IL DIRIGENTE
          del Dipartimento della tutela della salute umana,
                 della sanita' pubblica veterinaria
                    e dei rapporti internazionali
        - Direzione generale della prevenzione - Ufficio XIII
  Vista  l'istanza  del  17 aprile  2002,  presentata  dal  direttore
generale  dell'Azienda  ospedaliera  di  Parma, intesa ad ottenere il
rinnovo   dell'autorizzazione  all'espletamento  delle  attivita'  di
trapianto  di  cartilagine  costale da cadavere, a scopo terapeutico,
presso l'Azienda ospedaliera medesima;
  Vista  la  relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita',
in   data   17 giugno   2002,  in  esito  agli  accertamenti  tecnici
effettuati;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge  in data 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i
prelievi di parti di cadavere a scopo di trapinto terapeutico;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno
1977,  n.  409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione  della
sopracitata legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre
1994,  n.  694,  che  approva  il  regolamento  recante  norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge  1 aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza  1 giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha
disposto,   in   via   provvisoria,   in   ordine  al  rinnovo  delle
autorizzazioni  ed  alle  nuove  autorizzazioni  alle strutture per i
trapianti;
  Vista  l'ordinanza  8 agosto  2001  del  Ministro della salute che,
facendo  seguito  a  quelle emesse in data 31 gennaio 2000, 26 luglio
2000 e 1 marzo 2001 dal Ministro della sanita', proroga ulteriormente
l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
  Ritenuto,  in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1
giugno  1999,  convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di
limitare   la   validita'  temporale  dell'autorizzazione  fino  alle
determinazioni  che  la  regione  Emilia-Romagna  adottera'  ai sensi
dell'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Azienda   ospedaliera  di  Parma,  e'  autorizzata  ad  espletare
attivita'  di  trapianto  di cartilagine costale da cadavere, a scopo
terapeutico,   prelevata   in   Italia   o   importata  gratuitamente
dall'estero.