IL DIRETTORE GENERALE
   degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni nella legge 9 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  VIsto il dereto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla
Corte  dei conti il 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24, relativo alla
individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al
comma  4,  dell'art.  6  del  decreto-legge  1  ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  l'istanza  presentata della societa' S.r.l. Siderurgia R.S.,
inoltrata  presso  la competente Direzione generale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in
data  30 aprile 2002, che unitamente al contratto di solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopraindicata  e le competenti
OO.SS. dei lavoratori in data 25 marzo 2002 stabilisce per un periodo
di  24  mesi,  decorrente  dal  1  aprile  2002, la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali,  come previsto dal
contrato  collettivo  nazionale  del  settore stampatura e imbutitura
acciao  applicato,  a  30  ore  medie settimanali nei confronti di un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  11  unita',  su un organico
complessivo di 37 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'  autorizzata, per il periodo dal 1 aprile 2002 al 31 marzo 2003,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 aprile 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siderugia R.S.,
con sede in Cecchina di Ariccia (Roma), unita' di Cecchina di Ariccia
(Roma),  per  i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  24  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a 11 unita', su un organico
di 37 unita'.