Art. 1.
    Il   diritto   dell'Unione  Nazionale  dei  giudici  di  pace  di
proclamare  l'astensione  totale  o  parziale  dalle  udienze e dalle
attivita' amministrative connesse presso il comparto degli uffici del
giudice  di  pace e' esercitato nei limiti e alle condizioni appresso
indicati.