L' AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 26 giugno 2002,
  Premesso che:
    con deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  18 ottobre  2001,  n.  228/01,  e'  stato
approvato  il testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei
servizi  di  trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica
riportato   nell'allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  15
novembre 2001, n. 262/01, pubblicato nel supplemento ordinario n. 277
alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 297 del 22 dicembre
2001 (di seguito: testo integrato);
    la   parte   III   del   testo  integrato  reca  le  disposizioni
disciplinanti  l'imposizione,  l'esazione  e  la gestione del gettito
delle  componenti  tariffarie  destinate  alla  copertura degli oneri
generali afferenti al sistema elettrico;
    il   comma  34.2  del  testo  integrato  prevede  sei  componenti
tariffarie  denominate  A2,  A3,  A4,  A5,  A6,  A7  (di  seguito: le
componenti   tariffarie);   e  che,  in  particolare,  la  componente
tariffaria  A3,  e'  finalizzata,  tra  l'altro, alla copertura degli
oneri  sostenuti  dalla  societa'  Gestore della rete di trasmissione
nazionale  S.p.a.  (di  seguito:  il  Gestore  della  rete)  ai sensi
dell'art.  3,  comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
    la  componente tariffaria A3 alimenta il conto per nuovi impianti
da  fonti rinnovabili ed assimilate che viene utilizzato per coprire,
ai  sensi  del  comma  42.1, del testo integrato, la differenza tra i
costi  sostenuti  dal  Gestore  della  rete per l'acquisto di energia
elettrica  ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n.
79/1999,  e  la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia
elettrica  di  cui  all'art.  3, comma 12, del decreto legislativo n.
79/1999  sul  mercato e dalla vendita dei diritti di cui all'art. 11,
comma  3,  del  medesimo  decreto  legislativo, nonche', ai sensi del
successivo  comma  43.2  del  medesimo  testo  integrato,  le residue
competenze, relative a periodi precedenti il 1 gennaio 2001, inerenti
le  quote  del  prezzo  di  cessione  di  cui  al  secondo e al terzo
capoverso  del  punto  A,  titolo  IV  del provvedimento del Comitato
interministeriale  dei  prezzi  29  aprile  1992,  n.  6,  nonche'  i
contributi alle imprese produttrici-distributrici di cui alla lettera
B,  titolo  IV  del  medesimo  provvedimento,  al  netto  della quota
convenzionalmente a carico del conto costi energia;
    ai  sensi  dell'art.  42 del testo integrato, i contributi per la
copertura  dei costi sostenuti dal Gestore della rete per la gestione
delle compravendite di energia elettrica di cui al combinato disposto
dell'art.  3,  commi  12  e 13, del decreto legislativo n. 79/1999, a
valere  sul  gettito  generato dalla componente A3, sono stati estesi
all'anticipazione  di importi volti a compensare lo sbilancio che, in
conseguenza degli effetti di cui al precedente alinea, si produca sul
conto  IVA  del  medesimo  Gestore  con  connesso obbligo di questo a
riversare  alla cassa conguaglio per il settore elettrico gli importi
percepiti  dall'amministrazione  finanziaria  a fronte del credito di
imposta in tal modo maturato;
    le  componenti  tariffarie,  con  eccezione della sola componente
tariffaria  A7  sono  attualmente  applicate  come  maggiorazioni  ai
corrispettivi  per il servizio di trasporto erogato ai clienti finali
e  come  maggiorazioni  ai corrispettivi per il servizio di trasporto
fornito  a imprese distributrici, limitatamente agli usi finali delle
stesse;
  Visti:
    la  legge  14  novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.
481/1995);
    la  direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
19  dicembre  1996,  concernente  norme comuni per il mercato interno
dell'energia  elettrica,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee L 027 del 30 gennaio 1997;
    il decreto legislativo n. 79/1999;
  Visti:
    il testo integrato;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  27  dicembre  2001, n. 317/01,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 13
febbraio   2002   (di  seguito:  deliberazione  n.  317/01),  recante
l'adozione di condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di
dispacciamento  dell'energia  elettrica  e di direttiva in materia di
facolta'  di  recesso dai contratti di vendita dell'energia elettrica
ai  clienti del mercato vincolato, entrambe contenute nell'allegato A
alla medesima deliberazione;
    la   deliberazione   dell'Autorita'   7  marzo  2002,  n.  36/02,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 80 del 5
aprile 2002, recante modificazioni e integrazioni della deliberazione
n.  317/01, e in particolare l'allegato A alla medesima deliberazione
risultante   dalla   integrazione   delle  suddette  modificazioni  e
integrazioni   nell'allegato  A  alla  deliberazione  n.  317/01  (di
seguito: condizioni transitorie del servizio di dispacciamento);
    la   deliberazione  dell'Autorita'  18  aprile  2002,  n.  66/02,
pubblicata  nel  sito  Internet  dell'Autorita'  il  23 aprile  2002,
recante l'approvazione degli schemi di contratto-tipo di cui all'art.
3.1,   comma   3.1.1,   condizioni   transitorie   del   servizio  di
dispacciamento (di seguito: deliberazione n. 66/02);
  Considerato che:
    l'entrata  in operativita', nell'anno 2002, di nuova capacita' di
generazione  ammessa  al  regime  di  cui  all'art.  3, comma 12, del
decreto  legislativo  n. 79/1999 determina un aumento della quantita'
di energia elettrica che il Gestore della rete, ai sensi del medesimo
articolo,  e'  tenuto a ritirare, con il conseguente incremento dello
sbilancio  economico  tra  i costi di acquisto della suddetta energia
elettrica  incentivata  e  i  ricavi  derivanti  dalla  vendita della
medesima energia elettrica;
    la  situazione  congiunturale  dei primi mesi dell'anno 2002, con
particolare riferimento allo sfavorevole andamento idrologico che ha,
di  fatto,  ridotto  la  producibilita' degli impianti di generazione
idroelettrici  installati  sul  territorio  nazionale,  ha fortemente
condizionato   gli   effetti   dell'applicazione   del  regime  della
compensazione  della  maggiore  valorizzazione dell'energia elettrica
prodotta  da  impianti  idroelettrici  (cosiddetta  estrazione  della
rendita  idroelettrica); e che detta situazione ha ridotto il gettito
della  componente  A7  imposta  ai titolari di impianti idroelettrici
quale  adeguamento  dei  corrispettivi dagli stessi dovuti al Gestore
della rete per il servizio di trasporto;
    in conseguenza di quanto descritto negli alinea precedenti, si e'
venuta  a  determinare un consistente incremento dell'esposizione del
Gestore  della  rete  in  relazione  agli oneri commerciali e fiscali
rivenienti  dalle compravendite di energia elettrica cui e' tenuto ai
sensi  dell'art.  3,  comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 e,
conseguentemente,  del  peso  delle  prestazioni patrimoniali imposte
agli  utenti  del  servizio  di  accesso  e  di  uso  della  rete  di
trasmissione nazionale;
    il   Gestore  della  rete,  secondo  le  disposizioni  del  testo
integrato,  pur  qualificato come esercente, in regime di concessione
esclusiva,  del  servizio  di  trasporto dell'energia elettrica sulla
rete di trasmissione nazionale, non eroga direttamente detto servizio
ai  clienti  finali; e che, di conseguenza, il Gestore della rete non
ha  rapporti commerciali con detti clienti che remunerano il servizio
di   trasporto   sulla   rete   di  trasmissione  nazionale  versando
all'impresa     distributrice    territorialmente    competente    un
corrispettivo  che comprende una componente a remunerazione dei costi
di  trasporto  dell'energia  elettrica  sulla  rete  di  trasmissione
nazionale da questa sostenuti;
    la  disciplina  delle  condizioni  transitorie  del  servizio  di
dispacciamento   comprende,   tra   l'altro,   la  regolazione  delle
condizioni economiche e, in particolare, all'art. 5, commi 5.1, 5.2 e
5.4,  dei  corrispettivi  per il bilanciamento dovuti dai clienti del
mercato  libero  al  Gestore  della  rete rispettivamente per ciascun
punto  di prelievo nell'ambito di uno specifico rapporto contrattuale
acceso in esito alla stipula di un contratto da predisporre, ai sensi
dell'art.   2.4   delle   condizioni   transitorie  del  servizio  di
dispacciamento, in applicazione dello schema approvato dall'Autorita'
con la deliberazione n. 66/02;
    la  disciplina  di cui al precedente alinea e la disciplina delle
condizioni  economiche  del servizio di trasporto integrano il regime
dei  corrispettivi  per  l'accesso e l'uso della rete di trasmissione
nazionale  che  l'Autorita'  definisce ai sensi dell'art. 3, comma 10
del decreto legislativo n. 79/1999, tale definizione comprendendo, ai
sensi  del  successivo comma 11, anche la fissazione delle componenti
tariffarie  di  adeguamento  dei medesimi corrispettivi ai fini della
copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
    il  comma  34.2  del  testo  integrato  prevede che le componenti
tariffarie A2, A3, A4, A5, A6 si applicano come maggiorazioni ai:
      a) corrispettivi  del  servizio  di trasporto di cui alla parte
II,  titolo  2,  sezione  1  e  titolo III, sezione 2, della medesima
parte;
      b) corrispettivi  del  servizio  di trasporto di cui alla parte
II,  titolo 2, sezione 2, limitatamente agli usi finali delle imprese
distributrici;
    la componente tariffaria A4, e' finalizzata alla perequazione, in
capo  alle  imprese  distributrici,  dei  contributi  sostitutivi dei
regimi tariffari speciali di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del
decreto 26 gennaio 2000;
  Ritenuta l'opportunita':
    di contenere l'onere per il finanziamento delle finalita' sottese
alla imposizione della componente tariffaria A3, da un lato, rendendo
la gestione del gettito generato dall'imposizione di detta componente
tariffaria   piu'   aderente  alle  finalita'  cui  e'  vincolato  e,
dall'altro,  attraverso  modifiche  del sopra richiamato regime delle
componenti   tariffarie   che  creino  le  condizioni  per  una  piu'
efficiente  gestione  degli  oneri fiscali generati dall'attivita' di
compravendita  dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 3, comma 12,
del decreto legislativo n. 79/1999;
    di  prevedere  che,  per  quanto  riguarda  i clienti del mercato
libero,  le componenti tariffarie A2, A3, A5 e A6 non siano applicate
come maggiorazione ai corrispettivi del servizio di trasporto versati
da questi ultimi all'impresa distributrice per ambito territoriale di
competenza,  ma  ai  corrispettivi  per il bilanciamento erogato agli
stessi  clienti  dal  Gestore della rete, ferma restando l'invarianza
del  carico  complessivo e relativo risultante dall'imposizione sulla
generalita'  dei  clienti  finali, come regolato dalle determinazioni
dell'Autorita';
    di prevedere che il Gestore della rete possa trattenere, a titolo
di  acconto sui versamenti ad esso dovuti ai sensi del comma 42.6 del
testo   integrato,   il   gettito   generato  dall'imposizione  della
componente tariffaria A3 nei termini di cui al precedente alinea;
    di prevedere, inoltre, in capo alla cassa conguaglio, la facolta'
di  delegare  alle  imprese  distributrici  il  versamento diretto al
Gestore della rete di una percentuale del gettito della componente A3
dalle  stesse riscossa, definita dalla stessa cassa in relazione alle
esigenze  di  gettito poste dalla erogazione dei contributi di cui al
comma 42.3 del testo integrato;
                              Delibera:
                               Art. 1.
Modificazioni del testo integrato delle disposizioni per l'erogazione
   dei  servizi  di  trasporto,  di  misura e di vendita dell'energia
   elettrica
  1.1.  Il  testo  integrato  delle disposizioni per l'erogazione dei
servizi  di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica,
approvato  con  deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, e riportato
nell'allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas  15 novembre  2001,  n.  262/01, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  297  del 22 dicembre 2001 (di seguito richiamato come il testo
integrato), e' modificato come segue:
    a)  all'art. 34 e' inserito un comma 34.3.1 formulato come segue:
"34.3.1.  Ai  fini  della applicazione delle componenti tariffarie di
cui al comma 34.2, lettere a), b), d) ed e) i corrispettivi di cui al
comma  34.3,  lettera  a),  sono  solo  quelli dovuti dai clienti del
mercato vincolato";
    b)  all'art.  40  e' inserito un comma 40.5 formulato come segue:
"40.5.  La  cassa  e'  autorizzata  a  delegare  agli  esercenti  che
percepiscono  i corrispettivi di cui al comma 34.3.1 il versamento al
Gestore della rete, a titolo di acconto sui versamenti ad esso dovuti
ai  sensi  del  comma  42.6,  di  una  percentuale  del gettito della
componente  tariffaria  A3  fissata  dalla stessa cassa, tenuto conto
delle  spettanze  dei  soggetti aventi diritto ai contributi gravanti
sul conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate".