AVVERTENZA Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002. Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1 , lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima. Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che i successivi estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia saranno pubblicati in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 29 giugno 2002. La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono. Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato. Il comune di ABBATEGGIO (provincia di Pescara) ha adottato, il 18 febbraio, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 Ie aliquote I.C.I. nelle seguenti misure: a) aliquota l.C.I. per gli immobili di proprieta': 7 per mille; b) aliquota I.C.I. per gli immobili di seconda proprieta': 7 per mille; c) aliquota l.C.l. per gli immobili sfitti: 7 per mille; d) aliquota I.C.I. per terreni edificabili: 7 per mille; e) aliquota l.C.l. per terreni agricoli: 7 per mille; (Omissis). 02X00001; Il comune di ACI BONACCORSI (provincia di Catania) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'esercizio finanziario 2002 le aliquote I.C.I. nelle misure sotto specificate: a) aliquota 5,7 per mille limitamente all'abitazione principale; b) aliquota 6,5 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). 02X00002; Il comune di ACQUASPARTA (provincia di Terni) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare come segue l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nelle seguenti misure: ===================================================================== Descrizione | Aliquota |Detrazione (Euro) ===================================================================== Unita' immobiliari adibite ad | | abitazione principale | 6 per mille| 103,29 --------------------------------------------------------------------- Altri fabbricati | 7 per mille| - --------------------------------------------------------------------- Arre fabbricabili | 7 per mille| - (Omissis). 02X00003; Il comune di ACRI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in vigore per l'anno finanziano 2002 nelle seguenti misure: a) immobili adibiti ad abitazione principale: 5 per mille; b) altri immobili esistenti nel territorio comunale: 7 per mille; 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). 02X00004; Il comune di AGNANA CALABRA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 30 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili) nella misura unica del 7 per mille. (Omissis). 02X00005; Il comune di ALBAIRATE (provincia di Milano) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I. e detrazione per la prima casa: aliquota I.C.I. prima casa 4 per mille; detrazione prima casa Euro 104,00; aliquota altri immobili 5,5 per mille. (Omissis). 02X00006; Il comune di ALEZIO (provincia di Lecce) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. aliquota: 5,5 per mille su tutti gli immobili (abitazioni, abitazione principale, aree edificabili, terreni agricoli.). 2. detrazione abitazione principale: Euro 120,00 pari a lire 232.352. (Omissis). 02X00007; Il comune di ALMESE (provincia di Torino) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota: a) ordinaria del 5,65 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli di cui al punto (b); b) ridotta rispetto a quella ordinaria al 5 per mille da applicare sul: valore delle abitazioni principali, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni, possedute da persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; fabbricati posseduti a titolo di proprieta' o di usufrutto (e non locate) da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari; fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado ai sensi dell'art. 5 del regolamento sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 02X00008; Il comune di AMANTEA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 7 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. Approvare, con effetto dal 1o gennaio 2002 l'applicazione in questo comune delle seguenti aliquote I.C.I.: a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, 5,5 per mille; b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nella precedente classificazione ed utilizzazione, 6,5 per mille. (Omissis). 02X00009; Il comune di ARENZANO (provincia di Genova) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2002, per le motivazioni espresse in premessa e secondo le tipologie e modalita' di cui all'allegato sub a) del presente provvedimento, come segue: 4,3 per mille: aliquota ridotta in favore: delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune di Arenzano, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; dei proprietari di unita' immobiliari cedute in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che le utilizzi come abitazione principale; dei proprietari delle unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 6,8 per mille: aliquota ordinaria per le unita' immobiliari non ricomprese nelle altre categorie; 9 per mille: aliquota maggiorata a carico dei proprietari di unita' immobiliari, adibite ad uso abitativo, non locate intendendosi per tali quelle per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni alla data del 1o gennaio 2002 ai sensi dell'art 2, comma 4, della legge n. 431/1998.; 2. di stabilire che i contribuenti aventi diritto alle aliquote differenziate di cui ai punti 2), 3) dell'allegato prospetto sub a), ai fini della dimostrazione della sussistenza di tale diritto, presentino al Comune, entro il tennine per il pagamento della seconda rata a saldo 2002, apposita autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo predisposto dal Comune; 3. di dare atto che sono equiparate alle abitazioni principali ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina costituenti pertinenza delle stesse come disciplinato dall'art. 6 del Regolamento Comunale in materia; 4. di quantificare in Euro 103,29, la detrazione ordinaria dell'imposta dovuta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, come prevista dall'art. 8, camma 2 del D.Lgs. 504/92; 5. di confermare per l'anno 2002 le maggiori detrazioni accordate per l'abitazione principale e le condizioni personali e patrimoniali per ottenerlo cosi specificate: a) il reddito globale lordo conseguito nel 2001 dall'intero nucleo familiare del soggetto passivo non deve superare l'importo complessivo di Euro 12.911,42.; b) l'immobile che usufruisce della detrazione deve appartenere alle categorie catastali A03-A04-A05 e costituire l'unica proprieta' sul territorio nazionale (escluse pertinenze) per l'intero nucleo familiare, c) la maggiore detrazione e' cosi' quantificata: cat. A3: Euro 123,95 cat. A4-A5: Euro 154,94; d) Il soggetto in possesso dei suddetti requisiti potra' applicare la maggiore detrazione solo su presentazione, entro il termine per il pagamento della seconda rata a saldo 2002, di apposita autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modello predisposto dal Comune.. (Omissis). 02X00010; Il comune di ARRE (provincia di Padova) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 le aliquote differenziate (omissis) applicate gia' negli anni 2000 e 2001, compresa la medesima detrazione per abitazione principale di L. 200.000 - Euro 130,30, fermo restando le altre disposizioni elencate: 1. area fabbricabile, applicazione aliquota del 6 per mille; 2. abitazione principale, applicazione aliquota del 5 per mille; 3. alloggio ceduto in uso da familiare, applicazione aliquota del 5 per mille; 4. detrazione per abitazione principale, L. 200.000 Euro 130,30. (Omissis). 02X00011; Il comune di ARZANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di approvare la proposta di deliberazione n. 50 del 26 febbraio 2002 ad oggetto: "determinazione aliquote imposta comunale sugli immobili anno 2002 e detrazione per abitazione principale" (omissis) e per l'effetto conferma per l'anno 2002 le aliquote adottate neI 2001 con delibera di giunta municipale n. 45 del 12 marzo 2001; di determinare nella misura del 6,5 per mille l'aliquota I.C.I. ordinaria e, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per le abitazioni principali comprese le pertinenze; di fissare in Euro 103,30 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02X00012; Il comune di ASCEA (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure: a) Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, 6 per mille. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) Altre unita' immobiliari, 6 per mille; c) Terreni agricoli, esenti; d) Aree edificabili, 6 per mille. 2. di determinare per l'anno 2002 in L. 200.000, pari ad Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02X00013; Il comune di ATELLA (provincia di Potenza) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 1) Edifici categoria "D" destinati esclusivamente ad attivita' industriali, aliquota 6,5 per mille; 2) Tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui al precedente n. 1, 6 per mille. 2. di determinare, per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prosetto che segue: 1) Abitazione principale, con esclusione delle unita' immobiliari qualificabili come pertinenze ai sensi dell'art. 817 del codice civile, detrazione d'imposta di Euro 130,00. (Omissis). 02X00014; Il comune di ATTIMIS (provincia di Udine) ha adottato, il 6 febbraio e il 3 aprile 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Estratto della deliberazione adottata dal Comune di Attimis in materia di aliquota I.C.I. per l'anno d'imposta 2002. Il Comune di Attimis (provincia di Udine) ha adottato in data 6 febbraio 2002 e 3 aprile 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002 per le motivazioni enunciate in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito specificato: aliquota ordinaria: invariata al 7 per mille; aliquota ridotta: invariata al 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale o ad essa equiparata come previsto dal regolamento comunale vigente sull'I.C.I., loro pertinenze, o per anziani gia' residenti nel Comune ricoverati in Casa di Riposo, se tale unita' immobiliare e' tenuta a disposizione ed e' l'unica abitazione posseduta in Italia; 2. (Omissis). 3. di stabilire che, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 504/1992 cosi come riformulato dall'art. 3, comma 55, della legge 662 del 23 dicembre 1996, dall'imposta dovuta per l'abitazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, o ad essa equiparata, del soggetto passivo si detraggono Euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino alla concorrenza del suo ammontare; (Omissis). 02X00015; Il comune di AURANO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per tutte le unita' immobiliari; di confermare la misura della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in Euro 103,29; (Omissis). 02X00016; Il comune di BADIA POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. che l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - per l'anno 2002 e' nella misura del 7 per mille e che la detrazione per abitazione principale e' di Euro 144,00. (Omissis). 02X00017; Il comune di BAGNOLO CREMASCO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le aliquote dei tributi comunali e le tariffe dei servizi a domanda individuale, come di seguito specificate: I.C.I.: aliquota base 5 per mille per prima abitazione; fabbricati; aree agricole; aliquota 5,5 per mille per fabbricati non affittati; aree ediificabili; N.B.: Coloro che concedono in comodato l'immobile a parenti e affini entro il quarto grado sono soggetti all'aliquota ordinaria del 5 per mille. 1. detrazione abitazione principale Euro 103,29; 2. maggiore detrazione Euro 206,58 per le persone anziane che abbiano compiuto sessantacinque anni e che abbiano un reddito compreso tra Euro 10.329,14 e Euro 13.944,34. (Omissis). 02X00018; Il comune di BAGNOLO DEL SALENTO (provincia di Lecce) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e le detrazioni per l'anno 2002, confermando quelle dell'anno precedente approvate con delibera g.m. n. 49 del 15 marzo 2001, cosi' come di seguito riportate: ===================================================================== | Aliquota I.C.I. (per | Tipologia immobile | mille) |Detrazione Euro ===================================================================== Abitazione principale | 6 | 103,29 --------------------------------------------------------------------- Immobili diversi dalle | | abitazioni | 6 | --------------------------------------------------------------------- Immobili posseduti in | | aggiunta all'abitazione | | principale | 6 | --------------------------------------------------------------------- Alloggi non locati | 6 | --------------------------------------------------------------------- Immobili di enti senza | | scopo di lucro (diversi da| | quelli di cui all'art. 5, | | comma 1, lett. b) del | | regolamento (I.C.I.) | 4 | --------------------------------------------------------------------- Abitazione locata con | | contratto registrato a | | soggetto che la utilizzi | | come abitazione principale| 5 | --------------------------------------------------------------------- Fabbricati non venduti | | realizzati da imprese di | | cui all'art. 3 comma 2 del| | regolamento (I.C.I. | 5 | --------------------------------------------------------------------- Fabbricati di interesse | | artistico o | | architetronico, ubicati in| | centro storico, oggetto di| | interventi di recupero | | (art. 3, comma 3, del | | regolamento (I.C.I.) | 4 | (Omissis). 3. di dare atto, altresi', che ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento, sono esenti dall'imposta de quo: a) gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province o da altri comuni, da consorzi fra detti enti e dalle A.S.L., anche se non destinati a compiti istituzionali; b) i fabbricati posseduti, a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento o in qualita' di locatore finanziario, ed utilizzati da soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. (Omissis). 02X00019; Il comune di BALESTRINO (provincia di Savona) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare le aliquote I.C.I. come stabilito con atto di giunta comunale n. 68 deI 5 novembre 2001, nello seguenti misure: aliquota ordinaria 7 per mille ed aliquota per abitazione principale 6 per mille, intendendo per "abitazione principale" quella in cui il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente nonche' la detrazione pari a Euro 103,30 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02X00020; Il comune di BARI SARDO (provincia di Nuoro) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 le aliquote da applicare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura stabilita per l'esercizio finanziario 2001 per le varie categorie di immobili come di seguito riportato: a) nella misura minima del 4 per mille da applicare sulla base imponibile per gli immobili adibiti ad abitazione principale; b) nella misura del 5,5 per mille per tutte le altre categorie di immobili, diverse dall'abitazione principale, come definite dall'art. 1 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni; c) nella misura del 5,5 per mille per le aree fabbricabili. (Omissis). 02X00021; Il comune di BASSANO BRESCIANO (provincia di Brescia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, per il comune di Bassano Bresciano, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 504/92; 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29. (Omissis). 02X00022; Il comune di BEINETTE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,5 per mille; 2. di non prevedere diversificazioni e/o riduzioni o detrazioni d'imposta diverse da quelle stabilite dalla legge. (Omissis). 02X00023; Il comune di BELLUSCO (provincia di Milano) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Descrizione aliquote abitazione principale: 6 per mille; abitazioni secondarie locate: 6 per mille; abitazioni possedute e non locate: 7 per mille; immobili diversi dalle abitazioni: 6 per mille; immobili posseduti da: a) organizzazioni di volontariato; b) cooperative sociali (ONLUS): esenti come da regolamento; immobili non rientranti nei precedenti casi: 6 per mille; fabbricati realizzati da imprese e non venduti: 6 per mille; Riduzioni: fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (previo accertamento): -50% dell'imposta dovuta; Detrazione per abitazione principale e prima pertinenza: Euro 129.11 (Omissis). 02X00024; Il comune di BERZANO SAN PIETRO (provincia di Asti) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare e determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella seguente misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili: abitazione principale e sue pertinenze: aliquota del 6 per mille; altri immobili: aliquota del 7 per mille. L'importo della detrazione fissa per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale resta stabilito nella misura di legge di L. 200.000 ora Euro 103,29. (Omissis). 02X00025; Il comune di BONVICINO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare (omissis) per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. cosi' come applicata nell'anno 2001 e precisamente: aliquota unica del 6 per mille; detrazione per l'abitazione principale pari a Euro 103,29 (pari a L. 200.000); equiparazione all'abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02X00026; Il comune di BORGO PRIOLO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire l'importo della, detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e con le limitazioni in essa indicate. TABELLA PER L'APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE I.C.I. PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E UNICA. La maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 500.000 si applica alle unita' immobiliari classificate nelle categorie A/6, A/3, A/4 e A/5 aventi un valore catastale non superiore a L. 80.000.000 (ottantamilioni), in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella sottoriportata. Il reddito del nucleo familiare e' costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, considerati ai fini IRPEF e conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente a quello cui si riferisce l'imposta, come dimostrato dal Mod. 740. ----> Vedere tabella di pag. 13 <---- Avvertenza. Il beneficio dell'ulteriore detrazione spetta ai soggetti disoccupati non stagionali, per almeno sei mesi nell'anno precedente a cui si riferisce l'imposta e regolarmente iscritti nelle liste di collocamento; spetta anche ai lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno sei mesi nell'anno precedente. I soggetti inabili a proficuo lavoro devono essere in possesso dell'attestato comprovante tale situazione. I soggetti portatori di handicap o non autosufficienti devono essere in possesso dell'attestato di invalidita' civile. I soggetti aventi diritto al beneficio non devono possedere anche a titolo di usufrutto altri immobili e/o terreni. (Omissis). 02X00027; Il comune di BORGOSATOLLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale incluse le pertinenze; 2. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota del 6,5 per mille per gli altri fabbricati; 3. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota del 7 per mille per le abitazioni sfitte, per le aree fabbricabili e per le aree agricole; 4. di approvare per l'anno 2002 le agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. previste per i possessori della abitazione principale, in conformita' ai criteri e secondo le modalita' indicate. (Omissis). 02X00028; Il comune di BORNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di riconfermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6,5 per mille e di riconfermare altresi' la detrazione prevista per la prima casa, cosi' come attualmente applicata, nella misura unica di L. 232.352 (Euro 120,00). (Omissis). 02X00029; Il comune di BOSCO CHIESANUOVA (provincia di Verona) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, anche per l'anno 2002, le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili, nonche' di adeguare la detrazione d'imposta in vigore fino al 31 dicembre 2001, pari ad Euro 129,11 (L. 250.000), ad Euro 130,00 (L. 251.715) il tutto meglio evidenziato come segue: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze: 6,5 per mille; aree fabbricabili e seconde case: 7 per mille; unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze posseduta da contribuente nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con invalidita' non inferiore all'80%: 4 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (fruibile comunque fino a concorrenza dell'imposta) sull'abitazione principale e relative pertinenze: Euro 130,00. (Omissis). 02X00030; Il comune di BUCINE (provincia di Arezzo) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). immobili adibiti ad abitazione principale, 5 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale, 7 per mille; abitazioni locate ad equo canone a soggetti che presenti nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultano assegnatari esclusivamente per la mancanza degli alloggi medesimi, nonche' immobili di cui all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 4 per mille; detrazione per l'abitazione principale Euro 103,29. (Omissis). 02X00031; Il comune di CAMPOLI DEL MONTE TABURNO (provincia di Benevento) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 02X00032; Il comune di CAMPOROTONDO DI FIASTRONE (provincia di Macerata) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per il 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nella seguenti misure: 5 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale; 6 per mille per tutti gli altri fabbricati 2. di confermare la misura della detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29. 3. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguino interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. 4. di dare atto che l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori. (Omissis). 02X00033; Il comune di CANAL SAN BOVO (provincia di TRENTO) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), a valere per l'anno 2002m nella misura del: 4 per mille per l'abitazione principale e le aree fabbricabili; 5 per mille per tutti gli altri fabbricati 2. di elevare, cio effetto per il periodo d'imposta anno 2002, da Euro 103,30 a Euro 200,00, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 26 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 02X00034; Il comune di CANDELA (provincia di Foggia) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di riconfermare, per l'anno 2002, le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni per l'abitazione principale, attualmente in vigore per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), cosi' come risultanti dall'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; (Omissis). Allegato Imposta comunale sugli immobili - anno 2002 1. aliquota, 6,5 per mille. 2. agevolazioni: a) attivita' produttive*, 6 per mille; b) abitazione principale e pertinenze, 4,5 per mille. 3. detrazioni: abitazione principale, Euro 103,29. * L'agevolazione e' applicabile ai fabbriacati utilizzati ad attivita' produttive e appartenenti alle categorie catastali "A/10 - C - D". (Omissis). 02X00035; Il comune di CANISTRO (provincia di L'Aquila) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. e le detrazioni vigenti nel 2001 nelle misure seguenti: 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le sue pertinenze; 6 per mille aliquota ordinaria. Detrazione per abitazione principale: Euro 103,29 ordinaria, Euro 154,94 contribuenti che risultano portatori di patologie quali: pazienti emodializzati, portatori di malattie oncologiche - stomatizzati. (Omissis). 02X00036; Il comune di CAPITIGNANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Le aliquote da applicare per la determinazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002, sono state nelle seguenti misure: 5 per mille per le abitazioni principali; 6 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). 02X00037; Il comune di CASALEONE (provincia di Verona) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di confermare, per l'anno 2002, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili sotto specificate: a) aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale; b) aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali; c) detrazione di Euro 103,30 (pari a L. 200.000) per abitazione principale; d) detrazione di Euro 129,12 (pari a L. 250.000) per abitazione principale a favore dei soggetti passivi invalidi civili o di nucleo familiare in cui sia presente, oltre al soggetto passivo I.C.I., anche un invalido civile riconosciuto dalla "Commissione medica di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidita' civile delle condizioni visive e del sordomutismo" nella misura minima del 66%; 3. di dare atto che per poter accedere alla detrazione di cui al precedente punto 2, lett. d), il soggetto interessato e' tenuto a presentare apposita certificazione sostitutiva dell'atto di notorieta', attestante la propria condizione, redatta secondo le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 445, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto I.C.I.; (Omissis). 02X00038; Il comune di CASALINCONTRADA (provincia di Chieti) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 5 per mille, senza alcuna diversificazione dell'aliquota in relazione alle abitazioni e senza variazione della detrazione che resta quindi invariata nella misura di Euro 103,29; (Omissis). 02X00039; Il comune di CASTANA (provincia di Pavia) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di applicare, con effetto dal 1o gennaio 2002, l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota del 5 per mille, tranne che per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, per cui viene fissata nella misura minima del 3 per mille. Di stabilire in Euro 206,58 la detrazione per le abitazioni principali quando il proprietario dell'immobile sia invalido con totale e permanente inabilita' lavorativa al 100% ed impossibilitato alla deambulazione senza l'aiuto di un accompagnatore o con necessita' di assistenza continua poiche' non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, quando tali situazioni siano accertate dalla A.S.L. Di non operare ulteriori diversificazioni rispetto al regime base stabilito dalla legge. (Omissis). 02X00040; Il comune di CASTELPETROSO (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di fissare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). 02X00041; Il comune di CASTELBUONO (provincia di Palermo) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote: 5 per mille per tutti gli immobili; lire 200.000 detrazione per la prima casa; (Omissis). 02X00042; Il comune di CASTELDIDONE (provincia di Cremona) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,2 per mille, confermando l'aliquota dell'anno precedente; (Omissis). 02X00043; Il comune di CASTELNUOVO della DAUNIA (provincia di Foggia) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di stabilire, (omissis), per l'anno 2002, la riduzione dell'aliquota I.C.l. dal 6 aI 5,5 per mille. (Omissis). 02X00044; Il comune di CASTELNUOVO PARANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 9 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. determinare, per la causale in narrativa, nelle misure di seguilo trascritte, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune per l'anno 2002: I.C.I. prima casa 5 per mille in favore dei residenti; I.C.I. seconda casa 5,5 per mille; I.C.I. aree fabbricabili 5,5 per mille. (Omissis). 02X00045; Il comune di CASTELSILANO (provincia di Crotone) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). A) Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille. (Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale anche le unita' possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, o le abitazioni concesse in comodato o in uso gratuito ai figli sempre che non risultano locate). B) Altre unita' immobiliari: 5 per mille. C) Aree edificabili: 5 per mille. Ha fissato attresi' per l'anno 2002 in Euro 113,62 la detrazione unica per l'abitazione principale. (Omissis). 02X00046; Il comune di CASTREZZATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 13 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Per l'abitazione principale e per le unita' immobiliari equiparate alla stessa (art. 21 regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.) si conferma il 4 per mille gia' deliberato per l'anno 2001 e le norme applicate per l'anno 2001 cioe' la detrazione di Euro 103,29. Per tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, l'aliquota viene fissata nel 5 per mille. Il valore delle aree fabbricabili per l'anno 2002 viene determinato come da prospetto allegato a1) che integra quanto disposto nella deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 13 dicembre 1999. (Omissis). 02X00047; Il comune di CAVIZZANA (provincia di Trento) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002 e confermando pertanto quanto gia' stabilito negli anni precedenti, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di dare atto che viene confermata nell'importo minimo di L. 200.000 la detrazione spettante esclusivamente per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente. (Omissis). 02X00048; Il comune di CEDEGOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare la determinazione per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare - I.C.I., a norma dell'art. 6 del d.lgs. n. 504/1992, come sostituito dell'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i terreni edificabili e per i fabbricati dei seguenti gruppi catastali: A - B - C - e delle seguenti categorie del gruppo D: D/2 - D/3 - D/4 - D/5 - D/6 - D/8 - D/9, al fine di agevolare le attivita' che in essi si svolgono normalmente, con particolare riferimento alle abitazioni ed alle attivita' legate al settore terziario; 2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota di applicazione dell'I.C.I. nella misura del 7 per mille per i fabbricati delle seguenti categorie del gruppo D: D/1 e D/7, nonche' per quelli del gruppo catastale D non iscritti in catasto di cui al comma 3, dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992; 3. di dare atto che la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale e' fissata nella misura di Euro 134,27, ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662; (Omissis). 02X00049; Il comune di CENGIO (provincia di Savona) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille come per l'anno 2001. (Omissis). 02X00050; Il comune di CERVATTO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 2002 nella misura seguente: per l'abitazione principale aliquota I.C.I. 5 per mille; per tutti gli altri immobili aliquota I.C.I. 6 per mille (per abitazione principale si intende prima casa); confermando cosi' l'aliquota in vigore per l'anno 2001; 2. di confermare per l'anno 2002 la detrazione I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000 ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; 3. di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8 d.lgs. n. 504/1992 come modificato dal comma 55, art. 3, della legge n. 662/1996; 4. di dare applicazione al disposto di cui all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02X00051; Il comune di CESSAPALOMBO (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille fissando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. Di determinare per l'anno 2002 l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguino interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. di dare atto che l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori. (Omissis). 02X00052; Il comune di CHIARAVALLE (provincia di Ancona) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di aumentare pertanto, dall'anno d'imposta 2002, la detrazione per l'abitazione principale, da L. 220.000 (113,62 euro) a L. 224.607 (116,00 euro); 2. di confermare l'aliquota I.C.I. al 5,8 per mille e di confermare l'elevazione di tale aliquota al 7 per mille per gli alloggi non locati (vuoti) da piu' di un anno, anche per l'anno di imposta 2002. I proprietari dei suddetti locali sono tenuti alla dichiarazione nei modi e nei tempi previsti in apposita ordinanza del sindaco; 3. di confermare, avvalendosi della facolta' prevista dal comma 53 punto 3 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'elevazione della detrazione da L. 220.000 al L. 500.000 (cioe' a Euro 258,23) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze per le seguenti categorie di cittadini in particolare condizioni economico-sociali: a) Soggetti proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze, avente quale unico reddito la pensione minima I.N.P.S.; b) nuclei familiari formati da soggetti titolari di sola pensione minima I.N.P.S. o di sole pensioni di importo non superiore al minimo I.N.P.S. Per usufruire dell'elevazione della detrazione da L. 220.000 a L. 500.000 i soggetti di cui sopra sono tenuti a presentare nel mese di aprile dell'anno 2002 un'autocertificazione comprovante i requisiti richiesti. (Omissis). 02X00053; Il comune di CHIUSDINO (provincia di Siena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con d.lgs. n. 504/1992: nella misura del 4,75 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate; nella misura del 4,75 per mille per le seconde abitazioni concesse in affitto con regolare contratto di locazione; nella misura del 7 per mille per tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili, ecc; la detrazione per l'abitazione principale e' stabilita in L. 220.000 (Euro 113,62). (Omissis). 02X00054; Il comune di CODRONGIANOS (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di determinare, per i motivi esposti in premessa, nelle seguenti misure le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2002: aliquota ridotta del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; aliquota ordinaria del 6,5 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili del tributo; di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02X00055; Il comune di CONCA CASALE (provincia di Isernia) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 2002 le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali nelle seguenti misure: (Omissis). Aliquota dell'imposta comunale immobiliare sul valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli: aliquota ordinaria 6 per mille; 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: Euro 103,29. (Omissis). 02X00056; Il comune di CONEGLIANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di fissare per l'esercizio 2002 le seguenti aliquote differenziate I.C.I.: a) aliquota per unita' immobiliari, aree edificabili e terreni agricoli 4,8 per mille; b) aliquota per unita' abitativa non locata a qualsiasi titolo 7 per mille; c) detrazione per unita' abitativa ove il contribuente ha la residenza anagrafica e per unita' abitative concesse in uso a parenti in linea retta e in linea collaterale fino al secondo grado Euro 113,62; di dare atto che la detrazione di cui agli artt. 6 e 7 del vigente regolamento I.C.I. e' prevista nel caso in cui l'immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta e in linea collaterale fino al 2o grado sia la residenza anagrafica degli stessi. In tal caso dovra' essere allegata alla denuncia di variazione copia del contratto di comodato o autocertificazione che dimostri la concessione in uso gratuito; di dare atto, inoltre, che l'aliquota del 7 per mille va applicata esclusivamente alle unita' abitative non locate (rientrano tra le unita' abitative non locate anche le abitazioni tenute a disposizione del proprietario) e non anche alle pertinenze, dato che quest'ultime scontano l'aliquota ordinaria del 4,8 per mille; di precisare, altresi', che per unita' abitativa non locata a qualsiasi titolo deve intendersi ogni unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano in una delle seguenti categorie: A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/8. (Omissis). 02X00057; Il comune di CORSICO (provincia di Milano) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). La seguente disciplina relativa all'anno 2002, consistente nella riconferma delle misure in atto per l'anno 2001 in merito all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi' come sotto specificato e nelle seguenti misure e per le fattispecie definite dal regolamento comunale. 1. aliquota ordinaria del 6 per mille differenziata come segue: a) 4 per mille, per le unita' immobiliari locate ad uso abitativo, secondo i regimi previsti dal terzo comma dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, utilizzati dal locatario come abitazione principale; b) 5 per mille: b1) per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivise residenti nel comune, nonche' degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; b2) per le unita' immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a familiari (genitori-figli) i quali vi dimorino abitualmente ed ivi residenti cosi' come previsto dall'art. 2 punto 2 del vigente regolamento; c) 7 per mille, per le unita' immobiliari ad uso abitativo locate con contratto d'affitto regolarmente registrato, e diverse da quelle indicate al precedente punto a) e per le unita' ad uso abitativo non locate diverse da quelle di cui al punto d) e per quelle tenute a disposizione ed arredate; d) 8 per mille, per le unita' immobiliari destinate ad uso abitativo, limitatamente agli immobili non locati (non occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni; 2. di determinare nella misura di Euro 104,00 (pari al L. 210.372 arrotondato ai fini di semplificazione dei conteggi da parte dei contribuenti) la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, detrazione comunque da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale disposizione si applica anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 02X00058; Il comune di CORTAZZONE (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille per i fabbricati destnati a prima abitazione, per le aree fabbricabili e per gli immobili artigiani e industriali. 3. di elevare al 7 per mille l'aliquota del tributo per i fabbricati civili non destinati a prima abitazione e non locati con contratto regolarmente registrato alla data del 31 dicembre 2001. 4. di dare atto che la detrazione per la prima casa e' di Euro 103,29 per tutti gli immobili ubicati nel comune di Cortazzone. (Omissis). 02X00059; Il comune di CRESPINO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille nonche' di stabilire la riduzione per la prima casa nella misura di Euro 103,29; 2. di determinare, altresi', per l'anno 2002, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ridotta del 4 per mille per gli immobili adibiti a nuove attivita' produttive in genere (artigianali, commerciali, di servizi, ecc.) avviate nel corso dell'anno 2002. (Omissis). 02X00060; Il comune di CUCCIAGO (provincia di Como) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) stabilite con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 29 febbraio 2000 che qui di seguito vengono riportate: 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 6,2 per mille per tutti gli altri soggetti passivi; 7 per mille per gli alloggi che per struttura e caratteristica sono abilitati all'uso residenziale per i quali non sussiste contratto di locazione a tale scopo; (Omissis). 02X00061; Il comune di CUSINO (provincia di Como) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di fissare per l'anno 2002, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le case destinate ad abitazione principale, con una detrazione di Euro 129,11; 3. di fissare per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nei casi diversi di quello di cui al punto 2. nella misura del 6 per mille. (Omissis). 02X00062; Il comune di DRENA (provincia di Trento) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per quanto esposto in premessa, per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi a tutti gli immobili, presupposto di imposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm., ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di seguito delineate; 2. di stabilire, ai sensi dell'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996, la diversificazione dell'aliquota di cui al punto 1. del presente dispositivo al 6 per mille per le aree fabbricabili; 3. di elevare, per l'anno 2002, ad Euro 129,00.= la detrazione prevista all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e ss. mm. ed ii. per l'imposta dovuta: a) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune; dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune; dalle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate; b) per un'unica unita' immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che costituisce pertinenza dell'abitazione principale, solo per la quota eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale; c) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; (Omissis). 02X00063; Il comune di DUGENTA (provincia di Benevento) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare per l'anno 2002 dell'aliquota I.C.I. di cui all'art. 6 decreto legislativo n. 505 citato, in misura unica del 6 per mille per tutti gli immobili che vi sono soggetti con le agevolazioni di cui alla deliberazione consiliare 23 febbraio 2000, n. 11. (Omissis). 02X00064; Il comune di FABRIANO (provincia di Ancona) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, ai fini I.C.I. le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta, applicate per l'anno 2001: A - aliquota ordinaria 7 per mille per le aree edificabili e le abitazioni non locate; B - aliquota ridotta 5,8 per mille per tutti gli altri fabbricati non compresi nei punti "A", "C", "D", "E" (es. garage, magazzini, uffici, negozi, fabbricati industriali, abitazioni affittate, ecc.); C - aliquota ridotta 4 per mille per le unita' immobiliari: adibite ad "abitazione principale" del soggetto passivo (del gruppo catastale "A"), determinando la detrazione d'imposta ai fini I.C.I. in Euro 103,29=; concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado, in linea retta, se nella stessa il parente in questione ha stabilito la propria residenza (del gruppo catastale "A"), senza alcuna detrazione d'imposta; D - aliquota ridotta 4 per mille senza alcuna detrazione d'imposta, per i fabbricati ad uso di civile abitazione (categoria catastale "A"), concessi in locazione a titolo di abitazione principale a canone controllato (ai sensi dei commi 3 e 4 della legge n. 431/1998 e del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 5 marzo 1999), i cui contratti siano stipulati nell'ambito dell'accordo per il comune di Fabriano tra UPPI e SUNIA - SICET - UNIAT, depositato presso il comune di Fabriano il 17 febbraio 2000, protocollo n. 6279 del 17 febbraio 2000; E - aliquota ridotta 4 per mille per la pertinenza, appartenente esclusivamente alle categorie catastali C/2, C/6, C/7, delle unita' immobiliari individuale alla precedente lettera C); F - I contribuenti che hanno diritto alla detrazione di imposta di Euro 103,29 per l'abitazione principale, possono detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. (Omissis). 2. di apportare le seguenti modifiche al "Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili", approvato con delibera consiliare n. 57 del 31 marzo 1999, cosi' come modificato ed integrato con delibere consiliari n. 172 del 30 novembre 1999, n. 13 del 3 marzo 2000 e n. 62 del 7 aprile 2001 e riportato nel testo integrato, in allegato al presente atto: A) All'art. 2-bis, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 3. Dal 1 0 gennaio 2002 l'importo della detrazione per l'abitazione principale, da applicare con le modalita' di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, e' elevato ad Euro 206,58 a favore dei contribuenti che abbiano i seguenti requisiti: siano titolari della sola abitazione principale piu' relativa pertinenza; abbiano un reddito complessivo lordo ai fini I.R.P.E.F. per l'anno 2001 non superiore ad: Euro 6.713,94 se riferito a nuclei familiari composti da una sola persona; Euro 13.427,88 piu' Euro 774,69 per ogni figlio a carico, se riferito a nuclei familiari composti dai coniugi piu' figli a carico; che l'immobile dichiarato dal richiedente sia classificato nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, con una rendita catastale rivalutata non superiore ad Euro 516,46, comprendendo in detto importo anche la rendita della pertinenza; siano titolari, se persona che vive da sola, di almeno il 50% della proprieta' o del diritto di godimento dell'abitazione e della pertinenza; siano titolari, se coniugati, del 100% della proprieta' o del diritto di godimento dell'abitazione e della pertinenza. All'art. 2-bis e' aggiunto il comma 6: 6. Il contribuente e' obbligato a denunciare, entro il termine per la presentazione della dichiarazione li variazione I.C.I., il venir meno delle condizioni per l'applicazione della maggiore detrazione di cui al comma 3 e la relativa decorrenza. In difetto si provvede al recupero del tributo, delle sanzioni, degli interessi e sono applicabili le sanzioni previste dalla legge per l'omessa denuncia di variazione. C) All'art. 3 e' aggiunto il comma 3: 3. Il soggetto passivo d'imposta e' obbligato a denunciare entro il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I. il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'aliquota dotta prevista per l'abitazione principale e la relativa decorrenza. In difetto si provvede al recupero del tributo, della sanzione, degli interessi e sono applicabili le sanzioni previste dalla legge per l'omessa denuncia di variazione. (Omissis). 02X00065; Il comune di FAEDIS (provincia di Udine) ha adottato, il 6 febbraio 2002 e 3 aprile 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito specificato: aliquota ordinaria: invariata al 7 per mille; aliquota ridotta: invariata al 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale o ad essa equiparata come previsto dal regolamento comunale vigente sull'I.C.I., loro pertinenze, o per anziani gia' residenti nel Comune ricoverati in casa di riposo, se tale unita' immobiliare e' tenuta a disposizione ed e' l'unica abitazione posseduta in Italia; 2. (omissis) 3. di stabilire che, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come riformulato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, dall'imposta dovuta per l'abitazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, o ad essa equiparata, del soggetto passivo si detraggono, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino alla concorrenza del suo ammontare: Euro 129,00 per le abitazioni situate nella zona stabilita con deliberazione giuntale n. 59 del 15 aprile 1998, ovvero site nelle frazioni di Canebola, compreso Borgo Clap e Pian delle Farcadizze, Valle, compresi Borgo Pedrosa e Borgo Costalunga, Canal di Grivo', limitatamente ai Borghi di Costapiana e Gradischiutta; Euro 103,30 per le abitazioni situate nella restante parte del Comune. (Omissis). 02X00066; Il comune di FAI della PAGANELLA (provincia di Trento) ha adottato, il 20 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, (omissis), per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille. 2. di fissare, (omissis), per l'anno 2002, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille, per le unita' immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale. 3. di fissare, (omissis), per l'anno 2002 la detrazione di Euro 113,60.= per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02X00067; Il comune di FASANO (provincia di Brindisi) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) 4 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 - del regolamento comunale I.C.I., con detrazione dell'imposta di L. 200.000; b) del 5,5 per mille per gli immobili accatastati e riportati sotto le categorie attuali C/1, C/3, D/1, D/2 e D/3; c) 7 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli individuati sub lettere a) e b). (Omissis). 02X00068; Il comune di FERENTINO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Vista la deliberazione della G.M. n. 41 del 2 febbraio 2001, con la quale veniva confermata per l'anno 2001, l'aliquota del 6 per mille e la detrazione per abitazione principale in L. 375.000, mentre per gli immobili distinti in catasto con la categoria D (opifici industriali) veniva determinato l'aliquota del 7 per mille; (Omissis). 1. di aumentare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura dell'uno per mille per tutti gli immobili, esclusi quelli distinti in catasto con la categoria D (opifici industriali) per i quali resta fissata l'aliquota del 7 per mille; 2. di dare atto che per effetto dell'aumento disposto al precedente punto 1. l'aliquota dell'I.C.I., a decorrere dal 1 ggennaio 2002, e' fissata nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili, ivi compreso quelli distinti in catasto con la cat. D (opifici industriali). 3. di modificare per l'anno 2002 la detrazione di Euro 193,67 (L. 375.000) prevista per abitazione principale, apportando una riduzione di Euro 90,38 (L. 175.000) e per l'effetto, ai determinare e fissare, per l'anno 2002, la detrazione principale pari a Euro 103,29 (L. 200.000); (Omissis). 02X00069; Il comune di FIUMINATA (provincia di Macerata) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I. e detrazioni I.C.I.: 5,5 per mille per gli immobili dei residenti adibiti ad abitazione principale; 6 per mille per tutti gli altri immobili; in euro 116,20 la detrazione relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale; in euro 118,79 la detrazione per soggetti passivi con particolari situazioni, come consente l'art. 15 della legge n. 537/1993: Soggetto passivo avente a carico un portatore di handicap, risultante da certificazione rilasciata dalla U.S.L. ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e con situazione economica disagiata, precisando che e' tale un reddito famigliare inferiore a euro 8.263,31. La richiesta per la detrazione dovra' essere fatta dagli aventi diritto all'Ente prima della 1a scadenza del versamento I.C.I. e documentata con certificazione della (U.S.L. ai sensi della legge n. 104/1992 e copia della denuncia dei redditi o certificazione sostitutiva. (Omissis). 02X00070; Il comune di FOBELLO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per quanto in premessa citato, l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 2002 nella misura del 5 per mille,confermando l'aliquota in vigore per l'anno 2001; 2. di non avvalersi delle facolta' di cui: al comma 53, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in ordine alla diversificazione delle aliquote; al comma 5, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in ordine alla fissazione di aliquote agevolate; 3. di confermare per l'anno 2001 la detrazione I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,29 L. 200.000 ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/96; 4. di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8 decreto legislativo n. 504/92 come modificato dal comma 55, art. 3, della legge n. 662/96; 5. di dare applicazione al disposto di cui all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/96 in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02X00071; Il comune di FRAGNETO l'ABATE (provincia di Benevento) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille per la seconda abitazione; 2. di applicare la detrazione nella misura di Euro 103,29 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta. (Omissis). 02X00072; Il comune di FRANCAVILLA di SICILIA (provincia di Messina) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). riconferma imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 aliquota unica 6 per mille, detrazione unica L. 200.000. (Omissis). 02X00073; Il comune di FRANCICA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002: aliquota unica da applicare 6 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale distinazione; se l'unita' immobiliare ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 02X00074; Il comune di GABIANO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 come segue: aliquota unica 5 per mille; detrazione abitazione principale di L. 200.000 (Euro 104,00) (Omissis). 02X00075; Il comune di GADONI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). per l'anno 2002 e' confermata l'aliquota del 4 per mille per le abitazioni principali e detrazioni di Euro 258,22, mentre l'aliquota per gli altri immobili e' rideterminata nel 5,2 per mille. 02X00076; Il comune di GALLICANO nel LAZIO (provincia di Roma) ha adottato, il 13 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'esercizio 2002, le stesse aliquote dell'I.C.I. deliberate per l'esercizio 2001, come segue: a) aliquota ordinaria nella misura del 6,9 per mille; b) aliquota agevolata al 6 per mille per tutti gli immobili posseduti da persone fisiche, compresi i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibiti ad abitazione principale; c) aliquota agevolata nella misura del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad attivita' commerciali, artigianali nell'ambito del centro storico, cosi' come perimetrato ai sensi di legge, purche' sussista in capo allo stesso soggetto la titolarita' dell'esercizio dell'impresa e la titolarita' del diritto di proprieta' o di altro diritto reale sull'immobile. 2. di proporre la conferma altresi' della detrazione per la prima abitazione attualmente in vigore in L. 200.000 Euro 103,29; dando atto che tale detrazione si applica anche alle unita' immobiliari appartenenti a alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 02X00077; Il comune di GALLUCCIO (provincia di Caserta) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di approvare per l'anno 2002 le aliquote dei tributi cosi' come segue: (Omissis). c) I.C.I. 5 per mille; d) addizionale comunale I.R.P.E.F. 4 per mille. (Omissis). 02X00078; Il comune di GARLATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). stabilire per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I gravante sugli immobili, da applicare a carico dei soggetti passivi sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; di stabilire per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota imposta comunale sugli immobili da applicare alla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Garlate, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; di stabilire per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota imposta comunale sugli immobili da applicare alla abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado e da questi utilizzata come abitazione principale. di stabilire per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille l'aliquota imposta comunale sugli immobili gravanti sugli alloggi non locati, intendendosi tali quelli vuoti per l'intero anno, sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; quella utilizzata dai soci di cooperativa a proprieta' indivisa, quelle regolarmente assegnate dagli istituti autonomi case popolari e infine quelle utilizzate dai residenti esteri con la condizione che sia l'unica abitazione posseduta non locata, col conseguente trattamento tributario previsto per l'abitazione principale; di considerare abitazione principale le pertinenze (box, garage, cantine, soffitte, ecc.) ancorche' distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella detrazione dell'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione per l'abitazione principale 2. di stabilire nella misura di Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di stabilire l'elevazione della detrazione da Euro 103,29 a Euro 258,23 per l'immobile adibito ad abitazione principale posseduto da soggetti con reddito complessivo del nucleo familiare costituito solo da pensione sociale, oppure nucleo familiare con a carico soggetti disabili al 100% riconosciuti dagli Enti preposti e reddito complessivo non superiore a Euro 20.658,28; 4. di stabilire l'elevazione della detrazione da Euro 103,29 a Euro 154,94 per l'immobile adibito ad abitazione principale posseduto da soggetti con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a Euro 5.164,57. Per usufruire delle detrazioni di cui ai punti 3. e 4. l'interessato fa domanda in carta semplice, corredata da copia della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, nello stesso termine di scadenza della dichiarazione di variazione I.C.I. 02X00079; Il comune di GATTEO (provincia di Forli-Cesena) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per i motivi illustrati in premessa, per l'anno 2002 ai fini dell'applicazione sul territorio comunale dell'imposta comunale sugli immobili le seguenti aliquote: aliquota ridotta pari al 5,2 per mille: per le unita' destinate ad abitazione principale, nonche' per le unita' immobiliari ad essa equiparate per legge o disposizione regolamentare e relative pertinenze; aliquota pari al sette per mille: per le unita' abitative sfitte o tenute a disposizione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento; aliquota ordinaria pari al 6,8 per mille: per tutti gli immobili diversi da quelli ai quali viene applicata l'aliquota ridotta o maggiorata. 2. di approvare per l'anno 2002 la detrazione d'imposta per abitazione principale fino a Euro 104,00 (lire 201.372) da applicare secondo le disposizioni di legge nonche' le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 dell'art. 16 del gia' citato regolamento comunale; 3. di aumentare a Euro 205,00 (lire 396.935) per l'anno 2002 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92 in relazione alle seguenti particolari situazioni di carattere sociale: persone sole o nuclei familiari di due o piu' persone i cui componenti abbiano tutti un'eta' non inferiore a 65 anni in possesso, quale sola fonte di reddito, oltre all'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione, la pensione fino a Euro 6.714,00 (lire 13.000.039 mutue lorde se solo; la pensione fino a Euro 10.329 (lire 19.999.733) annue lorde se in coppia piu' Euro 826 (lire 1.599.359) per ogni ulteriore anziano facente parte del nucleo. 4. ai fini della ulteriore detrazione di cui sopra per la situazione reddituale si fa riferimento al reddito percepito nell'anno precedente a quello di imposizione I.C.I. Si stabilisce altresi' che ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione dovra', a norma di legge, presentare richiesta su apposito modulo predisposto dal comune entro il 30 giugno 2002 allegando alla richiesta una autocertificazione in cui si dichiarino che tutti i componenti del nucleo familiare sono in possesso dei requisiti. 02X00080; Il comune di GENOVA ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 6,2 per mille l'aliquota dell'I.C.I. ordinaria da applicare per l'anno 2002 alla base imponibile, ai sensi delIart. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992; 2. di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 5,8 per mille: a) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Genova, da applicare all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle pertinenze di tale abitazione, come definite nel regolamento comunale; b) in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune di Genova, da applicare alle unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 3 comma 53 legge 23 dicembre 1996 n. 662; c) in favore delle persone fisiche soggetti passivi per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, entro il secondo grado, ed affini di primo grado, si applica sia l'aliquota del 5,8 per mille sia la detrazione per l'abitazione principale, come previsto dall'art. 13 del regolamento sull'imposta comunale per gli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio n. 166 del 21 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni. Al fine di accedere alle agevolazioni devono essere trasmesse o consegnate presso la Direzione risorse finanziarie, Settore tributi, Ufficio I.C.I., apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio, da parte di ogni contraente, nella quale il proprietario dovra' dichiarare di concedere in uso gratuito l'immobile ad un parente entro il secondo grado o ad un affine di primo, non minori. Il comodatario dovra' dichiarare di utilizzare l'immobile come abitazione principale, indicando la data in cui e' stata stabilita in tale immobile la residenza. L'applicazione di tali agevolazioni decorre dalla trasmissione o consegna di tali dichiarazioni. L'applicazione delle agevolazioni e' in ogni caso rapportata al periodo di residenza del soggetto utilizzatore. A tal fine il mese si computa per intero se le condizioni per usufruire sia dell'aliquota agevolata sia della detrazione, si sono protratte per almeno quindici giorni. Le agevolazioni sopra descritte non possono essere applicate dallo stesso soggetto passivo a piu' di due immobili concessi in comodato; 3. di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 5,8 per mille in favore dei soggetti passivi utilizzatori per le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C1-C3 - D (esclusa la categoria D5) - B direttamente utilizzati dal proprietario o dal titolare del diritto di usufrutto od uso nell'esercizio di impresa, arte o professione, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 sostituito dall'art. 3 comma 53 della legge 23 dicembre 1996 n. 662; 4. di stabilire un'aliquota I.C.I. pari al 6,8 per mille relativamente alle unita' immobiliari destinate alla residenza (categoria catastale A escluso A10), non utilizzate come abitazione principale; 5. di stabilire un'aliquota I.C.I. pari al 7 per mille relativamente alle unita' immobiliari destinate alla residenza (categoria catastale A escluso A10), non locate (non occupate) da oltre un anno; 6. di stabilire un'aliquota pari al 9 per mille, relativamente alle unita' immobiliari destinate alla residenza (categoria catastale A escluso A10), limitatamente agli immobili non locati (non occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 7. di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 4 per mille relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti per un periodo comunque non superiore a tre anni da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 8. di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 4 per mille a favore dei proprietari di immobili di interesse artistico ed architettonico vincolati, ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999 localizzati nel centro storico di Genova (zona censuaria 1A) che siano oggetto di interventi finalizzati al recupero, limitatamente alla durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 9. di stabilire un'aliquota pari al 4 per mille, limitatamente alla durata di tre anni dalla data di inizio lavori, a favore dei proprietari di immobili localizzati nel centro storico di Genova (zona censuaria 1A) oggetto di recupero edilizio che presenti i seguenti requisiti: i lavori devono riguardare le unita' edilizie afferenti un intero corpo scale, indipendentemente dalla destinazione d'uso; i lavori devono riguardare parti condominiali, quali facciate, cavedi, coperture, impianti tipo ascensore, idrico sanitario condominiale, riscaldamento, o comprendere lavori specifici quali ammodernamento impianti di riscaldamento (anche la trasformazione da condominiale a gasolio ad individuale a metano, l'eliminazione di vecchi impianti in piombo, trasformazione impianto idrico da "bocca tassata" in "acqua diretta", eliminazione serbatoi in amianto, sempreche' queste trasformazioni riguardino l'intero corpo scale); la spesa della ristrutturazione, per unita' immobiliare deve essere di importo pari o superiore a Euro 1.032,91, documentabile con idonee fatture; i lavori devono essere documentati con autorizzazione edilizia oppure D.I.A. e dichiarazione asseverata del professionista o del tecnico che ha seguito gli stessi; per gli impianti la documentazione consiste nel verbale condominiale e nella dichiarazione asseverata del tecnico che ha certificato la regolarita' dell'impianto; 10. di stabilire un'aliquota pari al 4,5 per mille per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni definite in base agli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative come definiti dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998. I soggetti che applicano tale aliquota dovranno presentare o spedire, tramite raccomandata, apposita comunicazione entro trenta giorni dalla registrazione del contratto; 11. di stabilire che venga considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 12. di fissare in Euro 155,00 la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 13. di stabilire in Euro 310,00 la detrazione per l'abitazione principale per i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, purche' titolari di pensione sociale o trattamento integrato al minimo o pensione di invalidita' di valore non superiore al trattamento pensionistico integrato al minimo, a condizione che tali soggetti non posseggano alcun altro reddito o alcun altro immobile. I soggetti che usufruiscono di tale maggior detrazione sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti, previsti dal comma precedente, espressamente con apposita auto-certificazione da presentare al comune, a pena l'inammissibilita', entro il termine previsto per il versamento della prima rata di acconto dell'I.C.I. 2002; 14. di stabilire un'aliquota I.C.I. agevolata pari al 2 per mille in favore dei soggetti passivi utilizzatori di immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali C3, D1, D7, per un periodo di tre anni dall'iscrizione della nuova attivita' alla Camera di Commercio di Genova. Le nuove attivita' devono essere riconoscibili nelle seguenti tipologie: a) Terziario avanzato; b) Industria ed artigianato; c) Assistenza alla mobilita' veicolare; d) Attivita' trasportistiche; e) Impianti produttivi speciali; Il soggetto passivo interessato all'agevolazione e' tenuto a presentare al comune, a pena l'inammissibilita', apposita certificazione attestante i requisiti, entro il 31 dicembre 2002. (Omissis). 02X00081; Il comune di GIANO dell'UMBRIA (provincia di Perugia) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di confermare per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come approvate con atto consiliare del 29 febbraio 2000 n. 10 nelle seguenti misure: a. aliquota fissa del 6 per mille per tutti gli immobili, con esclusione di quelli di cui al successivo punto b. b. aliquota fissa del 7 per mille per gli alloggi non beati, posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (Omissis). 02X00082; Il comune di GIFFLENGA (provincia di Biella) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille; (Omissis). 02X00083; Il comune di GIOIA del COLLE (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). ===================================================================== Tipologia |Aliquota/1000 ===================================================================== Aliquota ordinaria | 6,5 --------------------------------------------------------------------- Unita' immobiliare adibita ad abitazione nella quale| il contribuente, che la possiede a titolo di | proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi | familiari dimora abitualmente, in conformita' alle | risultanze anagrafiche, relative pertinenze (concetto | di pertinenza riportato alla lettera A) dell'art. 20 | deI regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.| di cui alla deliberazione consiliare n. 78 del | 23 dicembre 1998). Sono equiparate all'abitazione | principale: a. le unita' immobiliari | appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' | indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci | assegnatari; b. gli alloggi regolarmente | assegnate dall'Istituto autonomo case popolari; | c. le unita' immobiliari possedute a titolo di | proprieta' da anziani o disabili, che acquisiscono la | residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito| di ricovero permanente, a condizioni che non risultano| locate; d. le unita' immobiliari possedute a | titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini | italiani non residenti nel territorio dello Stato, a | condizione che non risultano locate; e. le | unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o | di usufrutto da un unico proprietario purche' | comunicante con l'abitazione principale, anche se | catastalmente distinte o appartenenti a categorie | diverse; f. le unita' immobiliari concesse in | uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale | diretta fino al secondo grado (genitori - figli - | nonni - nipoti - fratelli), a condizione che dette | unita' immobiliari siano classificate nel gruppo | catastale A) | 4,5 --------------------------------------------------------------------- Aree fabbricabili, alloggi realizzati e non venduti: | 6,8 --------------------------------------------------------------------- Fabbricati inagibili, inabitabili o tauscenti art. 17 | e 18 del regolamento comunale per la disciplina | dell'I.C.I. (C.C. n. 78 del 23 dicembre 1998) |Ridotta al 50% 2. di confermare e riconoscere sulle unita' immobiliari di cui agli artt. 19 e 20 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) la detrazione d'imposta di lire 220.000. (Omissis). 02X00084; Il comune di GIUSVALLA (provincia di Savona) ha adottato, il 9 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille; di prevedere, con decorrenza dall'anno 2002 che le aree edificabili siano soggette alla aliquota I.C.I. del 4 per mille; di prevedere, con decorrenza dall'anno 2002, che la detrazione per la prima casa passi da lire 200.000 a lire 250.000; (Omissis). 02X00085; Il comune di GLORENZA (GLURNS) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, a norma dell'art. 8, terzo comma del d.leg. n. 504/1992 e succ. modd., anche per l'anno 2002 in Euro 180,00 la misura della detrazione per la abitazione principale nella applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili, mentre viene confermata nel quattro per mille l'aliquota unitaria per detta imposta. 2. di confermare ovvero modificare anche per l'anno 2002 le ulteriori disposizioni regolamentari emanate con le precedenti deliberazioni consiliari quanto segue: a) Agli effetti dell'applicazione della detrazione per la abitazione principale si considerano parti integranti le sue pertinenze allorquando questa e' asservita effettivamente e durevolmente al proprietario dell'abitazione o al titolare di diritto reale di godimento. b) Non vengono sanzionati i versamenti effettuati nell'anno 2002 in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1o al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. c) Visto che il valore delle aree fabbricabili e' quello venale in comune commercio, non si fa luogo a partire dall'anno 2002 ad accertamento del loro maggiore valore nei casi in cui l'imposta dovuta sia stata versata sulla base di valori non inferiori alle 155,00 Euro/mq per le aree entro le mura cittadine e 88,00 Euro/mq. per quelle situate all'infuori del cerchio cittadino. (Omissis). 02X00086; Il comune di GORGA (provincia di Roma) ha adottato, il 23 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta l.C.l. pari al 6 per mille; Dare atto che dall'imposta dovuta dal soggetto passivo per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). 02X00087; Il comune di GRADOLI (provincia di Viterbo) ha adottato, il 8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di determinare per l'anno 2002 le stesse aliquote determinate per l'anno 2001 dell'imposta comunale sugli immobili e cioe': a) abitazione principale - aliquota del 5,5 per mille - detrazione lire 200.000 pari a Euro 103,29; b) tutti gli altri immobili - aliquota 6,5 per mille. (Omissis). 02X00088; Il comune di GREZZANA (provincia di Verona) ha adottato, il 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di determinare le seguenti aliquote I.C.I. e detrazioni per l'anno 2002 e precisamente. l'aliquota in misura del 6,5 per mille per la determinazione dell'imposta per l'abitazione principale; l'aliquota in misura deI 7 per mille per la determinazione dell'imposta per gli altri fabbricati; la detrazione da applicare all'imposta per il possesso dell'abitazione principale in misura di lire 200.000; una ulteriore detrazione da applicare all'imposta per il possesso dell'abitazione principale in misura di lire 150.000 per i titolari di pensione sociale, senza altri redditi, ad eccezione di quelli derivanti dalle case di abitazione principale per importi inferiori a lire 20.000 nessun versamento o rimborso viene previsto; (Omissis). 02X00089; Il comune di GUALDO CATTANEO (provincia di Perugia) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di fissare per l'anno 2002 le seguenti aliquote e detrazioni: aliquota ordinaria: 7 per mille; aliquota per l'abitazione principale: 5,5 per mille; aliquota per gli immobili oggetto di recupero di cui al comma 5, art. 1 della legge 29 dicembre 1997, n. 449: 4 per mille; riconoscimento della qualifica di abitazione principale alle U.I. di proprieta' di anziani o disabili, non locate, anche se questi acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e cura a seguito di ricovero permanente. detrazione annua per abitazione principale Euro 129,11 (Omissis). 02X00090; Il comune di GUARDIA LOMBARDI (provincia di Avellino) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire che per l'anno 2002 sono confermate: 1) f) le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille; aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per gli alloggi locati con contratto registrato, a soggetti che Ii utilizzano come abitazione principale; 2) di confermare, inoltre, la detrazione I.C.I. di L. 200.000 prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02X00091; Il comune di IRMA (provincia di Brescia) ha adottato, il 29 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 6 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 200.000 indistintamente per tutte le abitazioni principali occupate dal soggetto passivo, nel rispetto degli equilibri di bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 - comma 3 - del decreto legislativo n. 504/1992. come modificato dall'art. 3 comma 55 - della legge n. 662/1996. (Omissis). 02X00092; Il comune di ISOLABELLA (provincia di Torino) ha adottato, il 15 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota unica del 5 per mille sull'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. 2. di confermare in Euro 103,29 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). 02X00093; Il comune di IONADI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 4 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare le aliquote dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, come segue: abitazione principale 6 per mille; per tutti gli altri casi aliquota unica del 6,5 per mille. 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del sua ammontare, di Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;. (Omissis). 02X00094; Il comune di LACES (Latsch) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). II comune di Laces (provincia di Bolzano) ha adottato il 28 novembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione di aliquota e di detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno di imposta 2002 (Omissis). 1. con l'effetto per l'anno 2002 viene fissata la seguente aliquota dell'imposta comunale sugli immobili: a) 4 per mille per tutte le unita' immobiliari (come abitazioni, aree fabbricabili, terreni agricoli ed immobili non esenti dall'imposta ecc.); 2. con l'effetto per l'anno 2002 viene fissata la seguente detrazione d'imposta per le unita' immobili direttamente adibite ad abitazione principale nonche' per gli appartamenti dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata siti nel comune di Laces: Euro 440,00 (L. 851.960) (Omissis). 02X00095; Il comune di LARIANO (provincia di Roma) ha adottato, il 17 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2002: a) aliquota ordinaria del 5 per mille per tutti i soggetti passivi; b) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 136,861 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente nonche' le altre tipologie eventualmente previste dal regolamento I.C.I. vigente alla data del 1 gennaio 2001; c) la detrazione prima casa e' elevata sino a concorrenza del suo ammontare per un importo possibile di ulteriori Euro 121,367 per cui la concorrenza massima dell'ipotesi b) e c) del presente deliberato sia comunque di massime Euro 258,228 cosi' come previsto dal regolamento I.C.I. vigente, per quelle famiglie con presenza di disabili e con reddito, compresi i redditi con ritenuta alla fonte, dei componenti il nucleo familiare convivente non superiore a L. 41.549.625 ovvero Euro 21.458,59 per l'anno 2000; 2. l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati inagibili o inabitabili secondo quanto previsto dall'art. 4 del regolamento I.C.I. approvato con deliberazione di c.c. n. 16 del 26 marzo 1999. (Omissis). 02X00096; Il comune di LAURIA (provincia di Potenza) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 che le aliquote I.C.I. sono state fissate nelle misure seguenti: 5,5 per mille per le abitazione principali; 6,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di dare atto che la detrazione d'imposta per l'abitazione principale corrisponde al minimo di legge pari a L. 200.000. (Omissis). 02X00097; Il comune di LAVENA PONTE TRESA (provincia di Varese) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di stabilire per l'anno d'imposta 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,65 per mille per la prima casa e del 5,5 per mille per la seconda casa, e la detrazione per la prima casa in Euro 103,30, vale a dire nella misura prevista dall'art. , comma 2 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, cosi' come successivamente modificato ed integrato. (Omissis). 02X00098; Il comune di LETTOMANOPPELLO (provincia di Pescara) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nella misura del 4,8 per mille; 2. di fissare in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02X00099; Il comune di LOMELLO (provincia di Pavia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nelle seguenti misure: a) 5 per mille per le prime case e loro pertinenze; b) 6 per mille per altri fabbricati e terreni; c) 7 per mille per gli immobili sfitti. Agevolazioni Ulteriore detrazione di L. 100.000 oltre le prime L. 200.000 per i nuclei familiari il cui reddito complessivo riferito al periodo di imposta precedente non superi L. 10.000.000 per ogni componente. (Omissis). 02X00100; Il comune di LONIGO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote differenziate in conformita' all'art. 4 del decreto legge 437/1996 convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556 e successive modificazioni e integrazioni, e art. 7 del Regolamento comunale sopracitato per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dal successivo punto b), nella misura del 6 per mille; b) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille a favore di: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; persone fisiche soggetti passivi che hanno concesso abitazioni in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1oº grado e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza; (Omissis). 1. L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445 dei 28 dicembre 2000, art. 47. 2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrita' fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilita' o di inabitabilita'. 3. Dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,291 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; la detrazione deve essere suddivisa, in caso di piu' contraenti dimoranti, in parti uguali tra loro. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Nel caso in cui la detrazione superi l'importo dell'imposta dovuta per l'abitazione principale, la differenza puo' essere computata nel calcolo dell'imposta per le pertinenze dell'abitazione principale. 4. I nuclei familiari che si trovano nelle seguenti condizioni hanno diritto ad una ulteriore detrazione cosi' suddivisa purche' in possesso della sola abitazione principale e sue eventuali pertinenze: tre figli a carico, intendendosi tali quelli fiscalmente a carico: Euro 51,646 quattro figli a carico, intendendosi tali quelli fiscalmente a carico: Euro 103,291 cinque figli (e oltre) a carico, intendendosi tali quelli fiscalmente a carico: Euro 154,937 Per godere di tali benefici i contribuenti' devono obbligatoriamente presentare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 entro il 30 giugno dell'anno di competenza. Ogni variazione delle sopraindicate condizioni comporta l'obbligo da parte del contribuente di presentare altra dichiarazione in base alla mutata situazione familiare. 5. Ai nuclei familiari, con almeno un soggetto portatore di handicap e con invalidita' permanente pari al 100% e/o soggetti con invalidita' pari al 100% riconosciuti come tali dalla competente autorita' secondo la legge 104/1992, viene riconosciuta una ulteriore detrazione di Euro 103,291. Per godere di tali benefici i contribuenti devono obbligatoriamente presentare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000 entro il 30 giugno dell'anno di competenza. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. La detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito dal proprietario ai parenti in linea retta entro il 1o grado, spetta in parti uguali ai soli soggetti passivi che sono in rapporto di parentela fino al 1o grado con l'utilizzatore, non soggetto passivo, in via principale, dell'abitazione. Nel caso in cui l'abitazione sia utilizzata in via principale anche da un solo soggetto passivo contitolare, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo, indipendentemente dalla quota di possesso, cosi' come prevede la legge in via ordinaria, mentre gli altri contitolari beneficiano della sola aliquota ridotta, purche' siano parenti fino al 1o grado dell'occupante l'abitazione. 7. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unita' immobiliare ad abitazione principale. 8. Per godere della detrazione di cui al comma 6, 2o capoverso e di conseguenza anche dell'aliquota ridotta, il soggetto passivo interessato deve presentare contestualmente alla dichiarazione di variazione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 deI d.P.R. 445/2000 attestante gli immobili che hanno variato le caratteristiche in conseguenza della destinazione ad abitazione principale derivante dalla concessione in uso gratuito, e i soggetti interessati. 9. Le detrazioni di cui ai commi precedenti possono essere cumulate fino a raggiungere il limite massimo di Euro 258,228 ai sensi dell'art. 8 comma 3, del d.lgs. n. 504/1992. 02X00101; Il comune di LORSICA (provincia di Genova) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di applicare per l'anno 2002, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I., imposta comunale sugli immobili, nonche' nella misura prevista dalla normativa vigente, convertita, (omissis), in Euro 103,30 la detrazione per la prima casa. (Omissis). 02X00102; Il comune di MACERATA FELTRIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). ritenuto di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nel seguente modo: ordinaria aliquota: 6,5 per mille; abitazione principale: aliquota 5,5 per mille; dando atto che la scelta delle diverse aliquote tiene conto delle indicazioni contenute nella legge, nonche' della diversa situazione di chi possiede la sola casa di abitazione, rispetto a chi non ha altri immobili. (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 come segue: aliquota ordinaria: 6,5 per mille; aliquota abitazione principale: 5,5 per mille. (Omissis). 02X00103; Il comune di MAGLIE (provincia di Lecce) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili con le seguenti eccezioni: a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, aliquota: 5,5 per mille; b) unita' immobiliari regolarmente assegnate con patto di futura vendita a soggetti con reddito non superiore a Euro 15.500 daIl'I.A.C.P., aliquota: 5 per mille; c) unita' immobiliari locate mediante contratti intercategoriali, e cioe' contratti stilati fra le associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini, aliquota: 5 per mille; d) prima abitazione di proprieta' di nuclei familiari dei quali facciano parte portatori di handicap, inabili a qualsiasi lavoro proficuo: aliquota 5 per mille. L'agevolazione e' concessa a condizione che entro il 30 giugno dell'anno cui l'imposta si riferisce sia presentata all'Ufficio tributi del comune apposita dichiarazione, su moduli predisposti; e) riconoscere una ulteriore detrazione nell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, pari a Euro 61,97 da aggiungersi alla detrazione di Euro 113,62, queset'ultima gia' prevista e deliberata con atto di C.C. n. 17 del 28 febbraio 1997 perle abitazioni principali, ai soggetti passivi di imposta titolari di pensione che: e1) siano proprietari o titolari di usufrutto, uso o diritto di abitazione del solo alloggio abitato e dell'eventuale annesso garage o posto macchina e/o oltre pertinenze annesse all'abitazione quale unico diritto reale del contribuente al primo di gennaio 2002. Nel caso di abitazione utilizzata con diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere alcun altra proprieta' immiobiliare; e2) abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2002; e3) siano in possesso al 1o gennaio 2002 di redditi da pensione che nel 2001 siano di importo entro: Euro 6.714,00 per nuclei familiari composti da una sola persona; Euro 10.330,14 per nuclei familiari composti dal contribuente pensionato con coniuge a carico. Il contribuente pensionato non deve avere altri redditi oltre l'abitazione principale. Inoltre, non si fa luogo alla ulteriore detrazione se del nucleo familiare fanno parte altri componenti che siano titolari di redditi di qualsiasi natura, anche se provenienti unicamente da fabbricati. L'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione, inoltre, non e' ammessa per quei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, che abbiano l'abitazione principale classificata in A1 - A7 - A9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in villini, abitazioni in villa o castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici); f) approvare i seguenti criteri applicativi ai fini della ulteriore detrazione di cui alla precedente lettera e): f1) il contribuente deve presentare la domanda per ottenere l'aumento della detrazione entro il 30 giugno 2002. Nella domanda l'interessato deve indicare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codisce fiscale; di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a Euro 175,59; f2) alla domanda, che dovra' essere presentata all'ufficio tributi del comune di Maglie entro il 30 giugno 2002, va allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e dell'ultima dichiarazione I.C.I... Nel caso in cui non sia tenuto a presentare dichiarazione dei redditi, l'interessato dovra' presentare apposita autocertificazione. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele si procedera' a norma di legge. g) di confermare in Euro 113,62 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992 come sostituiti dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. h) di confermare le particolari agevolazioni contenute nel regolamento appronto con consiliare n. 55 del 26 ottobre 1998 e successive modificazioni;. (Omissis). 02X00104; Il comune di MAIOLO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille. (Omissis). 02X00105; Il comune di MARCIANISE (provincia di Caserta) ha adottato, il 29 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. applicare alle unita' immobiliari possedute dal soggetto passivo a titolo di abitazione principale l'aliquota nella misura del 5,5 per mille; 2. applicare a tutti gli altri immobili posseduti dal soggetto passivo diversi dall'abitazione principale l'aliquota nella misura del 6,5 per mille; 3. applicare la detrazione di Euro 124,00 all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02X00106; Il comune di MARCIANO della CHIANA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare (omissis) con riferimento all'anno 2002, le aliquote d'imposta gia' vigenti per l'anno 2001, nella misura 5,5 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali. (Omissis). 02X00107; Il comune di MARIGLIANELLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 1o marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare in questo comune per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I, nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota agevolata: 5,5 per mille, prima abitazione; aliquota agevolata: terreni; aliquota agevolata: fabbricati ad uso diverso nell'abitazione; aliquota agevolata: aree fabbricabili; sulla prima abitazione la detrazione di Euro 103,30, con la seguente agevolazione: da Euro 103,30 a Euro 154,94 nei seguenti casi: a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro 12.911,43, piu' Euro 826,34 per ogni persona a carico; b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro 12.911,43 piu' Euro 826,34 per ogni persona a carico; e) famiglie numerose con nucleo familiare composta da sei o piu' componenti al 1o gennaio 2002, con reddito familiare, riferito all'anno 2001, non superiore a Euro 7.230,40 annui netti per ogni componente il nucleo familiare se trattasi di lavoratore dipendente e non superiore a Euro 5.681,03 annui netti per ogni componente il nucleo familiare se trattasi di lavoratori autonomi; d) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEE di Euro 12.911,43 piu' Euro 826.34 per ogni persona a carico; e) lavoratori in cassa integrazione con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. di Euro 12.911,43 piu' Euro 826,34 per ogni persona a canto. L'agevolazione di cui sopra viene concessa a condizioni che nessun familiare dimorante nell'appartamento possiede al 1o gennaio 2002 altre proprieta' immobiliari (fabbricati e terreni) oltre quella per la quale viene richiesta l'ulteriore detrazione. (Omissis). 02X00108; Il comune di MARONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nel modo seguente: 7 per mille aliquota ordinaria; 6 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze. 2. di determinare in Euro 103,29 (pari a L. 200.000) la detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze. (Omissis). 02X00109; Il comune di MASSA DI SOMMA (provincia di Napoli) ha adottato, l'11 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 5,5 per mille per la prima casa; 6,5 per mille per gli altri immobili. (Omissis). 02X00110; Il comune di MELARA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale pari a Euro 103,29; 2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille, ad eccezione delle voci sottoriportate; aliquota pari al 7 per mille a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati; aliquota ridotta, pari al 4 per mille a tutti i soggetti passivi, appartenenti a nuclei familiari che abbiano contratto matrimonio nell'anno corrente; aliquota ridotta, pari al 4 per mille per le nuove imprese che si insediano nel territorio del comune di Melara nell'anno 2001, specificando che l'agevolazione avra durata di tre anni e si applichera' sui fabbricati nuovi o ristrutturati attinenti l'attivita' produttiva e che la condizione per ottenere tale aliquota e' che si tratti di nuova azienda. (Omissis). 02X00111; Il comune di MEL (provincia di Belluno) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). l'aliquota applicata e' quella minima del 4 per mille. (Omissis). 02X00112; Il comune di MELISSA (provincia di Crotone) ha adottato, il 27 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di stabilire, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille; 2) di stabilire la misura della detrazione da applicarsi alla predetta imposta per l'abitazione principale in L. 220.000 relativamente all'anno 2002; (Omissis). 02X00113; Il comune di MERONE (provincia di Como) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) e la detrazione come segue; 4,9 per mille e detrazione di Euro 155,00 annue per l'abitazione principale; 5,2 per mille per altri fabbricati e aree fabbricabili. (Omissis). 02X00114; Il comune di MESOLA (provincia di Ferrara) ha adottato, il 26 marzo - 17 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di mantenere, per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6,5 per mille; 2. di dare atto che la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e' fissata in Euro 108,46. (Omissis). 02X00115; Il comune di MEZZANE di SOTTO (provincia di Verona) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, (omissis), le seguenti aliquote e detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili in vigore per l'anno 2001: ===================================================================== Descrizione dei cespiti e delle detrazioni |Aliquote e detrazioni ===================================================================== unita' immobiliari non adibite ad abitazione | principale, classificati nel gruppo catastale | "A" | 7 per mille --------------------------------------------------------------------- per tutte le altre categorie di immobili | 5 per mille --------------------------------------------------------------------- detrazione per l'anita' immobiliare adibita ad | abitazione principale del soggetto passivo | (fruibile comunque fino a concorrenza | dell'imposta) | Euro 104,00 (Omissis). 02X00116; Il comune di MEZZOMERICO (provincia di Novara) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I.: aliquota ordinaria 5,5 per mille; aliquota aree edificabili 7 per mille. Riduzioni ed agevolazioni: abitazione principale 5 per mille, detrazione Euro 129,11. (Omissis). 02X00117; Il comune di MOMBALDONE (provincia di Asti) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, anche per l'anno 2002, le seguenti aliquote: 5 per mille per i residenti e 6 per mille per i non residenti, fatta salva l'applicazione delle agevolazioni sotto elencate: (Omissis); 1. esenzione totale fino a 3 anni, a favore dei proprietari di terreni, fabbricati o porzioni di essi (incluse le pertinenze) situati in centro storico o in aree produttive (come individuate dal piano regolatore comunale), che decidano di insediarvi (direttamente o attraverso contratto regolarmente registrato di cessione a terzi in locazione o comodato, da presentare in copia al comune insieme alla denuncia di variazione I.C.I.) un'attivita' commerciale o artigianale tale esenzione e', di norma, limitata ai soli locali e pertinenze o porzioni di terreno effettivamente adibiti ad attivita' produttiva, ma puo' estendersi all'intero fabbricato o terreno, se, dal contratto di locazione o comodato, risulti che il fabbricato ceduto o da edificare verra' adibito anche ad uso abitazione del conduttore; 2. esenzione totale, a favore dei proprietari di aree fabbricabili che siano, comunque, utilizzate per l'attivita' agricola, purche': a) il proprietario sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo il cui reddito derivante dall'attivita' agricola superi il 50% del reddito complessivo imponibile; b) l'area fabbricabile sia ceduta in affitto a coltivatore diretto o imprenditore agricolo (in tal caso occorre presentare in comune apposita denuncia di variazione I.C.I. allegando copia del contratto d'affitto regolarmente registrato); 3. esenzione totale, a favore dei proprietari di fabbricati e pertinenze adibiti ad abitazione principale e/o all'esercizio di attivita' agricole, purche' il proprietario sia: a) coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale in attivita'; b) coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale in pensione, ma che continua a versare volontariamente i contributi di legge; c) persona fisica o giuridica proprietaria di almeno 20.000 mq. (2 ettari) di terreno sul territorio del comune, che eserciti effettivamente l'attivita' agricola e sia titolare di partita I.V.A. agricola; 4. riduzione al 50%, a favore dei proprietari di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili; 5. applicabilita' della detrazione di Euro 103,30, a favore dei proprietari di fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado (es. nonno a nipote, figlio a genitore e viceversa), purche' il familiare sia residente nel comune ed abbia scheda anagrafica autonoma rispetto al proprietario; 6. applicabilita' dell'aliquota agevolata (5 per mille), a favore dei proprietari non residenti di fabbricati concessi in locazione o comodato (con contratto regolarmente registrato, da presentare al comune insieme alla denuncia di variazione I.C.I.) a soggetti che vi stabiliscano la propria residenza. i teneni agricoli ricadenti in area montana (tutto il territorio comunale) sono esenti dal pagamento dell'I.C.I., ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; la detrazione di Euro 103,30 e' appilcabile a tutte le pertinenze ubicate nello stesso edificio o nello stesso complesso immobiliare dell'abitazione principale, fino alla concorrenza della detrazione stessa; il fabbricato in proprieta' o usufrutto di persona anziana o disabile che abbia trasferito, in modo permanente, la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario, e' assimilato all'abitazione principale con conseguente applicazione delle agevolazioni previste, purche' l'immobile non risulti locato; il fabbricato di proprieta' di enti pubblici Stato, regioni, province, comuni, comunita' montane, A.S.L., ecc. o consorzi fra tall enti sono esenti dal pagamento dell'I.C.I. ai sensi dell'art. 7, del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 59, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 446/1997; gli immobili utilizzati a qualsiasi titolo da enti non commerciali (associazioni senza scopo di lucro, comitati, ecc.) si considerano esenti dal pagamento dell'I.C.I., ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 446/1997. (Omissis). 02X00118; Il comune di MONGUZZO (provincia di Como) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nelle seguenti misure: a) aliquota I.C.I. relativa all'abitazione principale comprese le pertinenze di cui all'art. 817 del codice civile pai al 4 per mille; b) aliquota I.C.I. relativa ad altri fabbricati ed aree fabbricabili: pari al 7 per mille; c) di fissare la detrazione per l'abilitazione principale, per l'anno 2002, nella misura di Euro 104,00. (Omissis). 02X00119; Il comune di MONSAMPIETRO MORICO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). per l'anno 2002, di confermare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale, con la detrazione per la prima abitazione di Euro 103,29, e per tutti gli altri cespiti. (Omissis). 02X00120; Il comune di MONSALPOLO DEL TRONTO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 15 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di riconfermare l'aiquota dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili. (Omissis). 02X00121; Il comune di MONTALTO LIGURE (provincia di Imperia) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). confermare ed approvare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille per ogni altro immobile. evidenziare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103.29 pari a L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, mentre se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica rilevare che ai sensi dell'art 3, commi 48 e 51 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono state rivalutate le rendite catastali urbane del 5%, nonche' i redditi dominicali del 25% ai fini della determinazione del valore imponibile I.C.I. (Omissis). 02X00122; Il comune di MONTE SAN BIAGIO (provincia di Latina) ha adottato, il 22 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a. di confermare, per l'anno 2002 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'impposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Aliquota del 6 per mille: 1. abitazione principale (quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro titolo reale, e suoi familiari vi risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente); 2. abitazione concessa come abitazione principale ad uso gratuito a parenti con nucleo familiare autonomo in linea retta di I grado al coniuge ancorche' separato o divorziato ed agli affini entro il I grado, (il soggetto passivo deve far pervenire al comune entro il 31 dicembre c.a. apposita comunicazione); 3. unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani, disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata, viene considerata abitazione principale; 4. unita' immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a priprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari viene considerata abitazione principale, purche' sussista per i soci stessi la condizione della identita' di dimora abituale a residenza anagrafica; 5. alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari; 6. unita' immobiliari censite nel catasto urbano classificate in gruppo A/10 - gruppo B (tutte) - gruppo C (tutte) - gruppo D (tutte) - gruppo E (tutte); 7. pertinenze; 8. unita' immobiliare posseduto a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate. Aliquota del 7 per mille: altri immobili non compresi nelle precedenti categorie; (Omissis). 02X00123; Il comune di MONTE SAN MARTINO (provincia di Macerata) ha adottato, il 22 febbario 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I), nella misura unica del 6 per mille, rapportato al valore degli immobili, con detrazione per unita' immobiliare, adibita ad abitazione principale, pari a Euro 103,29 (L. 200.000); 2. di stabilire l'aliquota, denominata "addizionale" da applicare all'I.R.P.E.F., nella misura di 0,4 punti percentuali, con decorrenza 1 gennaio 2002. (Omissis). 02X00124; Il comune di MONTEBELLO IONICO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di rideterminare le aliquote da applicare per l'anno 2002, nelle seguenti misure: a) 5 per mille per unita' immobiliari utilizzate quale abitazione principale del proprietario; b) 5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a figli e/o genitori del proprietario; c) 5 per mille per le aree fabbricabili; d) 6 per mille per tutti gli altri fabbricati; e) 4 per mille per le abitazioni non locate di disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari; Detrazione per l'abitazione principale del proprietario Euro 110,00. (Omissis). 02X00125; Il comune di MONTEDINOVE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002 nella misura del: 5 per mille per guanto riguarda la prima casa e le relative pertinenze; 6,5 per mille per tutti gli altri fabbricati ed i terreni edificabili; detrazione d'imposta per la prima casa, unica per tutti, di Euro 103,29. (Omissis). 02X00126; Il comune di MONTEGROSSO d'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I., che sara' applicata da questo comune, nella misura unica del 4.8 per mille e la detrazione per la prima casa di Euro 130,00. (Omissis). 02X00127; Il comune di MORTERONE (provincia di Lecco) ha adottato, il 9 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) nella misura dei 7 per mille; di determinare, in base all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito con l'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996, un'aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali; di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito con l'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29. (Omissis). 02X00128; Il comune di MONTEROSSO GRANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota del 6 per mille per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, dando atto che l'aliquota e' unica e la detrazione per l'abitazione principale e' di Euro 103,29. (Omissis). 02X00129; Il comune di MONTESANO SALENTINO (provincia di Lecce) ha adottato, il 15 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota del 4,5 per mille per la prima casa e del 6 per mille per la seconda casa, a meno che la stessa non venga data in locazione, nel qual caso si applica l'aliquota del 4,5 per mille, in conformita' dell'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 02X00130; Il comune di MONTESCUDO (provincia di Rimini) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: ===================================================================== N.D.| TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |Aliquote per mille (2002) ===================================================================== 1 | 2 | 3 --------------------------------------------------------------------- 1 | Abitazione principale | 6 --------------------------------------------------------------------- |Pertinenze della 1a casa (garage, box,| 2 | cantine) | 6 --------------------------------------------------------------------- | Altri fabbricati diversi dalle | 3 | pertinenze 1a casa | 7 --------------------------------------------------------------------- 4 | Terreni edificabili | 7 2. di determinare, per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue: ===================================================================== | Tipologia degli | | | |immobili Nonche' | | | | categorie di | | | | soggetti in | | Detrazione | Detrazione | situazione di | | d'imposta (in | d'imposta (in | particolare | | ragione annua) | ragione annua) | disagio | Riduzione | Valori espressi | Valori espressi N.D.|economico-sociale|d'imposta %| in lire | in euro ===================================================================== 1 | 2 | 3 | 4 | 5 --------------------------------------------------------------------- |Detrazione prima | | | |casa e sue | | | 1. |pertinenze | ---- | 200.000 | 103,29 --------------------------------------------------------------------- |Detrazione per | | | |pensionati di | | | |eta' superiore a | | | |65 anni (compiuti| | | |nel 2002) con | | | |reddito annuo | | | |lordo di Euro | | | |7.250,00 se | | | |singolo e Euro | | | |14.500,00 se in | | | |coppia purche' | | | |proprietari | | | |ovvero titolari | | | |diritto di | | | |usufrutto di una | | | |sola unita' | | | |immobiliare | | | |appartenente alla| | | |cat. "A" | | | |direttamente | | | |adibita ad | | | |abitazione | | | |principale e con | | | |le eventuali | | | 2. |pertinenze. | ---- | 300.000 | 154,94 (Omissis). 02X00131;