IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio
1998  con  il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione
della  denominazione di origine protetta "Capocollo di Calabria", nel
quadro  della  procedura  di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio;
  Visto   il  decreto  ministeriale  16 luglio  2001,  relativo  alla
protezione  transitoria  accordata a livello nazionale alle modifiche
richieste  dall'Associazione  Regionale Suinicoltori (ARS) - COZ.A.C.
S.r.l.,  con  sede  in  Piano  Lago - Figline Vegliaturo (Cosenza) al
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
"Capocollo di Calabria";
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee,  legge  Comunitaria 1999, ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite le regioni;
  Ritenuto  che  le  disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle
denominazioni  per  le  quali, essendo stata notificata all'organismo
comunitario  competente,  domanda  di  modifica  al  disciplinare  di
produzione,   ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale ai sensi del regolamento (CE) 535/97;
  Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il
quale  individua  nel  Ministero delle politiche agricole e forestali
l'Autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di
controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
  Considerato che l'organismo "Istituto Calabria Qualita' S.r.l." con
sede  in  Figline  Vegliaturo  (Cosenza),  localita'  Felicetti, zona
industriale,  risulta  gia'  iscritto  nell'elenco degli organismi di
controllo  privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le
indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  attestazione  di
specificita'  (STG),  di  cui al comma 7, dell'art. 14 della legge n.
526/1999  e  autorizzato  con  decreto  ministeriale 7 giugno 2002 al
controllo  sulla  denominazione  di  origine  protetta  "Capocollo di
Calabria";
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine
protetta   "Capocollo   di   Calabria",  in  attesa  che  l'organismo
comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
  Considerato  che l'organismo "Istituto Calabria Qualita' S.r.l." ha
predisposto  un  piano  dei  controlli  che  recepisce  le  modifiche
richieste  dall'Associazione  Regionale Suinicoltori (ARS) - COZ.A.C.
S.r.l.,  con  sede  in  Piano  Lago - Figline Vegliaturo (Cosenza) al
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
"Capocollo   di   Calabria"  protetta  transitoriamente  con  decreto
ministeriale 16 luglio 2001;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del comma 1,
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si
e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  di controllo "Istituto Calabria Qualita' S.r.l.", gia'
autorizzato con decreto ministeriale 7 giugno 2002 al controllo sulla
denominazione   di   origine  protetta  "Capocollo  di  Calabria"  e'
incaricato,  ai  sensi  del  comma  1  dell'art.  14  della  legge n.
526/1999, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10
del regolamento (CEE) del Consiglio n. 208l/92 sulla denominazione di
origine  protetta  "Capocollo  di  Calabria",  secondo  le  modifiche
richieste  dall'Associazione  Regionale Suinicoltori (ARS) - COZ.A.C.
S.r.l.,  con  sede  in  Piano  Lago - Figline Vegliaturo (Cosenza) al
disciplinare  di  produzione della denominazione in parola, cosi come
protette transitoriamente con decreto ministeriale 16 luglio 2001.