IL DIRETTORE GENERALE
   degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 236, ed in particolare
l'art. 5, commi 1 e 10, nonche' l'art. 7, comma 7;
  Visto  l'art.  2,  comma 22 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
successive proroghe;
  Visto  l'art.  4,  commi  15,  35 e 36, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  l'art.  52,  comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nella   parte   in   cui  prevede,  in  attesa  della  riforma  degli
ammortizzatori  sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, che
nel   caso   di   programmi   finalizzati   alla  gestione  di  crisi
occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in
detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre
proroghe  di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria
e di mobilita', anche in deroga alla normativa vigente in materia;
  Visto  il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali  e  del Ministro dell'economia e delle finanze del
18 marzo  2002,  registrato  dalla  Corte dei conti il 9 maggio 2002,
registro  n.  l,  foglio  n.  315,  con  il  quale e' stato prorogato
l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di
mobilita'  per  l'anno  2002,  in favore dei lavoratori dipendenti da
aziende  operanti  nei settori delle agenzie di viaggio e turismo con
piu'  di cinquanta addetti e delle imprese di vigilanza, nonche' sono
stati definiti i criteri per la concessione dei predetti trattamenti;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  l'istanza della societa S.p.a. Robintur, inoltrata presso la
competente  Direzione  generale  del  Ministero  del  lavoro  e delle
politiche   sociali,   come  da  protocollo  della  stessa,  in  data
18 gennaio  2002,  che  unitamente  al  contratto di solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  4  gennaio 2002
stabilisce  per  un periodo di dodici mesi, decorrente dal 14 gennaio
2002,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali,  come  previsto  dal  contratto collettivo nazionale del
settore  turismo  applicato, a 28 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo di lavoratori pari a 169 unita', e da 38 a 27
ore  medie  nei confronti di 57 unita', su un organico complessivo di
267 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il periodo dal 14 gennaio 2002 al 13 gennaio
2003,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,   del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996,  n.  608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a.
Robintur, con sede in Bologna, unita' di Unita' nazionali per i quali
e'  stato  stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
dodici  mesi,  la  riduzione  massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali  a  28  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo  di  lavoratori pari a 169 unita', e da 38 a 27 ore medie nei
confronti di 57 unita', su un organico complessivo di 267 unita'.