IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6;
  Visto   il   regolamento   (CEE)   n.   3600/92  della  Commissione
dell'11 dicembre  1992,  relativo  alle disposizioni per l'attuazione
della  prima  fase  del  programma  di  cui all'art. 8, par. 2, della
direttiva  91/414/CEE,  modificato  da ultimo dal regolamento (CE) n.
2230/95,  con i quali e' stabilito l'elenco delle sostanze attive dei
prodotti  fitosanitari  da  valutare  ai  fini  della  loro eventuale
inclusione nell'allegato I della direttiva;
  Tenuto  conto che Germania e Francia, Paesi designati come relatori
per  lo studio delle sostanze attive Glifosate (compreso il Glifosate
trimesio,  come  riportato nel rapporto di revisione) e Tifensulfuron
metile,  hanno  effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze,
presentando alla Commissione le rispettive relazioni di valutazione e
le  raccomandazioni,  in conformita' all'art. 7, paragrafo 1, lettera
c), del regolamento (CEE) n. 3600/92;
  Considerato  che  le  relazioni di valutazione sono state esaminate
nell'ambito del Comitato fitosanitario permanente del 29 giugno 2001,
che ha approvato, fra l'altro, i relativi rapporti di revisione;
  Considerato  che  i  fascicoli e le informazioni desunte dall'esame
delle sostanze attive sopra richiamate sono stati sottoposti anche al
Comitato  scientifico  per  le  piante  il  quale  non  ha  formulato
osservazioni;
  Ritenuto  che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive
Glifosate  (compreso  il  Glifosate trimesio), e Tifensulfuron metile
soddisfano  in  generale  le  esigenze  della  direttiva medesima, in
particolare per quanto riguarda gli impieghi indicati nei rapporti di
revisione approvati dal Comitato fitosanitario permanente;
  Vista  la  direttiva  della  Commissione 2001/99/CE del 20 novembre
2001,  concernente  l'iscrizione  delle  sostanze  attive Glifosate e
Tifensulfuron metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2001/99/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive
Glifosate   e   Tifensulfuron  metile  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo  del  17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva
91/414/CEE;
  Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2001/99/CE si
deve  tenere conto delle prescrizioni riportate per ciascuna sostanza
attiva  nei  rispettivi  rapporti  di revisione, messi a disposizione
degli interessati;
  Considerato,   inoltre,   che   nelle   fasi   di   valutazione  ed
autorizzazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  le  sostanze
attive  Glifosate  e  Tifensulfuron  metile  si  devono  applicare  i
principi  uniformi  previsti dall'allegato VI del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  sostanze  attive  Glifosate  e  Tifensulfuron  metile  sono
iscritte,  fino  al  30  giugno  2012,  nell'allegato  I  del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle
condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.