IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti  gli  artt. 1  e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza della ditta S.p.a. ABB Flexible Automation (Gruppo
ABB)  tendente  ad  ottenere  la  proroga  della  corresponsione  del
trattamento    straordinario    di    integrazione    salariale   per
riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
  Visto  il decreto ministeriale n. 28640, datato 25 luglio 2000, con
il   quale  e'  stato  approvato  il  programma  di  riorganizzazione
aziendale della summenzionata ditta;
  Visto  il  decreto direttoriale n. 28647 del 31 luglio 2000, con il
quale  e'  stato  concesso,  a  decorrere  dal  6  settembre 1999, il
suddetto trattamento;
  Ritenuto  di autorizzare la proroga della corresponsione del citato
trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con il decreto ministeriale n. 28640, datato
25  luglio  2000,  e'  prorogata  la  corresponsione  del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. ABB Flexible Automation (Gruppo ABB) con sede
in Milano, unita' di Sesto San Giovanni (Milano) per un massimo di 21
unita'  lavorative,  Trigolo  (Cremona)  per  un massimo di 13 unita'
lavorative, per il periodo dal 6 marzo 2000 al 5 settembre 2000.
  Istanza  aziendale  presentata  il  21 aprile 2000 con decorrenza 6
marzo 2000.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 giugno 2002
                                       Il direttore generale: Achille