IL DIRETTORE GENERALE
   degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  la  sentenza  n.  293  del  10 ottobre 2001, pronunciata dal
tribunale  di  Torino  che  ha  dichiarato il fallimento della S.r.l.
LA.MET Europa;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 13 ottobre 2001;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;

                              Decreta:

  In  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. LA.MET Europa,
sede  in  Nichelino  (Torino),  unita'  in Nichelino (Torino), per un
massimo di 30 unita' lavorative.
  E'  autorizzata  la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 13 ottobre 2001 al 12 ottobre 2002.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, dalla
legge n. 160/1988, citata in preambolo.
  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 maggio 2002
                                       Il direttore generale: Achille