IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997,  che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed
in  particolare  l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1107/96  della  Commissione  del
12 giugno  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di
origine  protetta  "Parmigiano  Reggiano",  ai sensi dell'art. 17 del
predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Vista  la domanda presentata dal Consorzio del Formaggio Parmigiano
Reggiano,  con sede in Reggio Emilia, via J. F. Kennedy n. 18, intesa
ad   ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di  origine  protetta  "Parmigiano Reggiano", ai sensi
dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  il  decreto ministeriale 7 giugno 2002 con il quale e' stato
rinnovato   all'organismo   "Dipartimento  Controllo  Qualita'  P.R."
l'autorizzazione  ad  effettuare  i  controlli sulla denominazione di
origine  protetta  "Parmigiano  Reggiano"  sopra  indicata,  ai sensi
dell'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Vista la nota del 24 aprile 2002, protocollo n. 62159, con la quale
il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la
modifica  di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art.
9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo
comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Visto  il  fascicolo  trasmesso  in  allegato  alla  suddetta  nota
costituito   dalla   scheda  riepilogativa,  note  esplicative  sulle
modifiche   richieste   e   nuova   formulazione  delle  sezioni  del
disciplinare interessate dalla modifica;
  Vista  l'istanza  del  17 ottobre  2000,  con la quale il Consorzio
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento  (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
del  regolamento  (CEE)  n.  535/97  sopra  richiamato, espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda   di   modifica   del   disciplinare   di   produzione  della
denominazione  di  origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti
interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  che  le  disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle
denominazioni  per  le  quali, essendo stata notificata all'organismo
comunitario  competente,  domanda  di  modifica  al  disciplinare  di
produzione,   ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97;
  Considerato  che l'organismo "Dipartimento Controllo Qualita' P.R."
ha  predisposto  un piano dei controlli adeguato in modo puntale allo
schema  tipo  trasmesso  con  nota ministeriale dell'11 ottobre 2001,
protocollo  n.  64395  e  che  recepisce  le  modifiche richieste dal
Consorzio  del  Formaggio  Parmigiano  Reggiano  al  disciplinare  di
produzione   della  denominazione  di  origine  protetta  "Parmigiano
Reggiano" trasmessa all'organismo comunitario competente con nota del
24 aprile 2002, numero di protocollo 62159;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  dell'art.  14  della  legge n. 526/1999, si e' avvalso del
Gruppo tecnico di valutazione;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine
protetta "Parmigiano Reggiano", in attesa che l'organismo comunitario
decida sulla domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal Consorzio sopra
citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio e a livello
nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di  origine protetta "Parmigiano Reggiano", secondo le
modifiche  richieste  dallo  stesso,  in  attesa  che  il  competente
organismo comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio a livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997,  alla  modifica, chiesta dal Consorzio del Formaggio Parmigiano
Reggiano,  al  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine  protetta  "Parmigiano  Reggiano"  registrata con regolamento
(CE)  n.  1107/96  della  Commissione  del  12 giugno  1996  ai sensi
dell'art.  17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 notificata al
competente organismo comunitario.