IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19 luglio  1993, n. 236, in particolare
l'art. 7, comma 7;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  2,  comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e
successive proroghe;
  Visto  l'art.  4,  commi  15,  35 e 36, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  l'art.  52,  comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nella   parte   in   cui  prevede,  in  attesa  della  riforma  degli
ammortizzatori  sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, che
nel   caso   di   programmi   finalizzati   alla  gestione  di  crisi
occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in
detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre
proroghe  di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria
e di mobilita', anche in deroga alla normativa vigente in materia;
  Visto  il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali  e  del Ministro dell'economia e delle finanze del
18 marzo  2002,  registrato  dalla  Corte dei conti il 9 maggio 2002,
registro  n.  1,  foglio  n.  315,  con  il  quale e' stato prorogato
l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di
mobilita'  per  l'anno  2002,  in favore dei lavoratori dipendenti da
aziende  operanti  nei  settori delle agenzie di viaggi e turismo con
piu'  di cinquanta addetti e delle imprese di vigilanza, nonche' sono
stati definiti i criteri per la concessione dei predetti trattamenti;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista   l'istanza  contenente  il  programma  per  crisi  aziendale
presentata,  ai  sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio
1991,  n. 223, per il periodo dal 2 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002,
dalla ditta - S.p.a. Francorosso international;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuto  di  approvare  il  programma  di  cui  all'art.  1  della
sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla societa interessata;
                              Decreta:
  E'  approvato  il  programma  per crisi aziendale, relativamente al
periodo  dal  2 gennaio  2002 al 31 dicembre 2002, della ditta S.p.a.
Francorosso  international  -  sede  in  Torino - unita' di Bologna e
Torino.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 maggio 2002
                                                  Il Ministro: Maroni