IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza della societa' S.a.s. Gino Pompeii Di Valeriano S.
& C., inoltrata presso la competente direzione generale del Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  come  da protocollo della
stessa,  in  data  28  maggio  2002,  che  unitamente al contratto di
solidarieta'  per  riduzione  di  orario di lavoro, costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  14  marzo  2002
stabilisce  per  un periodo di 12 mesi, decorrente dal 20 marzo 2002,
la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali -
come   previsto   dal  contratto  collettivo  nazionale  del  settore
industria  manifatturiera  applicato - a 25 ore medie settimanali nei
confronti  di  un  numero massimo di lavoratori pari a 235 unita', di
cui  5  da  30 ore settimanali a 18,75 ore medie settimanali, 1 da 25
ore  a  18,75  ore medie settimanali e 66 da 20 ore a 12,50 ore medie
settimanali, su un organico complessivo di 236 unita';
  Considerato,  che  il predetto contratto e' stato stipulato al fine
di  evitare  in  tutto  o in parte la riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata, per il periodo dal 20 marzo 2002 al 19 marzo 2003,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Gino Pompeii Di
Valeriano S. & C., con sede in Formia (Latina), unita' di Formia, per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da  40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un
numero  massimo  di  lavoratori pari a 235 unita', di cui 5 da 30 ore
settimanali  a  18,75  ore medie settimanali, 1 da 25 ore a 18,75 ore
medie settimanali e 66 da 20 ore a 12,50 ore medie settimanali, su un
organico complessivo di 236 unita'.