,9 per mille;
    b)  aliquota  agevolata  al  6  per  mille per tutti gli immobili
posseduti da persone fisiche, compresi i soci di cooperative edilizie
a proprieta' indivisa, adibiti ad abitazione principale;
    c)  aliquota  agevolata  nella  misura  del 5,5 per mille per gli
immobili  adibiti  ad  attivita' commerciali, artigianali nell'ambito
del centro storico, cosi' come perimetrato ai sensi di legge, purche'
sussista  in  capo allo stesso soggetto la titolarita' dell'esercizio
dell'impresa  e  la  titolarita' del diritto di proprieta' o di altro
diritto reale sull'immobile.
2.  di  proporre  la  conferma altresi' della detrazione per la prima
abitazione  attualmente  in  vigore  in L. 200.000 Euro 103,29; dando
atto  che  tale  detrazione  si applica anche alle unita' immobiliari
appartenenti  a  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa
adibite  ad  abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli
alloggi  regolarmente  assegnati  dagli istituti autonomi per le case
popolari.
    (Omissis).
02X00077;
    Il  comune  di  GALLUCCIO (provincia di Caserta) ha adottato, l'8
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  approvare  per  l'anno  2002  le  aliquote dei tributi cosi' come
segue:
    (Omissis).
    c) I.C.I. 5 per mille;
    d) addizionale comunale I.R.P.E.F. 4 per mille.
    (Omissis).
02X00078;
    Il  comune  di  GARLATE  (provincia  di Lecco) ha adottato, il 30
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
stabilire  per  l'anno  2002  nella misura del 7 per mille l'aliquota
ordinaria  I.C.I  gravante  sugli immobili, da applicare a carico dei
soggetti  passivi sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
di  stabilire  per  l'anno  2002  nella  misura  del  5,5  per  mille
l'aliquota  imposta  comunale  sugli  immobili da applicare alla base
imponibile  di  cui  all'art.  5  del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n. 504, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei
soci  di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel
comune  di  Garlate, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale;
di  stabilire  per  l'anno  2002  nella  misura  del  5,5  per  mille
l'aliquota   imposta   comunale  sugli  immobili  da  applicare  alla
abitazione  concessa  in  uso  gratuito  ai  parenti in linea retta o
collaterale,  entro  il  secondo  grado  e  da questi utilizzata come
abitazione principale.
di  stabilire per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille l'aliquota
imposta  comunale  sugli  immobili gravanti sugli alloggi non locati,
intendendosi   tali  quelli  vuoti  per  l'intero  anno,  sulla  base
imponibile  di  cui  all'art.  5  del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504;
di   considerare   direttamente  adibita  ad  abitazione  principale,
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa  risulti  non  locata;  quella utilizzata dai soci di
cooperativa  a  proprieta'  indivisa,  quelle  regolarmente assegnate
dagli  istituti autonomi case popolari e infine quelle utilizzate dai
residenti  esteri  con  la  condizione  che  sia  l'unica  abitazione
posseduta non locata, col conseguente trattamento tributario previsto
per l'abitazione principale;
di  considerare  abitazione  principale  le  pertinenze (box, garage,
cantine, soffitte, ecc.) ancorche' distintamente iscritte in catasto,
a  condizione  che  il  proprietario  o  titolare di diritto reale di
godimento,  anche se in quota parte della pertinenza e che questa sia
durevolmente  ed  esclusivamente  asservita alla predetta abitazione.
Per  questo  aspetto  l'agevolazione  della detrazione si concretizza
nella  detrazione  dell'imposta  dovuta  per  la  pertinenza la parte
dell'importo  della detrazione che non ha trovato capienza in sede di
tassazione per l'abitazione principale
2.  di  stabilire  nella  misura  di  Euro  103,29  la detrazione per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo;
3.  di  stabilire l'elevazione della detrazione da Euro 103,29 a Euro
258,23  per  l'immobile adibito ad abitazione principale posseduto da
soggetti con reddito complessivo del nucleo familiare costituito solo
da  pensione  sociale,  oppure nucleo familiare con a carico soggetti
disabili   al   100%  riconosciuti  dagli  Enti  preposti  e  reddito
complessivo non superiore a Euro 20.658,28;
4.  di  stabilire l'elevazione della detrazione da Euro 103,29 a Euro
154,94  per  l'immobile adibito ad abitazione principale posseduto da
soggetti con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a
Euro 5.164,57.
Per  usufruire delle detrazioni di cui ai punti 3. e 4. l'interessato
fa  domanda in carta semplice, corredata da copia della dichiarazione
dei  redditi  dell'anno  precedente, nello stesso termine di scadenza
della dichiarazione di variazione I.C.I.
02X00079;
    Il  comune  di GATTEO (provincia di Forli-Cesena) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di stabilire per i motivi illustrati in premessa, per l'anno 2002
ai   fini  dell'applicazione  sul  territorio  comunale  dell'imposta
comunale sugli immobili le seguenti aliquote:
    aliquota  ridotta  pari al 5,2 per mille: per le unita' destinate
ad  abitazione  principale, nonche' per le unita' immobiliari ad essa
equiparate   per   legge  o  disposizione  regolamentare  e  relative
pertinenze;
    aliquota  pari al sette per mille: per le unita' abitative sfitte
o tenute a disposizione dal proprietario o titolare del diritto reale
di godimento;
    aliquota  ordinaria pari al 6,8 per mille: per tutti gli immobili
diversi  da  quelli  ai  quali  viene  applicata l'aliquota ridotta o
maggiorata.
2.   di  approvare  per  l'anno  2002  la  detrazione  d'imposta  per
abitazione  principale fino a Euro 104,00 (lire 201.372) da applicare
secondo   le   disposizioni   di   legge   nonche'   le  disposizioni
regolamentari  di  cui  al  comma  2  dell'art.  16  del  gia' citato
regolamento comunale;
3.  di  aumentare  a  Euro  205,00  (lire 396.935) per l'anno 2002 la
detrazione  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
prevista dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92 in
relazione alle seguenti particolari situazioni di carattere sociale:
    persone  sole  o  nuclei  familiari  di  due o piu' persone i cui
componenti abbiano tutti un'eta' non inferiore a 65 anni in possesso,
quale  sola  fonte  di  reddito,  oltre  all'unica unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione,  la  pensione  fino  a  Euro  6.714,00 (lire
13.000.039  mutue lorde se solo; la pensione fino a Euro 10.329 (lire
19.999.733)  annue  lorde se in coppia piu' Euro 826 (lire 1.599.359)
per ogni ulteriore anziano facente parte del nucleo.
4.  ai fini della ulteriore detrazione di cui sopra per la situazione
reddituale   si   fa   riferimento  al  reddito  percepito  nell'anno
precedente  a quello di imposizione I.C.I. Si stabilisce altresi' che
ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione dovra',
a norma di legge, presentare richiesta su apposito modulo predisposto
dal  comune  entro  il  30  giugno  2002 allegando alla richiesta una
autocertificazione  in  cui  si dichiarino che tutti i componenti del
nucleo familiare sono in possesso dei requisiti.
02X00080;
    Il comune di GENOVA ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di stabilire nella misura del 6,2 per mille l'aliquota dell'I.C.I.
ordinaria da applicare per l'anno 2002 alla base imponibile, ai sensi
delIart. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;
2. di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 5,8 per mille:
    a) in  favore  delle  persone fisiche soggetti passivi e dei soci
delle  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,  residenti nel
comune  di  Genova,  da applicare all'unita' immobiliare direttamente
adibita   ad   abitazione   principale  e  alle  pertinenze  di  tale
abitazione, come definite nel regolamento comunale;
    b) in  favore  delle  persone fisiche soggetti passivi, residenti
nel comune di Genova, da applicare alle unita' immobiliari locate con
contratto   registrato  ad  un  soggetto  persona  fisica,  residente
nell'immobile,  che  la  utilizzi come abitazione principale ai sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come
sostituito dall'art. 3 comma 53 legge 23 dicembre 1996 n. 662;
    c) in favore delle persone fisiche soggetti passivi per le unita'
immobiliari  concesse  in  uso  gratuito  a parenti, entro il secondo
grado,  ed  affini  di primo grado, si applica sia l'aliquota del 5,8
per  mille  sia  la  detrazione  per  l'abitazione  principale,  come
previsto  dall'art. 13  del regolamento sull'imposta comunale per gli
immobili,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  n.  166  del
21 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni.
    Al  fine  di accedere alle agevolazioni devono essere trasmesse o
consegnate  presso la Direzione risorse finanziarie, Settore tributi,
Ufficio  I.C.I.,  apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio,
da  parte  di  ogni  contraente,  nella  quale il proprietario dovra'
dichiarare  di  concedere  in  uso  gratuito l'immobile ad un parente
entro  il  secondo  grado  o  ad  un  affine di primo, non minori. Il
comodatario   dovra'   dichiarare   di   utilizzare  l'immobile  come
abitazione principale, indicando la data in cui e' stata stabilita in
tale  immobile  la  residenza.  L'applicazione  di  tali agevolazioni
decorre dalla trasmissione o consegna di tali dichiarazioni.
    L'applicazione  delle  agevolazioni e' in ogni caso rapportata al
periodo di residenza del soggetto utilizzatore. A tal fine il mese si
computa  per  intero se le condizioni per usufruire sia dell'aliquota
agevolata sia della detrazione, si sono protratte per almeno quindici
giorni.
    Le  agevolazioni  sopra  descritte  non  possono essere applicate
dallo  stesso  soggetto  passivo  a  piu' di due immobili concessi in
comodato;
3.  di  stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 5,8 per mille in
favore  dei  soggetti  passivi utilizzatori per le unita' immobiliari
classificate  o  classificabili  nelle  categorie catastali C1-C3 - D
(esclusa   la   categoria   D5)   -  B  direttamente  utilizzati  dal
proprietario   o  dal  titolare  del  diritto  di  usufrutto  od  uso
nell'esercizio  di  impresa, arte o professione, ai sensi dell'art. 6
comma   2  del  decreto  legislativo  n.  504  del  30 dicembre  1992
sostituito dall'art. 3 comma 53 della legge 23 dicembre 1996 n. 662;
4.   di   stabilire   un'aliquota   I.C.I.  pari  al  6,8  per  mille
relativamente   alle  unita'  immobiliari  destinate  alla  residenza
(categoria  catastale  A escluso A10), non utilizzate come abitazione
principale;
5.  di stabilire un'aliquota I.C.I. pari al 7 per mille relativamente
alle unita' immobiliari destinate alla residenza (categoria catastale
A escluso A10), non locate (non occupate) da oltre un anno;
6.  di  stabilire un'aliquota pari al 9 per mille, relativamente alle
unita'  immobiliari  destinate  alla residenza (categoria catastale A
escluso  A10),  limitatamente agli immobili non locati (non occupati)
per  i  quali  non  risultino  essere  stati  registrati contratti di
locazione da almeno due anni;
7.  di  stabilire  un'aliquota  I.C.I.  ridotta  pari  al 4 per mille
relativamente  ai  fabbricati realizzati per la vendita e non venduti
per un periodo comunque non superiore a tre anni da imprese che hanno
per  oggetto  esclusivo  o prevalente dell'attivita' la costruzione e
l'alienazione di immobili;
8.  di  stabilire  un'aliquota  I.C.I.  ridotta pari al 4 per mille a
favore   dei  proprietari  di  immobili  di  interesse  artistico  ed
architettonico   vincolati,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.
490/1999 localizzati nel centro storico di Genova (zona censuaria 1A)
che   siano   oggetto   di   interventi   finalizzati   al  recupero,
limitatamente alla durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
9.  di  stabilire un'aliquota pari al 4 per mille, limitatamente alla
durata  di  tre  anni  dalla  data  di  inizio  lavori,  a favore dei
proprietari  di  immobili  localizzati  nel  centro storico di Genova
(zona  censuaria  1A)  oggetto  di  recupero  edilizio che presenti i
seguenti requisiti:
    i lavori devono riguardare le unita' edilizie afferenti un intero
corpo scale, indipendentemente dalla destinazione d'uso;
    i  lavori  devono  riguardare parti condominiali, quali facciate,
cavedi,   coperture,   impianti   tipo  ascensore,  idrico  sanitario
condominiale,  riscaldamento,  o  comprendere  lavori specifici quali
ammodernamento  impianti di riscaldamento (anche la trasformazione da
condominiale  a  gasolio  ad  individuale a metano, l'eliminazione di
vecchi  impianti  in piombo, trasformazione impianto idrico da "bocca
tassata"  in  "acqua  diretta",  eliminazione  serbatoi  in  amianto,
sempreche' queste trasformazioni riguardino l'intero corpo scale);
    la  spesa  della  ristrutturazione,  per  unita' immobiliare deve
essere di importo pari o superiore a Euro 1.032,91, documentabile con
idonee fatture;
    i  lavori  devono  essere documentati con autorizzazione edilizia
oppure  D.I.A.  e  dichiarazione  asseverata del professionista o del
tecnico che ha seguito gli stessi; per gli impianti la documentazione
consiste  nel  verbale  condominiale e nella dichiarazione asseverata
del tecnico che ha certificato la regolarita' dell'impianto;
10.  di stabilire un'aliquota pari al 4,5 per mille per i proprietari
che  concedono  in  locazione immobili ad un soggetto persona fisica,
residente  nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale,
alle  condizioni  definite  in  base  agli  accordi stipulati in sede
locale   fra   le  organizzazioni  della  proprieta'  edilizia  e  le
organizzazioni   dei   conduttori maggiormente  rappresentative  come
definiti  dall'art. 2,  comma  3,  della  legge n. 431 del 9 dicembre
1998.
    I  soggetti  che  applicano  tale  aliquota dovranno presentare o
spedire,  tramite  raccomandata,  apposita comunicazione entro trenta
giorni dalla registrazione del contratto;
11.  di  stabilire  che  venga  considerata  direttamente  adibita ad
abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
12.  di fissare in Euro 155,00 la detrazione di cui all'art. 8, comma
2,  del  d.lgs.  n.  504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
13.  di  stabilire  in  Euro  310,00  la  detrazione per l'abitazione
principale per i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso
o   abitazione   dell'unita'   immobiliare   adibita   ad  abitazione
principale,  purche'  titolari  di  pensione  sociale  o  trattamento
integrato al minimo o pensione di invalidita' di valore non superiore
al  trattamento  pensionistico  integrato al minimo, a condizione che
tali  soggetti  non  posseggano  alcun  altro  reddito  o alcun altro
immobile.
    I  soggetti  che  usufruiscono  di  tale maggior  detrazione sono
tenuti  a  dichiarare  il  possesso dei requisiti, previsti dal comma
precedente,   espressamente   con   apposita  auto-certificazione  da
presentare  al  comune,  a  pena l'inammissibilita', entro il termine
previsto  per  il  versamento della prima rata di acconto dell'I.C.I.
2002;
14.  di stabilire un'aliquota I.C.I. agevolata pari al 2 per mille in
favore  dei  soggetti passivi utilizzatori di immobili classificati o
classificabili  nelle  categorie catastali C3, D1, D7, per un periodo
di  tre  anni  dall'iscrizione  della  nuova attivita' alla Camera di
Commercio di Genova.
    Le  nuove  attivita'  devono  essere riconoscibili nelle seguenti
tipologie:
      a) Terziario avanzato;
      b) Industria ed artigianato;
      c) Assistenza alla mobilita' veicolare;
      d) Attivita' trasportistiche;
      e) Impianti produttivi speciali;
    Il  soggetto  passivo  interessato  all'agevolazione  e' tenuto a
presentare   al   comune,   a   pena   l'inammissibilita',   apposita
certificazione attestante i requisiti, entro il 31 dicembre 2002.
    (Omissis).
02X00081;
    Il   comune  di  GIANO  dell'UMBRIA  (provincia  di  Perugia)  ha
adottato,  il  15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  Di  confermare  per  l'anno  2002, le aliquote per l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  istituita  con il
d.lgs.  30 dicembre  1992, n. 504, come approvate con atto consiliare
del 29 febbraio 2000 n. 10 nelle seguenti misure:
    a.  aliquota  fissa  del  6 per mille per tutti gli immobili, con
esclusione di quelli di cui al successivo punto b.
    b.  aliquota  fissa  del  7  per mille per gli alloggi non beati,
posseduti in aggiunta all'abitazione principale.
    (Omissis).
02X00082;
    Il  comune  di GIFFLENGA (provincia di Biella) ha adottato, il 19
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1)  di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura unica del 6 per mille;
    (Omissis).
02X00083;
    Il  comune  di GIOIA del COLLE (provincia di Bari) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).

=====================================================================
                      Tipologia                       |Aliquota/1000
=====================================================================
Aliquota ordinaria                                    |     6,5
---------------------------------------------------------------------
  Unita' immobiliare adibita ad abitazione nella quale|
il contribuente, che la possiede a titolo di          |
proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi |
familiari dimora abitualmente, in conformita' alle    |
risultanze anagrafiche, relative pertinenze (concetto |
di pertinenza riportato alla lettera A) dell'art. 20  |
deI regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.|
di cui alla deliberazione consiliare n. 78 del        |
23 dicembre 1998).     Sono equiparate all'abitazione |
principale:       a. le unita' immobiliari            |
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta'   |
indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci   |
assegnatari;       b. gli alloggi regolarmente        |
assegnate dall'Istituto autonomo case popolari;       |
      c. le unita' immobiliari possedute a titolo di  |
proprieta' da anziani o disabili, che acquisiscono la |
residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito|
di ricovero permanente, a condizioni che non risultano|
locate;       d. le unita' immobiliari possedute a    |
titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini      |
italiani non residenti nel territorio dello Stato, a  |
condizione che non risultano locate;       e. le      |
unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o |
di usufrutto da un unico proprietario purche'         |
comunicante con l'abitazione principale, anche se     |
catastalmente distinte o appartenenti a categorie     |
diverse;       f. le unita' immobiliari concesse in   |
uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale  |
diretta fino al secondo grado (genitori - figli -     |
nonni - nipoti - fratelli), a condizione che dette    |
unita' immobiliari siano classificate nel gruppo      |
catastale A)                                          |     4,5
---------------------------------------------------------------------
Aree fabbricabili, alloggi realizzati e non venduti:  |     6,8
---------------------------------------------------------------------
Fabbricati inagibili, inabitabili o tauscenti art. 17 |
e 18 del regolamento comunale per la disciplina       |
dell'I.C.I. (C.C. n. 78 del 23 dicembre 1998)         |Ridotta al 50%

2.  di  confermare e riconoscere sulle unita' immobiliari di cui agli
artt. 19 e 20 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  la  detrazione d'imposta di lire
220.000.
    (Omissis).
02X00084;
    Il  comune  di  GIUSVALLA (provincia di Savona) ha adottato, il 9
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per mille;
di  prevedere,  con decorrenza dall'anno 2002 che le aree edificabili
siano soggette alla aliquota I.C.I. del 4 per mille;
di prevedere, con decorrenza dall'anno 2002, che la detrazione per la
prima casa passi da lire 200.000 a lire 250.000;
    (Omissis).
02X00085;
    Il comune di GLORENZA (GLURNS) (provincia di Bolzano) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  a  norma dell'art. 8, terzo comma del d.leg. n.
504/1992  e  succ.  modd.,  anche  per  l'anno 2002 in Euro 180,00 la
misura   della   detrazione   per   la  abitazione  principale  nella
applicazione  dell'Imposta  comunale  sugli  immobili,  mentre  viene
confermata  nel  quattro  per  mille  l'aliquota  unitaria  per detta
imposta.
2. di confermare ovvero modificare anche per l'anno 2002 le ulteriori
disposizioni  regolamentari  emanate  con le precedenti deliberazioni
consiliari quanto segue:
    a) Agli   effetti   dell'applicazione  della  detrazione  per  la
abitazione   principale   si  considerano  parti  integranti  le  sue
pertinenze   allorquando   questa   e'   asservita  effettivamente  e
durevolmente al proprietario dell'abitazione o al titolare di diritto
reale di godimento.
    b) Non  vengono sanzionati i versamenti effettuati nell'anno 2002
in  due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 90 per
cento  dell'imposta  dovuta  per  il  periodo  di  possesso del primo
semestre  e  la  seconda, dal 1o al 20 dicembre, a saldo dell'imposta
dovuta per l'intero anno.
    c) Visto  che  il valore delle aree fabbricabili e' quello venale
in  comune  commercio,  non  si  fa luogo a partire dall'anno 2002 ad
accertamento  del  loro maggiore  valore  nei  casi  in cui l'imposta
dovuta  sia  stata  versata  sulla  base di valori non inferiori alle
155,00  Euro/mq  per le aree entro le mura cittadine e 88,00 Euro/mq.
per quelle situate all'infuori del cerchio cittadino.
    (Omissis).
02X00086;
    Il  comune  di  GORGA  (provincia  di  Roma)  ha  adottato, il 23
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
Di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta l.C.l. pari al
6 per mille;
Dare  atto  che dall'imposta dovuta dal soggetto passivo per l'unita'
immobiliare   adibita  ad  abitazione  principale  e  delle  relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire
200.000  rapportate  al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale  destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella
quale  il  contribuente,  che  la  possiede  a  titolo di proprieta',
usufrutto   o   altro   diritto  reale,  i  suoi  familiari  dimorano
abitualmente.
    (Omissis).
02X00087;
    Il  comune  di  GRADOLI  (provincia di Viterbo) ha adottato, il 8
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
Di  determinare  per  l'anno  2002 le stesse aliquote determinate per
l'anno 2001 dell'imposta comunale sugli immobili e cioe':
    a)   abitazione  principale  -  aliquota  del  5,5  per  mille  -
detrazione lire 200.000 pari a Euro 103,29;
    b) tutti gli altri immobili - aliquota 6,5 per mille.
    (Omissis).
02X00088;
    Il  comune  di  GREZZANA (provincia di Verona) ha adottato, il 26
novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. Di determinare le seguenti aliquote I.C.I. e detrazioni per l'anno
2002 e precisamente.
    l'aliquota  in  misura  del  6,5  per mille per la determinazione
dell'imposta per l'abitazione principale;
    l'aliquota  in  misura  deI  7  per  mille  per la determinazione
dell'imposta per gli altri fabbricati;
    la   detrazione   da   applicare   all'imposta  per  il  possesso
dell'abitazione principale in misura di lire 200.000;
    una ulteriore detrazione da applicare all'imposta per il possesso
dell'abitazione  principale  in misura di lire 150.000 per i titolari
di  pensione  sociale,  senza  altri  redditi, ad eccezione di quelli
derivanti dalle case di abitazione principale
    per  importi inferiori a lire 20.000 nessun versamento o rimborso
viene previsto;
    (Omissis).
02X00089;
    Il  comune di GUALDO CATTANEO (provincia di Perugia) ha adottato,
il  21  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di fissare per l'anno 2002 le seguenti aliquote e detrazioni:
    aliquota ordinaria: 7 per mille;
    aliquota per l'abitazione principale: 5,5 per mille;
    aliquota  per gli immobili oggetto di recupero di cui al comma 5,
art. 1 della legge 29 dicembre 1997, n. 449: 4 per mille;
    riconoscimento della qualifica di abitazione principale alle U.I.
di  proprieta'  di  anziani  o  disabili, non locate, anche se questi
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e cura a seguito di
ricovero permanente.
    detrazione annua per abitazione principale Euro 129,11
    (Omissis).
02X00090;
    Il   comune  di  GUARDIA  LOMBARDI  (provincia  di  Avellino)  ha
adottato,  il  15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di stabilire che per l'anno 2002 sono confermate:
    1)
      f) le seguenti aliquote I.C.I.:
        aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille;
        aliquota  ridotta  nella misura del 4 per mille per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale e per gli alloggi locati
con   contratto   registrato,  a  soggetti  che  Ii  utilizzano  come
abitazione principale;
    2) di  confermare,  inoltre,  la  detrazione I.C.I. di L. 200.000
prevista  dall'art. 8,  comma  2, del decreto legislativo n. 504/1992
per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
    (Omissis).
02X00091;
    Il  comune  di  IRMA  (provincia  di  Brescia)  ha  adottato,  il
29 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura
unica del 6 per mille;
2. di  determinare  per  l'anno  2002, la detrazione per l'abitazione
principale  agli  effetti  dell'imposta  comunale  sugli  immobili in
L. 200.000   indistintamente   per  tutte  le  abitazioni  principali
occupate  dal  soggetto  passivo,  nel  rispetto  degli  equilibri di
bilancio  ai  sensi  di  quanto  previsto dall'art. 8 - comma 3 - del
decreto legislativo n. 504/1992. come modificato dall'art. 3 comma 55
- della legge n. 662/1996.
    (Omissis).
02X00092;
    Il  comune  di  ISOLABELLA  (provincia di Torino) ha adottato, il
15 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare  per  l'anno  2002 l'aliquota unica del 5 per mille
sull'imposta comunale sugli immobili - I.C.I.
2. di confermare in Euro 103,29 la detrazione d'imposta per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale.
    (Omissis).
02X00093;
    Il  comune di IONADI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il
4 marzo  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  approvare  le  aliquote  dell'I.C.I.  - imposta comunale sugli
immobili,  in  questo  comune,  con effetto dal 1o gennaio 2002, come
segue:
    abitazione principale 6 per mille;
    per tutti gli altri casi aliquota unica del 6,5 per mille.
2. di  stabilire  che  dall'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,
fino  a  concorrenza  del sua ammontare, di Euro 103,29 rapportate al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
Per   abitazione   principale   s'intende   quella   nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le  disposizioni  di  cui  al  presente  capo si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'  adibita  ad  abitazione  principale dei soci assegnatari,
nonche'  agli  alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
per le case popolari;.
    (Omissis).
02X00094;
    Il  comune  di LACES (Latsch) (provincia di Bolzano) ha adottato,
il   28 novembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    II  comune  di  Laces  (provincia  di  Bolzano)  ha  adottato  il
28 novembre   2001   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  di  aliquota  e  di  detrazione dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) per l'anno di imposta 2002
    (Omissis).
1. con  l'effetto  per l'anno 2002 viene fissata la seguente aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili:
    a) 4  per mille per tutte le unita' immobiliari (come abitazioni,
aree   fabbricabili,   terreni   agricoli   ed  immobili  non  esenti
dall'imposta ecc.);
    2. con  l'effetto  per  l'anno  2002  viene  fissata  la seguente
detrazione  d'imposta  per le unita' immobili direttamente adibite ad
abitazione  principale nonche' per gli appartamenti dell'Istituto per
l'edilizia  abitativa agevolata siti nel comune di Laces: Euro 440,00
(L. 851.960)
    (Omissis).
02X00095;
    Il comune di LARIANO (provincia di Roma) ha adottato, il 17 marzo
2002,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
1. di  stabilire le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione
dell'I.C.I.  imposta  comunale  sugli  immobili  in questo comune con
effetto dal 1o gennaio 2002:
    a) aliquota  ordinaria  del  5  per  mille  per  tutti i soggetti
passivi;
    b) dall'imposta   dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro 136,861 rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
    Per   abitazione  principale  s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro  diritto  reale,  ed  i  suoi  familiari  dimorano abitualmente
nonche'  le  altre  tipologie  eventualmente previste dal regolamento
I.C.I. vigente alla data del 1 gennaio 2001;
    c) la detrazione prima casa e' elevata sino a concorrenza del suo
ammontare  per un importo possibile di ulteriori Euro 121,367 per cui
la  concorrenza  massima dell'ipotesi b) e c) del presente deliberato
sia  comunque  di  massime  Euro  258,228  cosi'  come  previsto  dal
regolamento  I.C.I.  vigente,  per  quelle  famiglie  con presenza di
disabili  e  con reddito, compresi i redditi con ritenuta alla fonte,
dei  componenti  il  nucleo  familiare  convivente non superiore a L.
41.549.625 ovvero Euro 21.458,59 per l'anno 2000;
2. l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati inagibili o
inabitabili  secondo  quanto  previsto  dall'art. 4  del  regolamento
I.C.I. approvato con deliberazione di c.c. n. 16 del 26 marzo 1999.
    (Omissis).
02X00096;
    Il  comune  di  LAURIA  (provincia di Potenza) ha adottato, il 26
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno 2002 che le aliquote I.C.I. sono state
fissate nelle misure seguenti:
    5,5 per mille per le abitazione principali;
    6,5 per mille per tutti gli altri immobili;
2.  di  dare  atto  che  la  detrazione  d'imposta  per  l'abitazione
principale corrisponde al minimo di legge pari a L. 200.000.
    (Omissis).
02X00097;
    Il  comune  di  LAVENA  PONTE  TRESA  (provincia  di  Varese)  ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
Di  stabilire  per  l'anno  d'imposta  2002  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli immobili nella misura del 4,65 per mille per la prima
casa  e del 5,5 per mille per la seconda casa, e la detrazione per la
prima  casa  in  Euro  103,30,  vale  a  dire  nella  misura prevista
dall'art. ,  comma  2  del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre
1992, cosi' come successivamente modificato ed integrato.
    (Omissis).
02X00098;
    Il  comune di LETTOMANOPPELLO (provincia di Pescara) ha adottato,
il  15  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota  comunale  sugli
immobili  istituita  con  decreto  legislativo n. 504 del 30 dicembre
1992, nella misura del 4,8 per mille;
2.  di  fissare in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale.
    (Omissis).
02X00099;
    Il  comune  di  LOMELLO  (provincia  di  Pavia)  ha  adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota d'imposta comunale sugli
immobili I.C.I. nelle seguenti misure:
    a) 5 per mille per le prime case e loro pertinenze;
    b) 6 per mille per altri fabbricati e terreni;
    c) 7 per mille per gli immobili sfitti.
Agevolazioni
    Ulteriore  detrazione di L. 100.000 oltre le prime L. 200.000 per
i  nuclei familiari il cui reddito complessivo riferito al periodo di
imposta precedente non superi L. 10.000.000 per ogni componente.
    (Omissis).
02X00100;
    Il  comune  di  LONIGO  (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire  per  l'anno 2002 le seguenti aliquote differenziate in
conformita'  all'art. 4  del  decreto legge 437/1996 convertito nella
legge   24   ottobre  1996,  n.  556  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  e  art. 7  del  Regolamento  comunale  sopracitato per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
    a) aliquota  di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dal
successivo punto b), nella misura del 6 per mille;
    b) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille a favore di:
      persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie
a  proprieta'  indivisa,  residenti  in  questo  comune, per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
      persone  fisiche soggetti passivi che hanno concesso abitazioni
in  uso  gratuito  a  parenti  in linea retta entro il 1oº grado e da
questi  effettivamente  utilizzate  come  abitazione  principale  e a
condizione  che  questi  ultimi  vi  abbiano  trasferito  la  propria
residenza;
    (Omissis).
1.  L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati
inagibili  o  inabitabili  e di fatto non utilizzati limitatamente al
periodo  dell'anno  durante  il  quale  sussistono  dette condizioni.
L'inagibilita'  o  inabitabilita'  e'  accertata dall'ufficio tecnico
comunale,  con  perizia  a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione.  In  alternativa  il  contribuente  ha la facolta' di
presentare   dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 445 dei 28 dicembre 2000, art. 47.
2.   Sono  considerati  inagibili  o  inabitabili  i  fabbricati  che
risultano  oggettivamente  ed assolutamente inidonei all'uso cui sono
destinati,  per  ragioni  di  pericolo  all'integrita'  fisica o alla
salute   delle   persone.   Non   possono  considerarsi  inagibili  o
inabitabili  gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori
di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al
miglioramento  degli  edifici. La riduzione dell'imposta nella misura
del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda
di   perizia  all'ufficio  tecnico  comunale  oppure  dalla  data  di
presentazione al comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo
stato di inagibilita' o di inabitabilita'.
3.   Dalla   imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  si detraggono, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro 103,291 rapportate al periodo
dell'anno   durante   il  quale  si  protrae  tale  destinazione;  la
detrazione   deve  essere  suddivisa,  in  caso  di  piu'  contraenti
dimoranti,  in  parti  uguali  tra loro. Per abitazione principale si
intende  quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo
di  proprieta',  usufrutto  o altro diritto reale, e i suoi familiari
dimorano abitualmente. Nel caso in cui la detrazione superi l'importo
dell'imposta  dovuta  per l'abitazione principale, la differenza puo'
essere   computata   nel   calcolo  dell'imposta  per  le  pertinenze
dell'abitazione principale.
4.  I nuclei familiari che si trovano nelle seguenti condizioni hanno
diritto  ad  una  ulteriore  detrazione  cosi'  suddivisa  purche' in
possesso della sola abitazione principale e sue eventuali pertinenze:
    tre  figli  a  carico,  intendendosi  tali  quelli  fiscalmente a
carico: Euro 51,646
    quattro  figli  a  carico, intendendosi tali quelli fiscalmente a
carico: Euro 103,291
    cinque  figli  (e  oltre)  a  carico,  intendendosi  tali  quelli
fiscalmente a carico: Euro 154,937
Per  godere di tali benefici i contribuenti' devono obbligatoriamente
presentare  apposita  dichiarazione  sostitutiva di certificazione ai
sensi  del  d.P.R.  n.  445/2000  entro  il  30 giugno  dell'anno  di
competenza.  Ogni  variazione delle sopraindicate condizioni comporta
l'obbligo da parte del contribuente di presentare altra dichiarazione
in base alla mutata situazione familiare.
5.  Ai nuclei familiari, con almeno un soggetto portatore di handicap
e   con   invalidita'  permanente  pari  al  100%  e/o  soggetti  con
invalidita'  pari  al  100%  riconosciuti  come tali dalla competente
autorita' secondo la legge 104/1992, viene riconosciuta una ulteriore
detrazione   di   Euro   103,291.  Per  godere  di  tali  benefici  i
contribuenti    devono    obbligatoriamente    presentare    apposita
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  ai  sensi  del d.P.R.
445/2000 entro il 30 giugno dell'anno di competenza.
6.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo si applicano anche
alle  unita'  immobiliari,  appartenenti  alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari.
    La   detrazione  dell'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare
concessa  in  uso gratuito dal proprietario ai parenti in linea retta
entro  il  1o  grado, spetta in parti uguali ai soli soggetti passivi
che   sono   in   rapporto   di   parentela  fino  al  1o  grado  con
l'utilizzatore,    non   soggetto   passivo,   in   via   principale,
dell'abitazione.  Nel  caso in cui l'abitazione sia utilizzata in via
principale   anche  da  un  solo  soggetto  passivo  contitolare,  la
detrazione  spetta per intero a quest'ultimo, indipendentemente dalla
quota  di  possesso,  cosi'  come  prevede la legge in via ordinaria,
mentre gli altri contitolari beneficiano della sola aliquota ridotta,
purche' siano parenti fino al 1o grado dell'occupante l'abitazione.
7.  Le  agevolazioni  sopra  descritte  sono  rapportate  al  periodo
dell'anno  durante  il  quale  permane  la  destinazione  dell'unita'
immobiliare ad abitazione principale.
8.  Per  godere della detrazione di cui al comma 6, 2o capoverso e di
conseguenza   anche   dell'aliquota   ridotta,  il  soggetto  passivo
interessato  deve  presentare  contestualmente  alla dichiarazione di
variazione,  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta' ai
sensi  dell'art. 47  deI  d.P.R. 445/2000 attestante gli immobili che
hanno variato le caratteristiche in conseguenza della destinazione ad
abitazione  principale derivante dalla concessione in uso gratuito, e
i soggetti interessati.
9.  Le  detrazioni di cui ai commi precedenti possono essere cumulate
fino  a  raggiungere  il  limite  massimo  di  Euro  258,228 ai sensi
dell'art. 8 comma 3, del d.lgs. n. 504/1992.
02X00101;
    Il  comune  di  LORSICA  (provincia di Genova) ha adottato, il 26
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  applicare  per  l'anno  2002,  nella  misura  del  5,5  per mille
l'aliquota  I.C.I.,  imposta  comunale  sugli immobili, nonche' nella
misura  prevista  dalla  normativa vigente, convertita, (omissis), in
Euro 103,30 la detrazione per la prima casa.
    (Omissis).
02X00102;
    Il  comune  di MACERATA FELTRIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha
adottato,  il  21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
ritenuto di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nel seguente
modo:
    ordinaria aliquota: 6,5 per mille;
    abitazione principale: aliquota 5,5 per mille;
dando  atto  che  la  scelta delle diverse aliquote tiene conto delle
indicazioni  contenute  nella legge, nonche' della diversa situazione
di  chi  possiede  la  sola casa di abitazione, rispetto a chi non ha
altri immobili.
    (Omissis).
di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 come segue:
    aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
    aliquota abitazione principale: 5,5 per mille.
    (Omissis).
02X00103;
    Il  comune  di  MAGLIE  (provincia  di  Lecce) ha adottato, il 25
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di
cui al decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni per
l'anno  2002  nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili con
le seguenti eccezioni:
    a) unita'   immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo d'imposta, aliquota: 5,5 per mille;
    b) unita'  immobiliari regolarmente assegnate con patto di futura
vendita   a   soggetti  con  reddito  non  superiore  a  Euro  15.500
daIl'I.A.C.P., aliquota: 5 per mille;
    c) unita' immobiliari locate mediante contratti intercategoriali,
e  cioe'  contratti  stilati  fra  le  associazioni  di categoria dei
proprietari e degli inquilini, aliquota: 5 per mille;
    d) prima  abitazione  di proprieta' di nuclei familiari dei quali
facciano  parte  portatori  di  handicap,  inabili a qualsiasi lavoro
proficuo: aliquota 5 per mille.
L'agevolazione  e'  concessa  a  condizione  che  entro  il 30 giugno
dell'anno  cui  l'imposta  si  riferisce  sia  presentata all'Ufficio
tributi del comune apposita dichiarazione, su moduli predisposti;
    e) riconoscere   una   ulteriore   detrazione   nell'applicazione
dell'imposta   comunale   sugli   immobili,  pari  a  Euro  61,97  da
aggiungersi  alla  detrazione  di  Euro  113,62,  queset'ultima  gia'
prevista  e  deliberata  con  atto di C.C. n. 17 del 28 febbraio 1997
perle  abitazioni principali, ai soggetti passivi di imposta titolari
di pensione che:
      e1) siano proprietari o titolari di usufrutto, uso o diritto di
abitazione  del solo alloggio abitato e dell'eventuale annesso garage
o  posto  macchina  e/o oltre pertinenze annesse all'abitazione quale
unico  diritto  reale  del contribuente al primo di gennaio 2002. Nel
caso  di  abitazione  utilizzata  con  diritto  di  usufrutto,  uso o
abitazione,  il  contribuente  non  deve avere alcun altra proprieta'
immiobiliare;
      e2)  abbiano  compiuto  il sessantacinquesimo anno di eta' alla
data del 1o gennaio 2002;
      e3) siano in possesso al 1o gennaio 2002 di redditi da pensione
che nel 2001 siano di importo entro:
        Euro  6.714,00  per  nuclei  familiari  composti  da una sola
persona;
        Euro 10.330,14 per nuclei familiari composti dal contribuente
pensionato con coniuge a carico.
    Il  contribuente  pensionato  non  deve avere altri redditi oltre
l'abitazione  principale.  Inoltre,  non  si  fa luogo alla ulteriore
detrazione  se  del nucleo familiare fanno parte altri componenti che
siano  titolari  di redditi di qualsiasi natura, anche se provenienti
unicamente da fabbricati.
L'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione, inoltre, non
e'  ammessa per quei proprietari o titolari del diritto di usufrutto,
uso o abitazione, che abbiano l'abitazione principale classificata in
A1   -  A7  -  A9  (rispettivamente  abitazioni  di  tipo  signorile,
abitazioni  in  villini,  abitazioni in villa o castelli o palazzi di
eminenti pregi artistici o storici);
    f)  approvare  i  seguenti  criteri  applicativi  ai  fini  della
ulteriore detrazione di cui alla precedente lettera e):
      f1)  il  contribuente  deve  presentare la domanda per ottenere
l'aumento  della  detrazione  entro  il 30 giugno 2002. Nella domanda
l'interessato deve indicare:
        nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codisce fiscale;
        di  essere  in possesso di tutti i requisiti richiesti per il
riconoscimento del diritto alla detrazione fino a Euro 175,59;
      f2)  alla  domanda,  che  dovra'  essere presentata all'ufficio
tributi  del  comune  di  Maglie entro il 30 giugno 2002, va allegata
copia   dell'ultima   dichiarazione   dei   redditi   e   dell'ultima
dichiarazione  I.C.I...  Nel  caso in cui non sia tenuto a presentare
dichiarazione  dei  redditi, l'interessato dovra' presentare apposita
autocertificazione.   L'amministrazione   si  riserva  di  richiedere
documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di
dichiarazione infedele si procedera' a norma di legge.
    g) di  confermare  in  Euro  113,62  la  detrazione  per l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ai
sensi  del  combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 8 del d.lgs.
n.  504/1992  come  sostituiti  dall'art. 3, comma 55, della legge n.
662/1996.
    h) di   confermare  le  particolari  agevolazioni  contenute  nel
regolamento  appronto  con  consiliare  n.  55  del 26 ottobre 1998 e
successive modificazioni;.
    (Omissis).
02X00104;
    Il  comune  di MAIOLO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato,
il   31 dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.
    (Omissis).
02X00105;
    Il comune di MARCIANISE (provincia di Caserta) ha adottato, il 29
marzo  2002,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. applicare alle unita' immobiliari possedute dal soggetto passivo a
titolo  di  abitazione principale l'aliquota nella misura del 5,5 per
mille;
2.  applicare  a  tutti  gli  altri  immobili  posseduti dal soggetto
passivo  diversi  dall'abitazione  principale l'aliquota nella misura
del 6,5 per mille;
3.  applicare  la  detrazione  di  Euro 124,00 all'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale.
    (Omissis).
02X00106;
    Il  comune  di  MARCIANO  della  CHIANA  (provincia di Arezzo) ha
adottato,  il  27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  (omissis)  con riferimento all'anno 2002, le aliquote
d'imposta  gia'  vigenti  per l'anno 2001, nella misura 5,5 per mille
per  le  abitazioni  principali  e  del  6 per mille per gli immobili
diversi dalle abitazioni principali.
    (Omissis).
02X00107;
    Il  comune di MARIGLIANELLA (provincia di Napoli) ha adottato, il
1o marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare in questo comune per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I,
nelle seguenti misure:
    aliquota ordinaria: 6 per mille;
    aliquota agevolata: 5,5 per mille, prima abitazione;
    aliquota agevolata: terreni;
    aliquota agevolata: fabbricati ad uso diverso nell'abitazione;
    aliquota agevolata: aree fabbricabili;
sulla  prima abitazione la detrazione di Euro 103,30, con la seguente
agevolazione:
      da Euro 103,30 a Euro 154,94 nei seguenti casi:
        a) pensionati   con   reddito  annuale  imponibile,  ai  fini
I.R.P.E.F.,  di  tutti  i componenti del nucleo familiare fino a Euro
12.911,43, piu' Euro 826,34 per ogni persona a carico;
        b) portatori  di handicap con attestato di invalidita' civile
con  reddito  annuale  imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti
del  nucleo familiare fino a Euro 12.911,43 piu' Euro 826,34 per ogni
persona a carico;
        e) famiglie  numerose  con nucleo familiare composta da sei o
piu'  componenti  al 1o gennaio 2002, con reddito familiare, riferito
all'anno  2001,  non  superiore  a Euro 7.230,40 annui netti per ogni
componente il nucleo familiare se trattasi di lavoratore dipendente e
non  superiore  a  Euro  5.681,03  annui netti per ogni componente il
nucleo familiare se trattasi di lavoratori autonomi;
        d) disoccupati  con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEE
di Euro 12.911,43 piu' Euro 826.34 per ogni persona a carico;
        e) lavoratori  in  cassa  integrazione  con  reddito  annuale
imponibile  ai fini I.R.P.E.F. di Euro 12.911,43 piu' Euro 826,34 per
ogni persona a canto.
L'agevolazione  di  cui  sopra viene concessa a condizioni che nessun
familiare  dimorante  nell'appartamento  possiede  al 1o gennaio 2002
altre  proprieta' immobiliari (fabbricati e terreni) oltre quella per
la quale viene richiesta l'ulteriore detrazione.
    (Omissis).
02X00108;
    Il  comune  di  MARONE  (provincia di Brescia) ha adottato, il 12
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli Immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nel modo
seguente:
      7 per mille aliquota ordinaria;
      6 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze.
2.  di  determinare  in Euro 103,29 (pari a L. 200.000) la detrazione
per l'abitazione principale e sue pertinenze.
    (Omissis).
02X00109;
    Il  comune  di  MASSA DI SOMMA (provincia di Napoli) ha adottato,
l'11   marzo   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
5,5 per mille per la prima casa;
6,5 per mille per gli altri immobili.
    (Omissis).
02X00110;
    Il  comune  di  MELARA  (provincia  di  Rovigo)  ha  adottato, il
13 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2002  la detrazione per l'abitazione
principale pari a Euro 103,29;
2.  di  confermare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  del 5,5 per mille, ad eccezione delle
voci sottoriportate;
    aliquota  pari  al 7 per mille a tutti i soggetti passivi per gli
alloggi posseduti e non locati;
    aliquota ridotta, pari al 4 per mille a tutti i soggetti passivi,
appartenenti  a  nuclei  familiari  che  abbiano contratto matrimonio
nell'anno corrente;
    aliquota ridotta, pari al 4 per mille per le nuove imprese che si
insediano  nel  territorio  del  comune  di  Melara  nell'anno  2001,
specificando  che  l'agevolazione  avra  durata  di  tre  anni  e  si
applichera'   sui   fabbricati   nuovi   o   ristrutturati  attinenti
l'attivita' produttiva e che la condizione per ottenere tale aliquota
e' che si tratti di nuova azienda.
    (Omissis).
02X00111;
    Il  comune di MEL (provincia di Belluno) ha adottato, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
l'aliquota applicata e' quella minima del 4 per mille.
    (Omissis).
02X00112;
    Il  comune  di  MELISSA  (provincia  di  Crotone) ha adottato, il
27 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1)  di  stabilire,  (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili - I.C.I. - per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille;
2)  di  stabilire  la  misura  della  detrazione  da  applicarsi alla
predetta   imposta   per   l'abitazione   principale   in  L. 220.000
relativamente all'anno 2002;
    (Omissis).
02X00113;
    Il   comune  di  MERONE  (provincia  di  Como)  ha  adottato,  il
17 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. (imposta comunale
sugli immobili) e la detrazione come segue;
    4,9  per mille e detrazione di Euro 155,00 annue per l'abitazione
principale;
    5,2 per mille per altri fabbricati e aree fabbricabili.
    (Omissis).
02X00114;
    Il  comune  di  MESOLA  (provincia  di  Ferrara)  ha adottato, il
26 marzo  - 17 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di mantenere, per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del 6,5 per mille;
2.  di  dare atto che la detrazione per le unita' immobiliari adibite
ad abitazione principale e' fissata in Euro 108,46.
    (Omissis).
02X00115;
    Il  comune di MEZZANE di SOTTO (provincia di Verona) ha adottato,
il   29  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare per l'anno 2002, (omissis), le seguenti aliquote e
detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili in vigore per
l'anno 2001:

=====================================================================
  Descrizione dei cespiti e delle detrazioni   |Aliquote e detrazioni
=====================================================================
unita' immobiliari non adibite ad abitazione   |
principale, classificati nel gruppo catastale  |
"A"                                            |     7 per mille
---------------------------------------------------------------------
per tutte le altre categorie di immobili       |     5 per mille
---------------------------------------------------------------------
detrazione per l'anita' immobiliare adibita ad |
abitazione principale del soggetto passivo     |
(fruibile comunque fino a concorrenza          |
dell'imposta)                                  |     Euro 104,00

    (Omissis).
02X00116;
    Il  comune  di  MEZZOMERICO (provincia di Novara) ha adottato, il
29 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  applicare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote e detrazioni
I.C.I.:
    aliquota ordinaria 5,5 per mille;
    aliquota aree edificabili 7 per mille. Riduzioni ed agevolazioni:
abitazione   principale   5   per   mille,   detrazione  Euro 129,11.
    (Omissis).
02X00117;
    Il  comune  di  MOMBALDONE  (provincia  di  Asti) ha adottato, il
28 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di confermare, anche per l'anno 2002, le seguenti aliquote:
    5  per  mille  per i residenti e 6 per mille per i non residenti,
fatta salva l'applicazione delle agevolazioni sotto elencate:
    (Omissis);
1.  esenzione  totale  fino  a  3  anni,  a favore dei proprietari di
terreni,  fabbricati  o  porzioni  di  essi  (incluse  le pertinenze)
situati  in centro storico o in aree produttive (come individuate dal
piano  regolatore comunale), che decidano di insediarvi (direttamente
o attraverso contratto regolarmente registrato di cessione a terzi in
locazione  o  comodato, da presentare in copia al comune insieme alla
denuncia di variazione I.C.I.) un'attivita' commerciale o artigianale
tale  esenzione  e', di norma, limitata ai soli locali e pertinenze o
porzioni  di  terreno effettivamente adibiti ad attivita' produttiva,
ma puo' estendersi all'intero fabbricato o terreno, se, dal contratto
di  locazione  o  comodato,  risulti  che  il  fabbricato ceduto o da
edificare verra' adibito anche ad uso abitazione del conduttore;
2.  esenzione  totale,  a favore dei proprietari di aree fabbricabili
che siano, comunque, utilizzate per l'attivita' agricola, purche':
    a) il   proprietario   sia  coltivatore  diretto  o  imprenditore
agricolo  il  cui reddito derivante dall'attivita' agricola superi il
50% del reddito complessivo imponibile;
    b) l'area  fabbricabile  sia  ceduta  in  affitto  a  coltivatore
diretto  o  imprenditore  agricolo (in tal caso occorre presentare in
comune  apposita  denuncia  di  variazione I.C.I. allegando copia del
contratto d'affitto regolarmente registrato);
3.  esenzione  totale,  a  favore  dei  proprietari  di  fabbricati e
pertinenze  adibiti  ad  abitazione  principale  e/o all'esercizio di
attivita' agricole, purche' il proprietario sia:
    a) coltivatore   diretto   o   imprenditore   agricolo  a  titolo
principale in attivita';
    b) coltivatore   diretto   o   imprenditore   agricolo  a  titolo
principale  in  pensione, ma che continua a versare volontariamente i
contributi di legge;
    c) persona  fisica  o giuridica proprietaria di almeno 20.000 mq.
(2  ettari)  di  terreno  sul  territorio  del  comune,  che eserciti
effettivamente  l'attivita' agricola e sia titolare di partita I.V.A.
agricola;
4.   riduzione  al  50%,  a  favore  dei  proprietari  di  fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili;
5.  applicabilita'  della  detrazione  di  Euro  103,30, a favore dei
proprietari di fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea
retta  fino al secondo grado (es. nonno a nipote, figlio a genitore e
viceversa),  purche'  il  familiare sia residente nel comune ed abbia
scheda anagrafica autonoma rispetto al proprietario;
6. applicabilita' dell'aliquota agevolata (5 per mille), a favore dei
proprietari  non  residenti  di  fabbricati  concessi  in locazione o
comodato  (con  contratto  regolarmente  registrato, da presentare al
comune  insieme alla denuncia di variazione I.C.I.) a soggetti che vi
stabiliscano la propria residenza.
    i  teneni agricoli ricadenti in area montana (tutto il territorio
comunale)   sono   esenti   dal   pagamento   dell'I.C.I.,  ai  sensi
dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
    la detrazione di Euro 103,30 e' appilcabile a tutte le pertinenze
ubicate  nello  stesso  edificio o nello stesso complesso immobiliare
dell'abitazione  principale,  fino  alla concorrenza della detrazione
stessa;
    il  fabbricato  in  proprieta'  o  usufrutto di persona anziana o
disabile  che  abbia  trasferito,  in  modo  permanente,  la  propria
residenza   in  istituto  di  ricovero  o  sanitario,  e'  assimilato
all'abitazione   principale   con   conseguente   applicazione  delle
agevolazioni previste, purche' l'immobile non risulti locato;
    il  fabbricato  di  proprieta'  di  enti pubblici Stato, regioni,
province, comuni, comunita' montane, A.S.L., ecc. o consorzi fra tall
enti  sono esenti dal pagamento dell'I.C.I. ai sensi dell'art. 7, del
decreto  legislativo n. 504/1992 e dell'art. 59, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo n. 446/1997;
    gli   immobili   utilizzati   a  qualsiasi  titolo  da  enti  non
commerciali  (associazioni  senza  scopo di lucro, comitati, ecc.) si
considerano  esenti dal pagamento dell'I.C.I., ai sensi dell'art. 59,
comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 446/1997.
    (Omissis).
02X00118;
    Il  comune  di  MONGUZZO  (provincia  di  Como)  ha  adottato, il
30 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale
sugli immobili) nelle seguenti misure:
    a) aliquota I.C.I. relativa all'abitazione principale comprese le
pertinenze di cui all'art. 817 del codice civile pai al 4 per mille;
    b) aliquota   I.C.I.   relativa   ad  altri  fabbricati  ed  aree
fabbricabili: pari al 7 per mille;
    c) di  fissare  la  detrazione per l'abilitazione principale, per
l'anno 2002, nella misura di Euro 104,00.
    (Omissis).
02X00119;
    Il  comune di MONSAMPIETRO MORICO (provincia di Ascoli Piceno) ha
adottato,  il  12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
per  l'anno  2002, di confermare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per
le  unita'  immobiliari  destinate  ad  abitazione principale, con la
detrazione  per  la  prima abitazione di Euro 103,29, e per tutti gli
altri cespiti.
    (Omissis).
02X00120;
    Il  comune  di MONSALPOLO DEL TRONTO (provincia di Ascoli Piceno)
ha  adottato,  il  15  novembre  2001,  la  seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  riconfermare  l'aiquota  dell'Imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli
immobili.
    (Omissis).
02X00121;
    Il  comune di MONTALTO LIGURE (provincia di Imperia) ha adottato,
il  27  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
confermare  ed  approvare  per  l'anno  2002  l'aliquota I.C.I. nella
misura  del  5,5  per  mille  per l'abitazione principale e del 7 per
mille per ogni altro immobile.
evidenziare  che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione  principale  del  soggetto passivo si detraggono, fino
alla  concorrenza  del  suo  ammontare, Euro 103.29 pari a L. 200.000
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione, mentre se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima si verifica
rilevare  che  ai  sensi  dell'art  3,  commi  48  e  51  della legge
23 dicembre  1996, n. 662, sono state rivalutate le rendite catastali
urbane  del  5%,  nonche'  i redditi dominicali del 25% ai fini della
determinazione del valore imponibile I.C.I.
    (Omissis).
02X00122;
    Il  comune di MONTE SAN BIAGIO (provincia di Latina) ha adottato,
il   22   marzo   2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
a.  di  confermare,  per l'anno 2002 nelle misure di cui al prospetto
che  segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'impposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504.
Aliquota del 6 per mille:
    1. abitazione principale (quella nella quale il contribuente, che
la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro titolo reale, e
suoi familiari vi risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente);
    2. abitazione concessa come abitazione principale ad uso gratuito
a  parenti con nucleo familiare autonomo in linea retta di I grado al
coniuge  ancorche'  separato  o  divorziato ed agli affini entro il I
grado,  (il soggetto passivo deve far pervenire al comune entro il 31
dicembre c.a. apposita comunicazione);
    3.  unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da anziani, disabili residenti permanentemente in istituti
di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata,
viene considerata abitazione principale;
    4.  unita'  immobiliare  appartenente alle cooperative edilizie a
priprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dai  soci
assegnatari viene considerata abitazione principale, purche' sussista
per  i soci stessi la condizione della identita' di dimora abituale a
residenza anagrafica;
    5.  alloggi  regolarmente  assegnati dagli Istituti autonomi case
popolari;
    6.  unita' immobiliari censite nel catasto urbano classificate in
gruppo  A/10 - gruppo B (tutte) - gruppo C (tutte) - gruppo D (tutte)
- gruppo E (tutte);
    7. pertinenze;
    8.  unita'  immobiliare  posseduto  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da  cittadini  italiani non residenti nel territorio dello
Stato, a condizione che non risultino locate.
Aliquota del 7 per mille:
    altri immobili non compresi nelle precedenti categorie;
    (Omissis).
02X00123;
    Il  comune  di  MONTE  SAN  MARTINO  (provincia  di  Macerata) ha
adottato,  il  22 febbario 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
immobiliare  (I.C.I),  nella misura unica del 6 per mille, rapportato
al  valore  degli  immobili,  con  detrazione per unita' immobiliare,
adibita ad abitazione principale, pari a Euro 103,29 (L. 200.000);
2.  di  stabilire  l'aliquota,  denominata "addizionale" da applicare
all'I.R.P.E.F., nella misura di 0,4 punti percentuali, con decorrenza
1 gennaio 2002.
    (Omissis).
02X00124;
    Il  comune di MONTEBELLO IONICO (provincia di Reggio Calabria) ha
adottato,  l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  rideterminare  le  aliquote  da  applicare per l'anno 2002, nelle
seguenti misure:
    a) 5 per mille per unita' immobiliari utilizzate quale abitazione
principale del proprietario;
    b) 5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a figli
e/o genitori del proprietario;
    c) 5 per mille per le aree fabbricabili;
    d) 6 per mille per tutti gli altri fabbricati;
    e) 4  per  mille  per  le  abitazioni  non locate di disabili con
residenza in istituti di ricovero o sanitari;
Detrazione per l'abitazione principale del proprietario Euro 110,00.
    (Omissis).
02X00125;
    Il comune di MONTEDINOVE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2002 nella misura del:
    5  per  mille  per  guanto  riguarda  la prima casa e le relative
pertinenze;
    6,5  per  mille  per  tutti  gli  altri  fabbricati  ed i terreni
edificabili;
detrazione  d'imposta  per  la  prima  casa, unica per tutti, di Euro
103,29.
    (Omissis).
02X00126;
    Il  comune di MONTEGROSSO d'ASTI (provincia di Asti) ha adottato,
il  18  febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota I.C.I., che sara'
applicata da questo comune, nella misura unica del 4.8 per mille e la
detrazione per la prima casa di Euro 130,00.
    (Omissis).
02X00127;
    Il  comune  di  MORTERONE  (provincia  di  Lecco) ha adottato, il
9 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili (l.C.l.) nella misura dei 7 per mille;
di determinare, in base all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n.
504/1992, cosi' come sostituito con l'art. 3, comma 53 della legge n.
662/1996,  un'aliquota  ridotta  nella  misura del 5 per mille per le
abitazioni principali;
di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo
n.  504/1992 cosi' come sostituito con l'art. 3, comma 55 della legge
n.  662/1996,  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  in Euro
103,29.
    (Omissis).
02X00128;
    Il  comune  di MONTEROSSO GRANA (provincia di Cuneo) ha adottato,
il   26  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno  2002, l'aliquota del 6 per mille per il
pagamento  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  dando  atto  che
l'aliquota e' unica e la detrazione per l'abitazione principale e' di
Euro 103,29.
    (Omissis).
02X00129;
    Il   comune  di  MONTESANO  SALENTINO  (provincia  di  Lecce)  ha
adottato,  il  15 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  stabilire  che  l'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) sara'
applicata da questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota del 4,5 per
mille per la prima casa e del 6 per mille per la seconda casa, a meno
che  la  stessa non venga data in locazione, nel qual caso si applica
l'aliquota  del 4,5 per mille, in conformita' dell'art. 6 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 504.
    (Omissis).
02X00130;
    Il  comune  di  MONTESCUDO  (provincia di Rimini) ha adottato, il
28 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'Imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:

=====================================================================
N.D.|       TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI       |Aliquote per mille (2002)
=====================================================================
 1  |                  2                   |            3
---------------------------------------------------------------------
 1  |        Abitazione principale         |            6
---------------------------------------------------------------------
    |Pertinenze della 1a casa (garage, box,|
 2  |               cantine)               |            6
---------------------------------------------------------------------
    |    Altri fabbricati diversi dalle    |
 3  |          pertinenze 1a casa          |            7
---------------------------------------------------------------------
 4  |         Terreni edificabili          |            7

2.  di  determinare,  per  l'anno  2002, le riduzioni e le detrazioni
d'imposta,  queste  ultime  espresse  in  euro, come da prospetto che
segue:


=====================================================================
    | Tipologia degli |           |                 |
    |immobili Nonche' |           |                 |
    |  categorie di   |           |                 |
    |   soggetti in   |           |   Detrazione    |   Detrazione
    |  situazione di  |           |  d'imposta (in  |  d'imposta (in
    |   particolare   |           | ragione annua)  | ragione annua)
    |     disagio     | Riduzione | Valori espressi | Valori espressi
N.D.|economico-sociale|d'imposta %|     in lire     |     in euro
=====================================================================
 1  |        2        |     3     |        4        |        5
---------------------------------------------------------------------
    |Detrazione prima |           |                 |
    |casa e sue       |           |                 |
 1. |pertinenze       |   ----    |     200.000     |     103,29
---------------------------------------------------------------------
    |Detrazione per   |           |                 |
    |pensionati di    |           |                 |
    |eta' superiore a |           |                 |
    |65 anni (compiuti|           |                 |
    |nel 2002) con    |           |                 |
    |reddito annuo    |           |                 |
    |lordo di Euro    |           |                 |
    |7.250,00 se      |           |                 |
    |singolo e Euro   |           |                 |
    |14.500,00 se in  |           |                 |
    |coppia purche'   |           |                 |
    |proprietari      |           |                 |
    |ovvero titolari  |           |                 |
    |diritto di       |           |                 |
    |usufrutto di una |           |                 |
    |sola unita'      |           |                 |
    |immobiliare      |           |                 |
    |appartenente alla|           |                 |
    |cat. "A"         |           |                 |
    |direttamente     |           |                 |
    |adibita ad       |           |                 |
    |abitazione       |           |                 |
    |principale e con |           |                 |
    |le eventuali     |           |                 |
 2. |pertinenze.      |   ----    |     300.000     |     154,94

    (Omissis).
02X00131;