IL DIRETTORE GENERALE
   degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6  del  predetto  decreto-legge  ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.r.l. Saes, inoltrata presso la
competente  Direzione  generale  del  Ministero  del  lavoro  e delle
politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 19 luglio
2001,  che  unitamente  al contratto di solidarieta' per riduzione di
orario   di   lavoro,   costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data 24 maggio 2001 e
4 aprile  2002,  stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente
dal  1 giugno 2001, la riduzione massima dell' orario di lavoro da 38
ore  settimanali come previsto dal contratto collettivo nazionale del
settore appalti di servizi per le ferrovie dello Stato, applicato:
    per l'unita' di Bari: a 30 ore medie settimanali nei confronti di
un  numero  massimo  di  lavoratori  pari a 21 unita', su un organico
complessivo di 23 unita';
    per  l'unita' di Foggia: a 34 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a 13 unita', su un organico
complessivo di 13 unita;
    per l'unita' di Taranto: a 36 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a 18 unita', su un organico
complessivo di 18 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  E' autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 2001 al 31 maggio 2002,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saes, con sede
in Bari:
    unita'  di  Bari:  per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario   di  lavoro  da  38  ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
21 unita', su un organico complessivo di 23 unita';
    unita'  di Foggia: per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario   di  lavoro  da  38  ore  settimanali  a  34  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
13 unita', su un organico complessivo di 13 unita';
    unita' di Taranto: per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario   di  lavoro  da  38  ore  settimanali  a  36  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
18 unita', su un organico complessivo di 18 unita'.