IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e in
particolare  l'allegato  VII,  sez.  B  - 4 che conferisce agli Stati
membri  la  facolta'  di  limitare  o  proibire  l'utilizzo di talune
indicazioni  complementari,  tra  cui il nome della varieta' di vite,
nella  designazione  e  presentazione  dei  vini  ottenuti  nel  loro
territorio;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  753/2002 della commissione del 29
aprile  2002  che  fissa  talune modalita' di applicazione del citato
regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la
denominazione,  la  presentazione  e la protezione di taluni prodotti
vitivinicoli, in particolare l'art. 27 che consente agli Stati membri
produttori   di   stabilire  disposizioni  supplementari  per  quanto
concerne  l'utilizzo  in  designazione  delle indicazioni facoltative
conformemente al citato disposto dell'allegato VII, sez. B - 4;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n. 164, concernente la nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il proprio decreto 6 marzo 1995 con il quale in applicazione
della   regolamentazione   comunitaria  all'epoca  vigente  e'  stato
limitato   l'uso   del   nome   di  taluni  vitigni  autoctoni  nella
designazione e presentazione dei vini;
  Vista  la  richiesta  presentata  dal  Consorzio  tutela  dei  vini
"Montefalco"  in  data 9 agosto 2001 intesa a limitare l'uso del nome
del  vitigno  autoctono  "Sagrantino" unicamente nella designazione e
presentazione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata e
garantita "Montefalco Sagrantino";
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla regione Umbria sulla
citata richiesta;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  all'accoglimento  della richiesta in
questione  nei  termini di cui al citato decreto ministeriale 6 marzo
1995,  che  dispone in termini generici la limitazione dell'uso delle
vitigni elencati nella designazione e presentazione dei vini D.O.C. e
D.O.C.G.;
  Considerato che nella realta' vitivinicola esistente l'utilizzo del
vitigno  "Sagrantino",  autorizzato  per  la  coltivazione nella sola
provincia  di  Perugia,  e'  stato  finora  utilizzato  ai fini della
designazione   di   taluni  vini  ad  indicazione  geografica  tipica
ricadenti  nella  predetta  provincia e dei vini della unica D.O.C.G.
"Montefalco   Sagrantino"   e   che,  pertanto,  per  la  fattispecie
considerata  la formulazione del parere del citato Comitato nazionale
vini  DO e IGT coincide con i termini nei quali e' stata formulata la
predetta richiesta, nonche' il parere della regione Umbria, ovvero di
limitare  l'uso  del  nome  del  vitigno  "Sagrantino" alla esclusiva
D.O.C.G "Montefalco Sagrantino";
  Ritenuto, pertanto, di accogliere la predetta richiesta nei termini
formulati dal Consorzio richiedente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ad  integrazione  dell'elenco  dei  vitigni  autoctoni  di  cui
all'art.  1  del  decreto  ministeriale  6 marzo 1995, l'utilizzo del
vitigno  "Sagrantino" e' riservato esclusivamente alla designazione e
presentazione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata e
garantita "Montefalco Sagrantino".