IL CONSIGLIO
                               Fatto:
  Alcune SOA hanno richiesto all'Autorita' chiarimenti in ordine:
    A) alla  possibilita' che una SOA acquisisca un'altra SOA tramite
fusione per incorporazione;
    B) alla possibilita' che una SOA gia' autorizzata si fonda con un
organismo   certificatore   di  qualita',  ovvero  che  un  organismo
certificatore di qualita' si fonda con una SOA;
    C) alla  possibilita'  per  una  SOA autorizzata di acquisire una
partecipazione azionaria in un'altra societa'.
  L'Autorita'  ha  acquisito l'avviso della Commissione consultiva di
cui  all'art.  8,  comma  3,  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive   modificazioni   nonche'   all'art.  5  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, avviso espresso
nella  seduta del 17 ottobre 2001 e sulla cui base svolge le seguenti
considerazioni:
                              Diritto:
  In  primo  luogo  va  osservato  che  in ordine ai suddetti quesiti
vengono in considerazione, quali riferimenti normativi essenziali:
    1) l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 34/2000 il quale impone che gli statuti delle SOA devono prevedere
come   "oggetto   esclusivo"   "lo   svolgimento   dell'attivita'  di
attestazione ... e  di  effettuazione  dei connessi controlli tecnici
sull'organizzazione  aziendale  e  sulla  produzione delle imprese di
costruzione,    nonche'    sulla    loro   capacita'   operativa   ed
economico-finanziaria";
    2) l'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 34/2000 il quale impone "il rispetto del principio di indipendenza
di   giudizio   e   l'assenza  di  qualunque  interesse  commerciale,
finanziario  che  possa  determinare  comportamenti  non imparziali o
discriminatori";
    3) l'art.   2361   del   codice   civile  il  quale  prevede  che
l'assunzione  di  partecipazioni  in altre imprese e' vietata qualora
"per  la  misura  e  per  l'oggetto  della  partecipazione ne risulta
sostanzialmente  modificato  l'oggetto  sociale determinato dall'atto
costitutivo";
    4) l'art. 8, comma 4, lettera b), secondo periodo, della legge n.
109/1994 e s.m. il quale statuisce che nel caso di cumulo, in capo al
medesimo   organismo,  dell'accreditamento  alla  certificazione  dei
sistemi   di  qualita'  e  dell'autorizzazione  dall'attestazione  di
qualificazione  per l'esecuzione dei lavori pubblici, resta fermo "il
divieto  per  lo  stesso  soggetto  di  svolgere  sia  compiti  della
certificazione   che   quelli  dell'attestazione  relativamente  alla
medesima impresa";
    5) l'art.  13  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
34/2000  il  quale  stabilisce,  tra l'altro, che nel caso in cui gli
organismi  gia' accreditati al rilascio di certificazione dei sistemi
di  qualita'  intendano  svolgere  anche  attivita'  di  attestazione
occorre    apposita    autorizzazione   dell'Autorita'   "subordinata
all'accertamento  della  sussistenza dei requisiti e delle condizioni
stabiliti  dagli  articoli  7,  8  e  9, fatta eccezione per cio' che
attiene   alla  denominazione  sociale  e  all'unicita'  dell'oggetto
sociale".
  In  termini  generali si ricorda che nella determinazione n. 23 del
7 aprile  2000  l'Autorita' ha affermato che le SOA sono societa' per
azioni  di  diritto speciale la cui connotazione particolare discende
da  una  serie  di  requisiti  indispensabili  ai fini della relativa
autorizzazione e la cui sussistenza deve permanere nel tempo.
  Questi  requisiti  fanno  ritenere  inammissibili  investimenti  in
azioni  in altre SOA (quesito C) mentre non configurano ostacoli alla
applicazione  delle norme di diritto comune in materia di fusione per
incorporazione  (articoli 2501 e seguenti del codice civile) (quesito
A).
  Alla   possibilita'  per  una  SOA  autorizzata  di  acquisire  una
partecipazione  azionaria  in  un'altra  societa',  osta la peculiare
natura  di  societa'  per  azioni  "di  diritto  speciale"  delle SOA
(determinazione    n.   23/2000).   Tale   partecipazione,   infatti,
aggiungerebbe all'attivita' di attestazione un'ulteriore attivita' di
natura finanziaria, laddove l'art. 7, comma 3, decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  34/2000 prevede che lo statuto delle SOA abbia
"come    oggetto   esclusivo   lo   svolgimento   dell'attivita'   di
attestazione" e delle attivita' di controllo ad essa strumentali.
  Deve,   invece,   ammettersi   l'acquisizione   di   partecipazioni
azionarie,  da  parte  di  una SOA autorizzata in un'altra SOA quando
cio'  sia  espressamente  ed univocamente inteso all'obiettivo finale
della  fusione  per  incorporazione dal momento che in questa ipotesi
non si tratta di "attivita' finanziaria" che, in quanto tale esula da
quella  esclusiva  di  attestazione  ma di una applicazione dell'art.
2504-quinquies   del   codice  civile  coerente  con  la  particolare
disciplina degli investimenti SOA.
  Trattandosi  di  fusione  fra  societa'  dello stesso tipo (fusione
omogenea)  si  verifichera'  l'estinzione  della  SOA  incorporata  e
l'aumento  del  capitale sociale di quella incorporante; quest'ultima
succedera',  ex  art.  2504-bis  del  codice  civile, nelle posizioni
giuridiche attive e passive dell'incorporata.
  Deve  essere  ricordato  che  secondo le norme del codice civile la
fusione  si  articola  in  un  procedimento  diviso  in  tre fasi: il
progetto di fusione, la delibera di fusione e l'atto di fusione.
  La  delibera  di  fusione  deve  essere  assunta  da ciascuna delle
societa'  che  vi  partecipano  (SOA  incorporante e SOA incorporata)
secondo   le   norme   del  codice  civile  riguardanti  le  delibere
modificative  dell'atto  costitutivo  e  deve  stabilire le modalita'
dell'operazione. Essa deve essere adottata sulla base di un "progetto
di  fusione"  predisposto  dagli  amministratori  e  risultante dalle
trattative  intercorse  con le societa' interessate. Tale progetto va
sottoposto  "preventivamente" al vaglio dell'Autorita'. La necessita'
di  acquisire il preventivo nulla osta dell'Autorita' sul progetto di
fusione lo si desume, oltre che in via analogica dall'art. 8, commi 3
e  5,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, anche
dalla  previsione  secondo  cui  la  partecipazione di una SICAV alla
fusione  e'  soggetta  al preventivo nulla osta della Banca d'Italia,
che  lo rilascia sentita la Consob (art. 49, commi 3 e 4, del decreto
legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58. In assenza di nulla osta, la
delibera  non  puo'  essere  depositata per l'iscrizione nel registro
delle imprese.
  Giova  precisare che solo dopo il preventivo assenso dell'Autorita'
al  progetto  di  fusione,  le  societa'  incorporante  e incorporata
possono  adottare  le  rispettive  delibere di fusione (art. 2502 del
codice  civile)  e  provvedere  al  deposito  ed all'iscrizione delle
medesime  presso  il registro delle imprese (art. 2502-bis del codice
civile).  Decorsi  i  termini  di cui all'art. 2503 del codice civile
(due  mesi  dall'iscrizione  delle delibere di fusione delle societa'
che  partecipano  al progetto di fusione nel registro delle imprese),
le  societa'  potranno  stipulare  l'atto  pubblico di fusione di cui
all'art.  2504  del codice civile e, quindi, provvedere, ad opera del
notaio  o  degli  amministratori  delle  SOA  interessate ed entro il
termine  di  trenta  giorni  dalla  stipula  dell'atto  pubblico,  al
deposito dello stesso presso il registro delle imprese dei luoghi ove
e'  posta  la societa' incorporante. Anche l'atto pubblico di fusione
deve  essere  trasmesso  all'Autorita'.  A  seguito della fusione per
incorporazione,  la  SOA  risultante  dalla  fusione  non deve essere
sottoposta a nuova autorizzazione.
  Rispetto  all'assicurazione  di  cui  le SOA devono munirsi ai fini
dell'esercizio dell'attivita' di attestazione, considerato l'art. 10,
comma  2,  lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000,  il  quale prevede che le SOA debbano munirsi di una polizza
assicurativa  per  il  rischio  professionale  avente  "massimale non
inferiore  a  sei  volte  il  volume  d'affari",  e la determinazione
dell'Autorita'  n.  50/2000,  nella  quale  si  e'  precisato  che il
suddetto  massimale  e'  soggetto  ad aumento con riferimento ai dati
della  concreta attivita' di qualificazione posta in essere dalla SOA
(consistente  nel valore del portafoglio contratti), va precisato che
la  SOA  la  quale  proceda ad incorporazione per fusione deve sempre
procedere  ad innalzare il proprio massimale assicurativo adeguandolo
al nuovo volume d'affari.
  Per  cio'  che  concerne  i  contratti  di attestazione in corso di
esecuzione,  la  successione  universale  in  virtu'  della  quale la
societa'  incorporante  succede  in  tutti i rapporti giuridici della
societa'  incorporata la quale si estingue (Cass. Civ. 9349/97, Cass.
Civ. 833/94 e Cass. Civ. 7321/93), comporta che le imprese proseguono
i  loro  rapporti con il nuovo soggetto risultante dalla fusione, sia
per    i    contratti   non   ancora   conclusi   con   il   rilascio
dell'attestazione,  sia  per  le  attestazioni  gia'  rilasciate (es.
trasferimento  della  documentazione,  eventuali  "variazioni minime"
dell'attestazione di cui alla determinazione n. 40/2000).
  Va  infine  ricordato che le attestazioni rilasciate dalla societa'
incorporata,  continuano  a  mantenere  la stessa efficacia e durata.
Tuttavia  pare  opportuno  stabilire  che  la  SOA incorporante debba
procedere a ritirare le attestazioni rilasciate dalla SOA incorporata
sostituendoli   con  altri  attestati  a  propria  firma  che  devono
riportare  obbligatoriamente  la dicitura "sostituisce l'attestazione
n.../........".  Cio'  a  prescindere dalla eventuale richiesta delle
imprese  attestate  di  apportare  alle  attestazioni  le  cosiddette
"variazioni  minime".  Si ribadisce, inoltre, la totale assunzione di
responsabilita',  sia  nei  confronti  di  terzi,  sia  nei confronti
dell'Autorita',  della  SOA  incorporante  sulle  attestazioni emesse
dalla SOA incorporata.
  Per  cio' che concerne il quesito relativo alla possibilita' di una
fusione tra una SOA gia' autorizzata ed un organismo certificatore di
qualita'  (quesito  B)  valgono  considerazioni  analoghe a quelle in
precedenza svolte e cioe' che non si ritiene compatibile tale ipotesi
con  la peculiare natura di societa' per azioni "di diritto speciale"
delle  SOA (determinazione n. 23/2000). Tale partecipazione, infatti,
aggiungerebbe all'attivita' di attestazione un'ulteriore attivita' di
impresa  o  di  natura  finanziaria,  laddove  l'art. 7, comma 3, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 34/2000 prevede che lo
statuto  delle  SOA  abbia  "come  oggetto  esclusivo  lo svolgimento
dell'attivita'  di  attestazione"  e  delle attivita' di controllo ad
essa strumentali.
  Ne  puo'  trarsi argomento dalla disposizione derogatoria contenuta
nell'art.  8,  comma  4, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n.
109,  e  successive  modificazioni  e  nell'art.  13  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000  che costituisce tassativa
eccezione al principio suindicato.
  La  su indicata norma, dunque, prevale su quella generale riportata
nell'art.  2361  del  codice  civile,  secondo  cui  l'assunzione  di
partecipazioni  in  altre  imprese,  anche  se prevista genericamente
nell'atto costitutivo, non e' consentita se per la misura e l'oggetto
della  partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto
sociale  determinato dall'atto costitutivo". Cio' sia nel caso in cui
la  societa' terza svolga un'attivita' priva di punti di contatto con
quella  di  attestazione, sia nel caso in cui anche la detta societa'
sia  una SOA autorizzata, dal momento che la partecipazione azionaria
rivestirebbe comunque natura di "attivita' finanziaria" (tranne, come
prima  specificato,  per  l'ipotesi  di  acquisto  di  assunzione  di
partecipazione  al fine di addivenire alla fusione per incorporazione
tra SOA).
  D'altra    parte,   in   sede   di   autorizzazione   all'esercizio
dell'attivita'  di attestazione, e' sempre stato richiesto un oggetto
sociale "esclusivo"; laddove cio' non sia stato riscontrato, in linea
con  le  indicazioni  della  Commissione consultiva del cui parere si
avvale  l'Autorita'  in  sede  sia  di  autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita'  di  attestazione sia di revoca dell'autorizzazione ai
sensi  dell'art.  2,  comma 1, lettera o), del decreto del Presidente
della   Repubblica   n.   34/2000,   l'Autorita'  ha  sempre  chiesto
l'eliminazione    dall'atto   costitutivo,   nella   parte   dedicata
all'oggetto  sociale  della  societa',  di  tutte  le  previsioni che
indicavano   la  possibilita'  di  compiere  operazioni  mobiliari  e
immobiliari  e  finanziarie, nonche' partecipazioni in altre societa'
aventi  oggetto simile a quello delle SOA al mero scopo di realizzare
utili    ultronei    rispetto    quelli    derivanti   dall'esercizio
dell'attivita' di attestazione.
  Sulla base delle suesposte considerazioni:
    A) e'  ammesso  che  una  SOA autorizzata acquisisca la totalita'
delle   azioni   di   un'altra   SOA   autorizzata  quando  cio'  sia
espressamente  ed  univocamente  inteso  all'obiettivo  finale  della
fusione per incorporazione;
    B) non  e'  ammessa  la  fusione  tra  una  SOA autorizzata ed un
organismo   certificatore   di   qualita'  e  ne'  tra  un  organismo
certificatore di qualita' ed una SOA autorizzata;
    C) non  e' ammessa l'acquisizione da parte di una SOA autorizzata
di partecipazioni azionarie in altre societa'.
      Roma, 13 giugno 2002
                                                 Il presidente: Garri