IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Capocollo di Calabria", nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto il decreto ministeriale 16 luglio 2001, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alle modifiche richieste dall'Associazione Regionale Suinicoltori (ARS) - COZ.A.C. S.r.l., con sede in Piano Lago - Figline Vegliaturo (Cosenza) al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Capocollo di Calabria"; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge Comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni; Ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni per le quali, essendo stata notificata all'organismo comunitario competente, domanda di modifica al disciplinare di produzione, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) 535/97; Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Considerato che l'organismo "Istituto Calabria Qualita' S.r.l." con sede in Figline Vegliaturo (Cosenza), localita' Felicetti, zona industriale, risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7, dell'art. 14 della legge n. 526/1999 e autorizzato con decreto ministeriale 7 giugno 2002 al controllo sulla denominazione di origine protetta "Capocollo di Calabria"; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta "Capocollo di Calabria", in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento; Considerato che l'organismo "Istituto Calabria Qualita' S.r.l." ha predisposto un piano dei controlli che recepisce le modifiche richieste dall'Associazione Regionale Suinicoltori (ARS) - COZ.A.C. S.r.l., con sede in Piano Lago - Figline Vegliaturo (Cosenza) al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Capocollo di Calabria" protetta transitoriamente con decreto ministeriale 16 luglio 2001; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Decreta: Art. 1. L'organismo di controllo "Istituto Calabria Qualita' S.r.l.", gia' autorizzato con decreto ministeriale 7 giugno 2002 al controllo sulla denominazione di origine protetta "Capocollo di Calabria" e' incaricato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 208l/92 sulla denominazione di origine protetta "Capocollo di Calabria", secondo le modifiche richieste dall'Associazione Regionale Suinicoltori (ARS) - COZ.A.C. S.r.l., con sede in Piano Lago - Figline Vegliaturo (Cosenza) al disciplinare di produzione della denominazione in parola, cosi come protette transitoriamente con decreto ministeriale 16 luglio 2001.