IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del
Ministro    dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai  corsi universitari, e in particolare, l'art. 3, comma 1,
lettere a) e b);
  Visto   il  regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia
didattica  degli  atenei,  di  cui al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509;
  Visto il decreto ministeriale in data 28 novembre 2000 con il quale
sono state determinate le classi delle lauree specialistiche;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20  maggio 2002 con il quale sono
stati   determinati  le  modalita'  e  i  contenuti  delle  prove  di
ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della
citata legge n. 264;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  268  e,  in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 e, in particolare, l'art. 46;
  Preso  atto  dell'offerta  formativa  potenziale  deliberata  dalle
singole  universita' con espresso riferimento ai parametri richiamati
dall'art.  3,  comma  2, lettere a), b), c) della richiamata legge n.
264;
  Visto  il parere espresso dal Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario nella seduta del 1 luglio 2002;
  Sentito il Ministero della salute;
  Ritenuta,  altresi',  la  necessita'  di  rispettare  la  imminente
scadenza  di  pubblicazione  da  parte delle universita' dei bandi di
ammissione al corso di laurea in questione, come previsto dall'art. 4
della legge n. 264/1999;
  Considerato   che   le   universita'  hanno  gia'  provveduto  alla
organizzazione  dei  corsi  per il prossimo anno accademico correlate
alle  loro proposte e che una diversa determinazione e riformulazione
comporterebbe, nell'imminenza della emanazione dei bandi di concorso,
notevoli   problemi   organizzativi  tali  da  sconvolgere  l'attuale
predisposizione  dei  bandi  stessi  e,  conseguentemente, le fasi di
avviso dell'anno accademico 2002/2003;
  Considerato  che  il  numero  programmatico  proposto dalle singole
universita'  denota una oculata valutazione dell'offerta formativa in
linea con la direttiva settoriale dell'Unione europea;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  determinare  per l'anno accademico
2002/2003  il  numero  dei  posti disponibili a livello nazionale per
l'ammissione   ai   corsi  di  laurea  specialistica  in  medicina  e
chirurgia,  nonche'  di disporre la ripartizione dei posti stessi tra
le universita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Limitatamente all'anno accademico 2002/2003, il numero dei posti
disponibili  a  livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di
laurea  in  medicina  e  chirurgia  e'  determinato,  sulla  base del
contingente fissato dalle singole sedi universitari, in 7.482 per gli
studenti  comunitari  e  non  comunitari  residenti  in Italia di cui
all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e  in  398 per gli studenti non comunitari residenti all'estero ed e'
ripartito  fra  le  universita'  secondo  la  tabella  allegata,  che
costituisce parte integrante del presente decreto.
  2.  Le  universita'  che  insistono  nella  stessa  regione possono
concordare  una  diversa ripartizione dei posti, previa compensazione
tra le singole sedi tale da garantire comunque il rispetto del numero
degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.