IL DIRETTORE GENERALE
   degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista l'istanza della ditta S.p.a. Aquafil, tendente ad ottenere la
proroga   della   corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei
lavoratori interessati;
  Visto il decreto ministeriale n. 30543, datato 30 novembre 2001 con
il   quale  e'  stato  approvato  il  programma  di  riorganizzazione
aziendale della summenzionata ditta;
  Visto  il decreto direttoriale n. 30586 del 7 dicembre 2001, con il
quale  e' stato concesso, a decorrere dal 21 maggio 2001, il suddetto
trattamento;
  Ritenuto  di autorizzare la proroga della corresponsione del citato
trattamento;

                              Decreta:

  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con il decreto ministeriale n. 30543, datato
30 novembre  2001,  e'  prorogata  la  corresponsione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Aquafil, con sede in Arco (Trento), unita' di
Arco  (Trento)  per un massimo di 60 unita' lavorative per il periodo
dal 21 novembre 2001 al 20 maggio 2002.
  Istanza  aziendale  presentata  il  18 giugno  2001  con decorrenza
21 novembre 2001.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 maggio 2002
                                       Il direttore generale: Achille